FIGC- Commissione d’Appello Federale – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it APPELLO DELL’A-S. CAROVIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DI 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA IN RELAZIONE ALLA GARA CAROVIGNO/S. PAOLO DEL 19.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 26 del 23.1.2003)

FIGC- Commissione d’Appello Federale – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it APPELLO DELL'A-S. CAROVIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DI 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA IN RELAZIONE ALLA GARA CAROVIGNO/S. PAOLO DEL 19.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 26 del 23.1.2003) Con ricorso del 27.1.2003 l'A.S. Carovigno proponeva appello avverso la decisione con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, respingendo il reclamo, aveva confermato la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica disposta dal Giudice Sportivo in relazione alla gara A.S. Carovigno/S. Paolo del 19.12.2002. Sostiene la società reclamante che "la decisione presa dai giudici di 1° e 2° grado del Comitato Regionale Pugliese" sarebbe "spropositata" rispetto ai fatti accertati. La C.A.F. rileva preliminarmente l'inammissibilità del gravame non essendo stato prospettato dalla società reclamante alcun vizio attinente la competenza, ovvero la violazione o falsa applicazione di norme, ovvero la omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, che, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., legittimano il ricorso alla C.A.F. Pertanto, risolvendosi i motivi di appello in un mero riesame dei fatti sottratto alla competenza della C.A.F., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 29 n. 13 C.G.S. la tassa versata va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Carovigno Calcio di Carovigno (Brindisi) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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