FIGC- Commissione d’Appello Federale – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it Appello dell’A.S. AOSTA CALCIO 2000 avverso decisioni merito gara AOSTA CALCIO 2000 – COURMAYEUR del 21.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’ Aosta – Com. Uff.n. 44 del 9.5.2002 )

FIGC- Commissione d’Appello Federale – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it Appello dell’A.S. AOSTA CALCIO 2000 avverso decisioni merito gara AOSTA CALCIO 2000 - COURMAYEUR del 21.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’ Aosta – Com. Uff.n. 44 del 9.5.2002 ) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte – Valle d’ Aosta, con delibera del 9 Maggio 2002 pubblicata sul Com.Uff.n.44, accoglieva il reclamo della società Courmayeur relativo alla gara AOSTA CALCIO 2000 – COURMAYEUR del 21.4.2002 per irregolare posizione dei calciatori Amahham Hicham, Akanour Karim, Akanour Souhail, schierati dalla Aosta 2000. Infliggeva pertanto alla societa’ Aosta Calcio 2000 la sanzione dell’ ammenda di euro 150; al dirigente accompagnatore della societa’ Aosta 2000, Sig. Belfiore Antonio, la sanzione della inibizione fino al 31.12.2002. Ricorreva a questa Commissione d’ Appello Federale l’ A.S. Aosta Calcio 2000 ritenendo irregolare la procedura adottata dalla A.S. Courmayeur che, ex art. 29.5. C.G.S., avrebbe dovuto preannunciare il proprio reclamo anche alla A.S. Aosta 2000 entro le 24 ore e non solo all’ organo Disciplinare adito. Chiedeva comunque una diminuzione delle sanzioni inflitte, tenuto conto della buona fede della societa’. L’ appello e’ infondato e va respinto. L’ art. 29.5. C.G.S. testualmente recita: “tutti i reclami devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalita’ e nei termini fissati dall’ art. 34 C.G.S..Copia della dichiarazione e dei motivi di reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’ eventuale controparte. A sua volta l’ art. 34.1 recita: “la dichiarazione con la quale si preannuncia il reclamo deve essere inviata all’ organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Al comma 2 precisa: “il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del C.U. in cui e’ riportata la decisione dell’ organo che si intende impugnare. La ratio della norma, e’ quella di portare la controparte a conoscenza dei motivi del reclamo in un termine perentorio di gg. 7 per dar modo alla stessa di adeguatemente difendersi e controdedurre. In questa ottica, pertanto la locuzione “contestualmente”, contenuta nel comma 5 dell’ art. 29 C.G.S. , indica la necessità per il ricorrente di rispettare lo stesso termine di gg. 7 nell’ inviare alla controparte copia del reclamo o del ricorso. Nel caso di specie, la societa’ Courmayeur ha rispettato tali termini per l’ invio dei motivi del reclamo,sia riguardo all’ organo disciplinare che alla societa’ A.S. Aosta Calcio 2000, che pertanto ha potuto adeguatemente controdedurre. Quanto al merito, e’ agli atti la inidoneita’, riconosciuta dalla stessa A.S. Aosta Calcio 2000, della procedura adottata per il tesseramento dei calciatori sopraccitati,essendosi verificati errori nell’ inoltro delle relative domande, inviate al Comitato Regionale Piemonte – Valle d’ Aosta. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’ appello come innanzi proposto dell’ A.S. Aosta Calcio 2000 di Aosta ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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