FIGC- Commissione d’Appello Federale – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it APPELLO DEL G.S. TROIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL BARLETTA/TROIA DEL 5.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 28 del 6.2.2003)

FIGC- Commissione d’Appello Federale – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it APPELLO DEL G.S. TROIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL BARLETTA/TROIA DEL 5.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 28 del 6.2.2003) II Gruppo Sportivo Troia ha proposto appello avverso la decisione in oggetto con la quale i giudici di prime cure nel rigettare il ricorso proposto confermavano il risultato conseguito sul campo. La società ricorrente propone il ricorso deducendo: - che la società A.S. Real Barletta schierava regolarmente in campo così come previsto dalle vigenti norme n. 3 juniores e precisamente il n. 2 Giampietro Bitonto (22/5/83) n. 3 Buonamassa Piero (20/6/85) e n. 8 Di Giorgio Vincenzo (25/12/83); - che nel corso del 2° tempo veniva espulso dal campo il n. 3 Buonamassa Piero, calciatore juniores dell'A.S. Real Barletta, e che quindi tale compagine restava in 10 uomini di cui solo 2 juniores; - che la società reclamante si duole che sebbene tra le riserve ci fossero altri calciatori juniores, e non fossero stati effettuati cambi, la società A.S, Real Barletta, non provvedeva a sostituire un calciatore non junior con un junior; - che secondo la società reclamante la Commissione Disciplinare in considerazione del C.U. n. 4 dell'1.8.2002 nonché della sentenza di questa Commissione d'Appello Federale (Com. Uff. n. 22/C del 14.2.2002) avrebbe dovuto sanzionare la società A.S. Real Barletta con la perdita della gara con il risultato di 0-2; - che al contrario la Commissione Disciplinare rigettava il ricorso confermando il risultato conseguito sul campo. Questa Commissione letti gli atti, assente la società ricorrente alla riunione, premesso che non è confacente il riferimento ad un precedente giudizio di questa Commissione, mentre, al contrario, la decisione impugnata è conforme a quanto previsto dal comunicato della L.N.D. n. 1 della stagione 2002-2003 che, al punto A) Attività di Società; 1) Comitato Interregionale; A/1 Campionato Nazionale Dilettanti lettera b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età, prevede la partecipazione dall'inizio e per l'intera durata della gara di calciatori con relative fasce di età, precisando al penultimo capoverso l'eccezione del numero di calciatori presenti sul rettangolo di gioco in caso di espulsione, ritiene il proposto appello non meritevole di accoglimento. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata a norma dell'art. 29, comma 13, C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. Troia di Troia (Foggia) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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