FIGC- Commissione d’Appello Federale – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it APPELLO DELLA POL. ARPIFOGGIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.2.2004 INFLITTA AL CALCIATORE TESTA LUIGI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 33 del 13.3.2003)

FIGC- Commissione d’Appello Federale – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it APPELLO DELLA POL. ARPIFOGGIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.2.2004 INFLITTA AL CALCIATORE TESTA LUIGI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 33 del 13.3.2003) Con delibera del 20 febbraio 2003 (C.U. n. 30) il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia applicava la sanzione sportiva della squalifica fino al 18.2.2004 al calciatore Cognetti Antonio della società Arpifoggia in quanto al termine della gara Pol. Arpifoggia/F.C. Nuova Daunia del 16.2.2003 un calciatore non identificato aveva colpito l'arbitro con uno schiaffo alla nuca e il calciatore Cognetti Antonio, Capitano della squadra, era stato squalificato ai sensi dell'art. 2 - 2° comma del Codice di Giustizia Sportiva. La Commissione Disciplinare adita, avendo accertato che responsabile del fatto era il calciatore Testa Luigi, con delibera del 13 marzo 2003 (C.U. n. 33) aveva revocato la squalifica al calciatore Cognetti Antonio e aveva squalificato fino al 18.2.2004 il calciatore Testa Luigi. Avverso la suddetta delibera ha proposto ritualmente reclamo a questa Commissione d'Appello Federale la Soc. Arpifoggia chiedendo il ridimensionamento della gravita del fatto e conseguentemente la riduzione della squalifica inflitta. Il ricorso è inammissibile. La delibera impugnata, infatti, avendo inflitto la squalifica al calciatore fino al 18.2.2004 e quindi una sanzione inferiore ai dodici mesi non può essere oggetto di gravame dinanzi a questa Commissione ostandovi l'art. 40 n. 7 del Codice di Giustizia Sportiva che prevede la possibilità di ricorrere alla C.A.F. solo per squalifiche superiori ai dodici mesi. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'ari. 40 n. 7 lett. d/d1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla Poi. Arpifoggia di Foggia ed ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it