CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 1/9/2004 TRA Società Sportiva Ancona Calcio S.p.A. e Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 1/9/2004 TRA Società Sportiva Ancona Calcio S.p.A. e Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) Il Collegio Arbitrale composto da Dott. Salvatore Cirignotta Presidente Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro Avv. Mario Antonio Scino Arbitro riunito in conferenza personale in data 9 agosto 2004, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato promosso da: Società Sportiva Ancona Calcio S.p.A., con sede in Ancona, Via Maratta n. 39, in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. Vincenzo D’Ambrosio, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Gennaro Terracciano e dall’Avv. Stefania Terracciano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Roma, Piazza di Spagna n. 35, giusta delega a margine della domanda di arbitrato datata 29 luglio 2004 - ricorrente - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede a Roma, via G. Allegri n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore dott. Franco Carraro, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Po n. 9, giusta delega allegata alla memoria di costituzione datata 31 luglio 2004 - resistente - avente ad oggetto l’ammissione della Società Sportiva Ancona Calcio S.p.A. al Campionato di calcio professionistico di Serie B (stagione 2004-2005) FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO 1. Con “Domanda di arbitrato di cui al ‘Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei CLUB – versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico’” datata 29 luglio 2004 (la “Domanda di Arbitrato”) la Società Sportiva Ancona Calcio S.p.A. (“Ancona” o la “Ricorrente”) ha proposto istanza di arbitrato avverso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (“FIGC” o la “Resistente”), dando avvio al procedimento arbitrale contemplato dal Regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relativa all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei club – versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (il “Regolamento ad hoc”). 2. Nella Domanda di Arbitrato, corredata da una serie di documenti, la Ricorrente ha esposto, tra l’altro, quanto segue: (i) l’Ancona, avendo maturato sul campo il titolo sportivo per l’ammissione al Campionato di calcio professionistico di Serie B, ha tempestivamente richiesto l’iscrizione a tale Campionato per la stagione 2004- 2005; (ii) in data 19 luglio 2004 la Co.Vi.So.C. ha contestato all’Ancona la mancanza di alcuni dei requisiti utili ai fini dell’ammissione. In particolare la Co.Vi.So.C. ha riscontrato la “carenza del rapporto PA/PD per € 18.782.126,00”, nonché la “presenza della situazione prevista dall’art.2447 del codice civile”; (iii) con ricorso del 22 luglio 2004 l’Ancona ha impugnato la decisione della Co.Vi.So.C. e, così come previsto dalla parte IV del Comunicato Ufficiale della FIGC n. 167/A del 30 aprile 2004 (il “CU n. 167/A”), ha presentato ricorso alla Co.A.Vi.So.C., chiedendo di “dichiarare che la società Ancona Calcio S.p.A. è in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione al campionato 2004- 2005 di serie B”; (iv) in data 26 luglio la Co.A.Vi.So.C. si è pronunciata sul ricorso presentato dall’Ancona, esprimendo parere sfavorevole all’accoglimento dello stesso ed evidenziando in particolare che “quanto indicato nel ricorso stesso rappresenta soltanto l’enunciazione di un programma non assistito da elementi probatori in merito all’avvenuta esecuzione; per di più, in relazione a varie poste non vi è concordanza tra dichiarato e documentato. … il ricorso non fornisce elementi idonei a modificare la decisione della Co.Vi.Soc.”; (v) il Consiglio federale della FIGC in data 27 luglio 2004 ha preso atto della decisione della Co.Vi.So.C., confermata dalla Co.A.Vi.So.C., e ha deliberato “di respingere il ricorso della ANCONA CALCIO S.p.A. e, conseguentemente, di disporre la non ammissione della stessa al Campionato di Serie B (stagione sportiva 2004-2005)”. 