FIGC- Commissione d’Appello Federale – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it APPELLO DELL’A.C. MASLIANICO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MASLIANICO/BASE DEL 22.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 15 del 17.10.2002)

FIGC- Commissione d’Appello Federale – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it APPELLO DELL’A.C. MASLIANICO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MASLIANICO/BASE DEL 22.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 15 del 17.10.2002) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lombardia, in merito alla gara Maslianico/Base del 22.9.2002, infliggeva alla A.C. Maslianico la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, risultando dagli atti del direttore di gara che, al quarto minuto del secondo tempo, la società Maslianico aveva sostituito il calciatore contraddistinto con il n. 9, Giuliano Ugo classe 1982, con altro calciatore nato nel 1978, per cui da tale minuto sul terreno di gioco la società risultava avere un solo atleta nato dal 1.1.1982 anziché due, come previsto dalla vigente normativa. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia confermava la delibera assunta dal Giudice Sportivo rigettando il reclamo proposto dalla società Maslianico che, a sostegno della propria tesi, e cioè il calciatore sostituito in realtà era stato Franceschi Marco nato il 28.7.1983 e non Longoni Mauro classe 1978, aveva allegato una dichiarazione del giornalista presente allo stadio il giorno della gara. Proponeva reclamo a questa Commissione d’Appello Federale la società Maslianico, sostenendo che il direttore di gara era incorso in un errore materiale nel redigere il proprio referto, avendo erroneamente trascritto, come calciatore subentrante al n. 9, quello contraddistinto con il n. 16 Longoni Mauro classe 1978 e non il n. 17 Franceschi Marco classe 1983, come realmente accaduto. Chiedeva pertanto che venisse ripristinato il risultato ottenuto sul campo. L’appello è fondato e va accolto. La C.A.F. richiedeva all’Ufficio Indagini accertamenti inerenti la sostituzione del calciatore n. 9 della società Maslianico in merito alla gara in oggetto. La relazione dell’Ufficio Indagini evidenziava come, interpellato l’arbitro dell’incontro, questi avesse dichiarato che a causa di un errore di trascrizione aveva indicato che il Maslianico aveva sostituito il n. 9 Giuliano Ugo classe 1982 con il n. 16 Longoni Mauro classe 1978 e non il n. 17 Franceschi Marco classe 1983, come realmente accaduto. Concludeva sottolineando come la gara fosse stata regolarmente disputata e vinta dalla società Maslianico nei confronti della società Base. Ad ulteriore riprova, anche la società Base spediva alla F.I.G.C. dichiarazione con la quale riconosceva la legittimità dell’operato del Maslianico. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.C. Maslianico di Maslianico (Como), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 3-0 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
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