COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 dell’ 1/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO C.U.S. LATTE PUCCIO CAPACI (PA) – (avverso punizione sportiva perdita gara 0-3 e penalizzazione di un punto in classifica – GARA PARMONVAL/LATTE PUCCIO CAPACI del 13.3.2004) – Proc. n° 352 /A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 dell’ 1/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO C.U.S. LATTE PUCCIO CAPACI (PA) – (avverso punizione sportiva perdita gara 0-3 e penalizzazione di un punto in classifica – GARA PARMONVAL/LATTE PUCCIO CAPACI del 13.3.2004) – Proc. n° 352 /A L’appellante contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo, facendo rilevare che la sospensione della gara è avvenuta a causa dell’invasione di campo da parte dei sostenitori della Parmonval, senza alcuna responsabilità attribuibile a tesserati e dirigenti della Latte Puccio Capaci. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e sentito il rappresentante della Società appellante, nonché il direttore di gara, osserva quanto segue: Nel procedimento disciplinare fanno prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento soltanto i documenti ufficiali. Orbene, la lettura degli atti ufficiali di gara non pare ad un primo esame consentire attribuzione di responsabilità della sospensione della gara unicamente alla Società Latte Puccio Capaci, come invece statuito dal Giudice Sportivo. Emerge infatti che tutto quanto in oggetto trae origine da un primo scontro a gioco fermo tra i tesserati Porzio Antonino e Lo Giudice Davide e dall’insistito tentativo di quest’ultimo (tesserato Parmonval), di farsi giustizia da sé. Entrambi i calciatori sono stati raggiunti da provvedimenti disciplinari assunti dal direttore di gara, ai quali in un modo o nell’altro non hanno tuttavia potuto o voluto prontamente sottostare. Si e’ reso infatti necessario allontanare le numerose persone nel frattempo entrate nel terreno di giuoco (tutti sostenitori della Parmonval), prima che fosse possibile all’espulso Porzio tentare di raggiungere lo spogliatoio. In tale frangente l’altro espulso Lo Giudice, anch’egli ancora all’interno del terreno di giuoco, essendosi rifiutato di uscirne, è accorso verso la recinzione tentando di scavalcarla, evidentemente nel tentativo di arrivare alla zona antistante lo spogliatoio ove dirigeva il Porzio, con intenti poco commendevoli. Il tutto ancora alla presenza di quei numerosi estranei nel frattempo usciti dal terreno di giuoco e ancora stazionati davanti gli spogliatoi. Il tentativo del Lo Giudice, è bene qui precisarlo, non è andato fortunatamente a buon fine grazie all’intervento dei dirigenti e compagni di squadra Parmonval, mentre a tal punto il direttore di gara, erano le 16.25, ritenendo fossero venute meno le condizioni per la prosecuzione della gara, mandava tutti negli spogliatoi. E’ chiaro allora, aldilà di quanto poi evidenziato al Giudice Sportivo in relazione al prosieguo, dal direttore di gara, che quanto descritto sopra ha costituito per dichiarazione di quest’ultimo causa prima e sufficiente per influire in modo decisivo nel regolare svolgimento della gara e per impedirne la regolare effettuazione e conclusione; La presenza dei calciatori espulsi sul terreno di giuoco, uno dei quali rimasto per seguitare nella condotta antiregolamentare e l’altro per impedimento causato dall’invasione di campo (dopo avere tuttavia originato la reazione dell’avversario) non ha consentito la chiusura dell’incidente disciplinare, non essendosi più ripristinata la regolarità della gara, a poco valendo la precisazione “integrativa” che l’arbitro ha aggiunto al referto di gara appunto su richiesta del Giudice Sportivo e che quest’ultimo ha considerato unicamente decisiva ai fini dell’attribuzione della responsabilità di che trattasi alla Società Latte Puccio Capaci. Tenuto conto tuttavia delle contrastanti evidenze degli atti ufficiali, questa Commissione ha ritenuto d’investire del caso la Procura Federale e per essa l’Ufficio Indagini (v. C.U. n° 49/04 del 21.4.2004), sospendendo ogni decisione in merito. Pervenute le conclusioni dei superiori organi inquirenti e acquisti i relativi atti, questa Commissione ha portato a conoscenza tutto quanto sopra documentale alle parti interessate, che hanno richiesto copie degli atti istruttori, comunicando alle stesse la data di udienza decisionale. Orbene avuto riguardo alle risultanze degli atti di gara e degli accertamenti istruttori successivi e ancora alle conclusioni dell’Ufficio Indagini, non può che confermarsi che la gara non ha avuto regolare prosecuzione e conclusione per decisione assunta dal direttore di gara alle 16.25, adottata a causa di quanto verificatosi all’esito dell’espulsione dei calciatori Porzio e Lo Giudice (al 12° del 2° tempo). Ciò tenuto conto che, come accertato dall’Ufficio Indagini in sede di audizione del direttore di gara “la mancata prosecuzione della partita era da addebitare non alla volontà di una parte ma dell’insussistenza delle condizioni di serenità ambientale..... di oggettiva impossibilità di ripresa del giuoco per quanto era successo” e ancora che per il direttore di gara “la gara era definitivamente terminata nel momento in cui aveva mandato le squadre negli spogliatoi” Sono da condividere pertanto le conclusioni dell’Ufficio Indagini, che nel precisare che nessuno dei calciatori e dirigenti della Latte Puccio Capaci ha affermato di non volere riprendere il gioco allorquando l’arbitro ha mandato le squadre negli spogliatoi, ritiene incontestabile che “la gara non è ripresa per decisione dell’arbitro in quanto insussistenti le condizioni ambientali, temendo lo stesso per l’incolumità dei calciatori del Capaci” Derivando da tutto quanto sopra la responsabilità esclusiva della Società Parmonval, anche per il fatto, alquanto grave, dei propri sostenitori; P.Q.M. DELIBERA: In riforma di quanto assunto dal Giudice Sportivo con C.U. n° 44 del 17.3.2004; di infliggere alla Società Parmonval la punizione sportiva della perdita della gara Parmonval/Latte Puccio Capaci del 13.3.2004 con il punteggio di 0-3; di restituire la tassa versata.
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