3. Alla luce di tale esposizione, la Ricorrente, richiamata la normativa della FIGC in tema di controlli sulle società di calcio professionistiche (ed in particolare l’art. 16 delle N.O.I.F.), ed in tema di ammissione ai campionati professionistici 2004-2005 (recata dall’art. 85 delle N.O.I.F. e dall’Allegato B al Comunicato Ufficiale n. 162/A del 30 aprile 2004, il “CU n. 162/A”, oltre che dal CU n. 167/A), ha sostenuto che “i provvedimenti” adottati dal Consiglio Federale della FIGC, dalla Co.A.Vi.So.C. e dalla Co.Vi.So.C. “si appalesano del tutto illegittimi”. 4. A sostegno di tale tesi la Ricorrente illustra come, conformemente a quanto previsto dalla normativa federale, “consapevole di avere alla data del 31 marzo 2004 una perdita di esercizio di circa € 17 milioni”, si fosse attivata ed avesse posto in essere una serie di operazioni finalizzate a ripianare tale perdita, nel rispetto della tempistica sancita dall’art. 1 del CU n. 167/A. A parere della Ricorrente, “le operazioni finanziarie e contabili effettuate non solo hanno consentito all’Ancona il totale ripianamento delle perdite di esercizio entro il termine previsto del 12 luglio 2004, ma hanno incrementato l’attivo della società di una somma pari ad € 1.736.906,10”. Siffatte operazioni “finanziarie e contabili” sarebbero consistite nelle seguenti: (i) la contabilizzazione di un “miglioramento” dei conti per Euro 5.548.391,07, dovuto a maggiori ricavi per Euro 8.912.299,55 a fronte di un incremento dei costi per Euro 3.363.908,48, i quali avrebbero ridotto la perdita di esercizio registrata al 31 marzo 2004 (per effetto di eventi successivi a tale data) ad Euro 11.666.266,93. I maggiori ricavi sarebbero stati determinati da: “- ricavi per cessione diritti (relativi al complesso di Montemarciano a favore della società “L’Idea Giusta Srl”) € 4.600.000,00 - ricavi per mutualità € 1.052.088,48 - proventi televisivi € 310,250,00 - diritti televisivi altre società € 882.354,00 - sponsorizzazioni e pubblicità € 911.159,58 - abbonamenti € 448.477,54 - conguaglio abbonamento €176.788,8 - altre partite € 531.181,08”, mentre i maggiori costi sarebbero stati determinati da: “- personale ed oneri € 2.402.676,67 - ammortamenti € 289.143,05 - oneri finanziari € 132.502,30 - altre partite (fino all’ammontare complessivo di € 3.363.908,48)”; (ii) “l’azzeramento del capitale sociale per Euro 106.172,16 e l’ azzeramento versamento soci c/capitale per euro 42.000,87”, con la conseguenza che la perdita sarebbe stata portata a Euro 11.518.093,90; (iii) apporti dei soci, per complessivi Euro 13.455.000, che avrebbero ripianato la perdita residua, attraverso: “- conferimenti per euro 12.430.000,00 - versamenti in danaro per euro 1.025.000,00”. Il primo apporto sarebbe stato realizzato mediante conferimento di un credito (per un rimborso IVA) da parte della società “Mobili d’Arte Bassanesi S.r.l.”, attestato da relazione giurata predisposta da perito nominato dal Tribunale di Ancona; i versamenti in denaro sarebbero avvenuti, invece, “con operazioni bancarie (assegni circolari o bonifici) … e con versamenti per cassa”. 5. A parere della Ricorrente, dunque, “tramite gli apporti dei soci … la perdita di esercizio è stata completamente ripianata ed è residuata un’eccedenza di copertura per euro 1.936.906,07, che la società ha destinato nel modo che segue: - costituzione nuovo capitale sociale per euro 200.000,00 - finanziamento soci in conto capitale per euro 1.736.906,07”. Da ciò emergerebbe “il totale ripianamento da parte della società della perdita di esercizio e, conseguentemente, … il venir meno della situazione contemplata dall’art. 2447 c.c.”. 