COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 4 del 1/9/2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 29/08/2004 BOYS CAIVANESE – SORRENTO CALCIO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005
Comunicato Ufficiale N° 4 del 1/9/2004
– pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 29/08/2004 BOYS CAIVANESE - SORRENTO CALCIO
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali di gara che la società Boys Caivanese ha violato le disposizioni di cui
all'art. 74 punto 1 delle NOIF e art. 019 del C.U. n.1 del Comitato Interregionale in ordine alle
sostituzione dei calciatori che prevede la sostituzione di 3 calciatori indipendentemente dal ruolo
ricoperto;
- rilevato che la società Boys Caivanese ha provveduto alle seguenti sostituzioni:
1) al 1° del secondo tempo esce il n° 6 Ascensi Cristian ed entra il n° 14 Reccia Sossio;
2) al 5° del secondo tempo esce il n°11 Capasso Orazio ed entra il n° 16 Prisco Pierluigi;
3) all'11° del secondo tempo esce il n° 9 Cotroneo Giuseppe ed entra il n° 15 Romaniello Antonio;
4) al 26° del secondo tempo esce il n° 5 Brianese Adriano ed entra il n° 13 Di Lanno Armando;
- rilevato che la società Boys Caivanese ha provveduto alla sostituzione di 4 propri calciatori;
- visto l'art. 12 comma 5 del CGS;
P.Q.M.
delibera: di infliggere alla società Boys Caivanese la punizione sportiva della perdita della gara col
punteggio di 0-5 quale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria.