FIGC- Commissione d’Appello Federale – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it APPELL0 DEL G.S. URSUS TRANI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARPIFOGGIA/URSUS TRANI DELL’1.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 23 del 2.1.2003)

FIGC- Commissione d’Appello Federale – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it APPELL0 DEL G.S. URSUS TRANI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARPIFOGGIA/URSUS TRANI DELL’1.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 23 del 2.1.2003) II Giudice Sportivo, emergendo dagli atti ufficiali che la società Arpi Foggia nella gara Arpi Foggia/Ursus Trani dell'1.12.2002, dal ventiduesimo del secondo tempo non aveva utilizzato almeno due calciatori nati dopo n.1.1983 ed uno nato dopo l'1 1 1984 (con ciò contravvenendo al Comunicato Ufficiale n. 4 pubblicato l’1 agosto 2002 dal Comitato Regionale Puglia, comminava alla società Arpi Foggia la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-2 in favore della società Ursus Trani (delibera 5.12.2002 n 20). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia prendeva atto del supplemento di rapporto del direttore di gara, il quale precisava che al ventiduesimo del secondo tempo la società Arpi Foggia aveva sostituito il n. 4 della propria formazione Carpentieri Luigi, e non il n. 9 Lannunziata Mario, calciatore nato il 20 10 1983. Tale errore, sottolineava il direttore di gara, era stato da lui commesso nel redigere il referto arbitrale, data la poco leggibilità del taccuino, bagnato dalla pioggia e reso quasi illeggibile. Risultando quindi che la società Arpi Foggia aveva utilizzato per tutta la gara calciatori appartenenti alle fasce di età previste dal Comunicato Ufficiale n. 4 del Comitato Reqionale Puglia dell 1.8.2002, la Commissione Disciplinare accoglieva il reclamo proposto dalla Polisportiva Arpi Foggia, annullando la decisione del Giudice Sportivo e ripristinando il risultato di 4 a 0 a favore della Polisportiva Arpi Foggia conseguito sul terreno di gioco. Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la Ursus Trani sostenendo che I’arbitro non apportò alcuna variazione al proprio referto arbitrale, nonostante la richiesta della Arpi Foggia, perché certo di ciò che era avvenuto nel campo: e precisamente che il calciatore sostituito era stato il n. 9, calciatore-juniores, e non il calciatore n 4. Chiedeva pertanto la riforma del provvedimento della Commissione Disciplinare e la conferma della sanzione sportiva della perdita della gara inflitta all'Arpi Foggia inflitta dal Giudice Sportivo. Il reclamo è infondato e va pertanto respinto. L'art. 31 lettera a) C.G.S. recita: "I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del IV ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare". Nella specie " il direttore della gara in esame, nel proprio supplemento di rapporto fornito alla Commissione Disciplinare, ha precisato come erroneamente ebbe a riportare sui documenti ufficiali che il calciatore sostituito dalla società Arpi Foggia fosse Lannunziata Mario, calciatore juniores, mentre in realtà era stato sostituito il calciatore n 4 Carpentieri Luigi ; sottolineava poi come proprio il calciatore Lannunziata Mario fosse colui il quale aveva realizzato la quarta rete dell’Arpi Foggia esattamente al 40° del secondo tempo, e quindi dopo che vi era stata la sostituzione al 22° del secondo tempo. Risulta pertanto che la gara è stata regolarmente disputata e vinta dalla Arpi Foggia con il punteggio dui 4 - 0. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal G.S. URSUS TRANI di Trani (Bari) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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