6. La Ricorrente illustra poi come attraverso un’ulteriore operazione si siano soddisfatti i parametri PA e PD nella misura richiesta dal CU n. 162/A, portandoli “oltre i limiti minimi richiesti per l’iscrizione ai campionati professionistici”. Tale operazione sarebbe consistita in “un ulteriore finanziamento fatto da un nuovo socio dell’Ancona (‘l’Idea giusta Srl’), mediante la cessione di un suo credito per € 5.500.000,00”. Come illustra la Ricorrente, “sommando alla eccedenza di copertura di euro 1.936.906,07 l’ulteriore finanziamento effettuato dal nuovo socio di euro 5.500.000,00 si ha un patrimonio netto pari a € 7.496.906,07”. Con la conseguenza: - quanto al parametro PA, che “il rapporto tra detto valore del patrimonio netto e l’attivo patrimoniale (che è pari a € 27.518.537,20, dato dalla somma delle immobilizzazioni + attivo circolante) è pari a 0,27, quindi ben superiore alla misura minima prevista sub punto e) art.1 all. B CU 162/A”, e - quanto al parametro PD, che “il rapporto tra detto valore del patrimonio netto e i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori (pari a € 3.044.481,33, dato dalla somma delle voci di bilancio di capitalizzazione settore giovanile + Cenicola + Degano) è pari a 2,44, quindi ben al di sopra della misura minima richiesta dalla Federazione”. 7. Alla luce di tale ricostruzione, la Ricorrente sostiene che le “decisioni della Co.Vi.Soc. e della Co.A.Vi.Soc. impugnate sono state adottate in carenza di una attenta disamina della documentazione prodotta dalla Ricorrente e, soprattutto, esse non tengono conto del bilancio così come variato a seguito della assemblea straordinaria in forma totalitaria del 12 luglio 2004”, in cui si sarebbe dato atto e realizzato il ripianamento delle perdite. Inoltre, secondo la Ricorrente, “il contenuto assai generico delle suddette decisioni non consente di comprendere sulla base di quali elementi e di quali considerazioni non siano state considerate valide alcune delle operazioni di ripianamento. Anche sotto tale profilo, la carenza assoluta di motivazione, le decisioni impugnate si palesano illegittime”. La Ricorrente sostiene, in particolare, che le commissioni federali hanno errato laddove hanno ritenuto non consentite le operazioni di ripianamento poste in essere dall’Ancona, in quanto non previste dal CU n. 162/A e dal CU n. 167/A. A parere della Ricorrente “le attività di ripianamento [devono] essere valutate in senso sostanziale e non formale”, con la conseguenza di ritenere ammissibili anche operazioni non previste dalla normativa della FIGC, laddove esse siano idonee a raggiungere lo stesso risultato perseguito da quelle esplicitamente considerate. A tale fine la Ricorrente invoca precedenti pronunce arbitrali rese nel sistema della Camera (lodi arbitrali del 22 agosto 2003, L’Aquila Calcio S.p.A. c. FIGC, e del 3 settembre 2003, Poggibonsi Valdelsa S.r.l. c. FIGC) e una sentenza del TAR Lazio, Sez. III ter (n. 4228 /2002, nella causa A.C. Cesena S.p.a. c. CONI, FIGC e altri). A parere della Ricorrente, il ripianamento delle perdite tramite il conferimento del credito IVA da parte della società “Mobili d’Arte Bassanesi S.r.l.” sarebbe equivalente al ripianamento conseguito con la messa in opera delle operazioni previste dalla normativa federale e quindi dovrebbe essere consentito. A conferma della bontà del conferimento così effettuato la Ricorrente illustra poi le risultanze della relazione giurata di stima redatta dal perito designato dal Tribunale di Ancona, ai sensi dell’art. 2343 c.c., la quale, “condotta in modo approfondito, … costituisc[e] sicuro elemento di riferimento anche ai fini probatori”. Inoltre, la Ricorrente sottolinea l’irrilevanza dell’assenza di una attestazione, resa da parte dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 10 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in l. 24 novembre 2003 n. 326, circa la certezza e la liquidità del credito nei confronti dell’erario, nonché la data indicativa di erogazione del rimborso medesimo, poiché se “la disposizione ha inteso offrire ai contribuenti interessati una particolare facoltà in grado di fornire uno strumento agile per una attestazione non altrimenti contestabile (in quanto proveniente dallo stesso soggetto tenuto al pagamento suddetto)”, “tuttavia, non è consentito giungere alla conclusione in virtù della quale esclusivamente in presenza della suddetta attestazione il credito tributario possa considerarsi assistito dai requisiti di certezza e liquidità sopra indicati”. Infine, la Ricorrente fa rilevare che il soggetto conferente (la società “Mobili d’Arte Bassanesi S.r.l.”) ha indicato il credito maturato nella dichiarazione riferita al periodo di imposta 2003, e che non “può ritenersi … incidente sul punto l’elemento relativo alla durata della società conferente il credito. E’ chiaro, infatti, che pur in presenza di un termine di durata della società, e fino a che non risultino completate tutte le operazioni connesse alla liquidazione della società, la stessa ben può continuare ad operare, assumendo le conseguenti obbligazioni, con gli obblighi ed i diritti derivanti”. Inoltre, a parere della Ricorrente “a nulla può rilevare neppure nella esclusiva dimensione fiscale anche l’eventualità che l’interessato potesse avere cessato l’attività, se comunque in possesso di un credito opponibile nei confronti dell’amministrazione finanziaria. E, rispetto agli obblighi debitori dell’amministrazione finanziaria, è indubbio che il credito maturato non può certamente ritenersi (e non si comprenderebbe per quale titolo) estinto in presenza di eventi del genere”. 8. Sulla base di tali argomentazioni la Ricorrente ha chiesto al costituendo Collegio Arbitrale che “siano annullati, revocati e, comunque, riformate le decisioni delle Commissioni impugnate ed il conseguente provvedimento di esclusione della Federazione Italiana Gioco Calcio del 27 luglio 2004, di cui al comunicato ufficiale n. 20/A, anche se necessario attraverso l’annullamento dei CU impugnati come indicati in epigrafe [ossia il CU n. 162/A e il CU n. 167/A]; di conseguenza che il Collegio accerti il diritto, disponga o comunque statuisca l’ammissione e l’iscrizione della Società Sportiva Ancona Calcio S.p.A. al campionato di calcio di serie B 2004-2005, con ogni ulteriore pronuncia consequenziale, anche in ordine alle spese di giudizio arbitrale”. 9. Con “Memoria di costituzione e risposta” datata 31 luglio 2004 (la “Memoria di Costituzione”) la FIGC si è costituita nel presente procedimento arbitrale, chiedendo “all’adito collegio arbitrale, disattesa ogni contraria eccezione, [di] respingere le domande proposte dalla società Ancona Calcio S.p.A. perché infondate in fatto ed in diritto”. A sostegno della propria difesa la FIGC contesta le operazioni che, nella prospettazione della Ricorrente, avrebbero realizzato il ripianamento delle perdite e la correzione dei rapporti PA e PD. In primo luogo, la FIGC critica la riduzione delle perdite che si sarebbe realizzata tramite la contabilizzazione dei maggiori ricavi che si sarebbero verificati successivamente al 31 marzo 2004. Secondo la Resistente, infatti, “maggiori ricavi non possono certo compensare una perdita se non hanno determinato un utile cristallizzato in un bilancio regolarmente redatto ed approvato. Il che, nel caso in esame, non è avvenuto essendo stato allegato un bilancio non approvato”. In secondo luogo, la FIGC censura la copertura della perdita residua di Euro 11.518.093,90: - quanto al conferimento di un credito IVA per Euro 12.430.000,00 da parte dell’azionista Mobili d’Arte Bassanesi S.r.l., la Resistente fa notare come lo stesso perito nominato dal Tribunale di Ancona abbia espresso “serie e condivisibili riserve circa l’esistenza stessa di tale credito”, anche atteso che “alla data del verbale di assemblea straordinaria (12 luglio 2004) il credito in esame – ammesso e non concesso che vi fosse certezza sul quantum – non era richiesto a rimborso; ciò, infatti, è avvenuto solo in data 21 luglio 2004 come si evince dalla documentazione allegata al ricorso alla CO.A.VI.SO.C., nella quale si attesta la presentazione della domanda di rimborso – il quale, quindi, del tutto sub iudice – proprio il 21 luglio 2004”, e che “l’Agenzia delle Entrate di Ancona …, ad un controllo della dichiarazione relativa all’anno 2001, … evidenziava un credito IVA di euro 3.487,63; inoltre sussisteva a carico della società una iscrizione a ruolo per euro 2.144, 79 di IVA relativa all’anno 1988”; - quanto al conferimento in denaro per Euro 1.025.000,00, la FIGC “precisa che la documentazione bancaria allegata al ricorso alla CO.A.VI.SO.C. fornisce dimostrazione per un importo inferiore e la società non ha dimostrato e solo in questa sede la società attrice afferma che la differenza di euro 6.467,00 sarebbe stata versata in contanti in cassa”. In terzo luogo, la FIGC contesta anche l’operazione di finanziamento per Euro 5.500.000,00 che sarebbe stato effettuato dal socio “L’Idea Giusta S.r.l.”, il quale, a parere della Ricorrente, avrebbe consentito la soddisfazione dei parametri PA e PD. Al riguardo la Resistente rileva “che, a prescindere dalla verifica dell’an e del quantum dell’importo in questione e dal fatto che di per se stesso esso non sarebbe sufficiente a coprire la carenza di parametri senza le precedenti operazioni sul capitale, la società ha esibito solo un atto notarile di cessione in favore dell’Ancona di generici crediti che essa vanta preso terzi”. In conclusione, secondo la FIGC, “ineccepibile appare … il parere espresso dalla COAVISOC circa l’inidoneità della documentazione a sostegno del ricorso dell’Ancona e conseguentemente la carenza in capo all’Ancona dei requisiti per l’ammissione al campionato di competenza”. 10. In data 29 luglio 2004 il Presidente della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport (la “Camera”), visto l’art. 9 del Regolamento ad hoc, ha nominato il Collegio Arbitrale, nelle persone dei Dott. Salvatore Cirignotta, Prof. Avv. Luigi Fumagalli e Avv. Mario Antonio Scino. Il Dott. Salvatore Cirignotta è stato designato Presidente del Collegio. 11. Con provvedimento datato 9 agosto 2004, il Collegio Arbitrale ha nominato i dott. Mauro Cicchelli e Carlo Purificato quali consulenti tecnici perché esaminassero gli atti di arbitrato e riferissero all’udienza di discussione in ordine agli aspetti contabili dei motivi per i quali la Ricorrente non è stata iscritta al Campionato di Serie B. 12. In data 6 agosto 2004 la Ricorrente ha trasmesso una “Memoria di replica”, nella quale ha ribattuto alle difese svolte dalla FIGC nella Memoria di Costituzione. 13. Il 9 agosto 2004 si è tenuta l’udienza di fronte al Collegio Arbitrale, nel corso della quale le parti hanno esposto le rispettive difese ed i consulenti tecnici hanno fornito chiarimenti in ordine agli aspetti contabili dei motivi per i quali la Ricorrente non è stata iscritta al Campionato di Serie B. All’esito dell’udienza il Collegio si è riservata la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE A. Sul procedimento 1. Preliminarmente il Collegio ritiene utile correttamente inquadrare il significato e la natura del presente procedimento, confermandone la natura arbitrale, nonché rilevando la deducibilità in arbitrato della controversia insorta tra l’Ancona e la FIGC. 2. In primo luogo, deve rilevarsi che la Camera è stata istituita ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del CONI del 2000 presso il medesimo ente pubblico in quanto rappresentativo di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo; e che in riferimento a ciò è stato approvato lo Statuto della FIGC, il quale all’art. 27 consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale. In secondo luogo, si deve sottolineare che le regole contenute nel Regolamento ad hoc alla base della presente procedura arbitrale speciale – amministrata dalla stessa Camera –sono state approvate dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 30 aprile 2004 quale annesso al Regolamento della Camera. Ebbene, tale Regolamento ad hoc – approvato successivamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche ai sensi della legge n. 138/1992 – prevede che