FIGC- Commissione d’Appello Federale – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it APPELLO DELLA A.S. PUTIGNANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/PUTIGNANO DEL 26.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 32 del 6.3.2003

FIGC- Commissione d’Appello Federale – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it APPELLO DELLA A.S. PUTIGNANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/PUTIGNANO DEL 26.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 32 del 6.3.2003) Dopo la gara Bisceglie 1913 Don Uva/Putignano Calcio del 26.1.2003, la società Putignano Calcio impugnava innanzi al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia il risultato della gara stessa, addebitando alla soc. Bisceglie 1913 Don Uva la violazione delle norme in materia di partecipazione dei calciatori juniores a gare ufficiali. Il Giudice Sportivo respingeva il reclamo, osservando che dal referto del Direttore di gara e relativo supplemento si evinceva che la soc. Bisceglie aveva operato le sostituzioni in modo corretto, di talché il numero di calciatori juniores presenti sul terreno di giuoco non era mai sceso sotto il numero di 3. Il Putignano proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare, eccependo che la violazione delle norme sui calciatori juniores da parte del Bisceglie risultava evidente dalle sostituzioni annotate dall'arbitro nel modulo, dallo stesso compilato, sottoscritto e consegnato alla società al termine della gara. Nel documento in questione, contrariamente a quanto risultante dal rapporto arbitrale, era riportata la sostituzione del n. 6 del Bisceglie, nato nel 1983, con il n. 14, nato nel 1981, che avrebbe comportato la riduzione da 3 a 2 dei calciatori juniores utilizzati dal Bisceglie 1913. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 32 del 6 marzo 2003, respingeva il reclamo, osservando che il Direttore di gara aveva affermato che le sostituzioni effettuate al 22° del secondo tempo erano avvenute come riportato nel suo referto e che la discordanza tra i moduli rilasciati alle società ed il rapporto di gara era dovuta al fatto che i primi erano stati redatti su base mnemonica, mentre il secondo era stato predisposto dopo aver controllato il taccuino. Propone ricorso a questa Commissione la società Putignano rilevando che la relazione sottoscritta dall'arbitro e consegnata a fine gara alle due società, nella quale è riportata la sostituzione del n. 6 con il 14, è più attendibile del rapporto perché redatta nell'immediatezza e confermata verbalmente ai dirigenti del Putignano dopo il termine della gara. Chiede pertanto che, in riforma della decisione impugnata, venga inflitta al Bisceglie 1913 Don Uva la sanzione della perdita sportiva della gara Bisceglie/Putignano del 26.1.2003 con il risultato di 0-2. La C.A.F. rileva che la decisione impugnata è stata assunta sulla base di quanto risulta dal rapporto dell'arbitro e dai supplementi dallo stesso resi agli organi disciplinari, atti ufficiali che, facendo piena prova ai sensi dell'art. 31 lettera A) punto a1) del Codice di Giustizia Sportiva, prevalgono - in caso di discordanza - su altri documenti non ufficiali, come l'elenco delle sostituzioni che l'arbitro rilascia alle società interessate dopo il termine della gara. Nessun rilievo può ovviamente attribuirsi a dichiarazioni asseritamente rilasciate dall'arbitro, in contrasto con le risultanze del rapporto di gara, ai dirigenti della Società ricorrente. Il ricorso deve conseguentemente essere respinto, con incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Putignano Calcio di Putignano (Bari) e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it