COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 04 DEL 31.08.2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. FUS-CA AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S. C.P. TOLMEZZO DI SQUALIFICA DI TRE GIORNATE DEL CALCIATORE ZAMARIAN CLAUDIO IN ORDINE ALLA GARA MOGGESE – FUS-CA DEL 01.08.2004 VALIDA PER IL CAMPIONATO CARNICO DI SECONDA CATEGORIA (in C.U. C.P. TOLMEZZO n. 10 DEL 06.08.2004).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 04 DEL 31.08.2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. FUS-CA AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S. C.P. TOLMEZZO DI SQUALIFICA DI TRE GIORNATE DEL CALCIATORE ZAMARIAN CLAUDIO IN ORDINE ALLA GARA MOGGESE – FUS-CA DEL 01.08.2004 VALIDA PER IL CAMPIONATO CARNICO DI SECONDA CATEGORIA (in C.U. C.P. TOLMEZZO n. 10 DEL 06.08.2004). LA COMMISSIONE. - Visti gli atti ufficiali relativi alla gara in oggetto e visto il provvedimento pubblicato sul C.U. C.P. Tolmezzo n. 10 del 06.08.2004 con cui il G.S. deliberava la squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore ZAMARIAN “per gesto osceno verso il pubblico”; - Ritenuto che l’arbitro descrive precisamente a referto che il calciatore ha esposto verso il pubblico “insistentemente” in “maniera provocatoria ed offensiva” tale gesto della mano; - Ritenuto che quell’atteggiamento del calciatore, lungi dall’essere “più goliardico che ingiurioso ed irriverente”, come vorrebbe la ricorrente, è potenzialmente idoneo ad innescare una pericolosa reazione del pubblico, che fortunatamente grazie solo alla maturità del pubblico non c’è stata; - Ritenute comunque favorevolmente le scuse formulate dal calciatore attraverso la Società reclamante “alla Federazione nonché alla Società del Moggio Calcio ed al suo pubblico” per quel gesto; - Ritenuto, così, di poter ridurre la sanzione come da dispositivo: P.Q.M. La Commissione Disciplinare Riduce la squalifica del calciatore ZAMARIAN Claudio a due giornate effettive di gara; Dispone la restituzione della tassa versata.
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