il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI. In terzo luogo, deve essere rimarcato che, sempre nell’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, la l. 17 ottobre 2003 n. 280, nel devolvere la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive rilevanti per l’ordinamento statale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, allo stesso tempo, ha affermato espressamente che “in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni sportive” (art. 3 comma 1). In conclusione, dunque, per tutte queste ragioni, il Collegio riafferma che la presente procedura attivata dalla Ricorrente ha natura arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI, tanto che le parti hanno dato atto che la decisione arbitrale richiesta è irrevocabilmente riconosciuta come manifestazione della propria volontà e di conseguenza si sono impegnate a rispettarla. 3. Il Collegio rileva altresì il carattere “arbitrabile” della controversia dedotta nel presente arbitrato, che vede contrapposta una società di calcio professionistico (l’Ancona) ad una Federazione sportiva (la FIGC) in relazione al diniego da parte della seconda all’iscrizione della prima ad un campionato di calcio, conseguente alla verifica della insussistenza dei requisiti stabiliti dalla normativa federale per la iscrizione al campionato. Il Collegio condivide integralmente a tal proposito le considerazioni svolte (in materia di affiliazione) da altro Collegio istituito in seno alla Camera, nel lodo deliberato il 27 luglio 2004 nei procedimenti promossi da A.C. Perugia S.p.A. c. FIGC e Parma A.C. S.p.A. Ritiene, infatti, il Collegio che la questione non possa essere risolta invocando l’automatica applicazione dei più restrittivi orientamenti tradizionalmente formulati con riguardo alle controversie di cui sia parte una pubblica amministrazione (anche se si assumesse di riconoscere tale natura alla FIGC, il che comunque, come più oltre rilevato, non appare possibile). Anche in quest’ultimo ordine di ipotesi, in verità, è possibile registrare negli ultimi anni una profonda evoluzione normativa e giurisprudenziale. Da tempo, si riconosce la compromettibilità in arbitrato delle controversie relative all’attività di diritto privato della pubblica amministrazione di naturale spettanza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Più di recente, la legge n. 205/2000 ha esplicitamente affermato la possibilità di risolvere in arbitrato rituale di diritto anche le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 6 comma 2). Dalle norme che facoltizzano la negoziazione del potere amministrativo attraverso la stipula di accordi procedimentali (art. 11 e 15, l. n. 241/1990) c’è poi chi addirittura trae la conclusione che anche l’interesse pubblico sia disponibile: pertanto, persino le controversie che contrappongono questo agli interessi legittimi dei privati sarebbero passibili di compromesso arbitrale. Dunque, anche con riguardo alle controversie di cui sia parte una pubblica amministrazione, si registra una chiara tendenza alla progressiva estensione delle ipotesi in cui è ammesso il ricorso all’arbitrato. Ad avviso del Collegio, tale tendenza deve essere affermata in modo ancora più netto per le controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a una società affiliata, per tre ordini di ragioni. In primo luogo, la Federazione costituisce un soggetto formalmente e sostanzialmente privato, non pubblico. Ciò risulta in modo inequivocabile dal decreto legislativo n. 242/1999, successivamente modificato e integrato dal d.lgs. n. 15/2004, secondo cui le Federazioni sportive nazionali sono persone giuridiche di diritto privato. Permane, è vero, una loro dimensione pubblicistica, ma questa si appunta esclusivamente su specifici segmenti dell’attività, la cui individuazione è rimessa allo Statuto del CONI. Anche a voler ammettere che le vicende controverse involgano lo svolgimento di uno dei profili a rilevanza pubblicistica dell’attività delle Federazioni sportive nazionali, il Collegio non ritiene che se ne possano trarre le conseguenze prima indicate in termini di qualificazione delle situazioni giuridiche soggettive e di limiti alla deducibilità in arbitrato delle stesse. In questo ordine di idee si pone ora il nuovo art. 22 comma 2 dello Statuto del C.O.N.I. ove si afferma che “nell’esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del C.O.N.I. ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza”. Tuttavia, si chiarisce espressamente che “la valenza pubblicistica dell’attività non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse”. Ciò vale anche nel caso di specie, dove i poteri della Federazione di cui si discute nella presente controversia non sono certo riconducibili al paradigma tipico della discrezionalità amministrativa, ma si presentano in termini rigorosamente vincolati. È dunque opinione del Collegio che rispetto agli atti in questione, al ricorrere dei requisiti previsti, le società sportive abbiano un diritto soggettivo all’emanazione dell’atto (di iscrizione) positivo o negativo. In secondo luogo, le controversie in esame non involgono i rapporti tra soggetti giuridici reciprocamente estranei, l’uno, la Federazione, titolare di una situazione di potere, e gli altri, le società sportive, destinatarie passive del corretto esercizio di tale potere. La Federazione, infatti, è l’associazione (privata) di tali società, con la conseguenza che tra l’una e le altre si controverte semplicemente della corretta esecuzione del contratto associativo ed al godimento di diritti ad esso relativi e non in relazione all’irrogazione di una sanzione amministrativa. Di conseguenza, la valutazione della compromettibilità in arbitrato delle controversie deve essere svolta con categorie privatistiche, non pubblicistiche. Anche in questa diversa prospettiva è possibile rilevare un deciso favor dell’ordinamento per l’estensione del ricorso all’istituto arbitrale. Si pensi alla recente riforma del diritto societario, ove già la legge delega apriva la strada all’inserimento negli statuti di clausole compromissorie aventi anche ad oggetto questioni che non possono formare oggetto di transazione, in deroga agli art. 806 e 808 c.p.c. Quindi l’art. 3 del decreto legislativo n. 5/2003 ha espressamente previsto la deferibilità in arbitrato delle impugnative relative alle delibere assembleari e consiliari. In una logica non dissimile va dunque apprezzata l’ampia previsione contenuta negli statuti delle Federazioni sportive, sulla base della norma facoltizzante contenuta nell’art. 12 dello Statuto del CONI del 2000. L’art. 27 dello Statuto della FIGC, in particolare, consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale: nessun riferimento è fatto ad altri limiti derivanti dalla natura dei poteri esercitati o delle situazioni giuridiche soggettive azionate. In terzo luogo, solidi argomenti in favore della conferma della arbitrabilità della controversia derivano dalla configurazione particolarmente ampia che la clausola arbitrale riveste nell’ambito dell’ordinamento sportivo e della legislazione statale in materia di sport. Innanzi tutto, è bene ricordare che, nell’ambito dell’ordinamento sportivo internazionale, al quale deve necessariamente uniformarsi quello nazionale, da anni opera un Tribunale arbitrale dello sport, cui sono devolute, tra le altre, proprio alcune di quelle controversie, che, inquadrate nelle categorie giuridiche nazionali, sono espressione del potere pubblicistico delle federazioni (in primis le sanzioni in materia di doping). Ma, per venire alla legislazione statale in materia di sport, decisiva appare la l. 17 ottobre 2003 n. 280. La legge, innanzi tutto, introduce una speciale riserva in favore della giustizia endoassociativa per tutte le questioni rilevanti esclusivamente per l’ordinamento sportivo. La legge, inoltre, devolve la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive rilevanti per l’ordinamento statale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Allo stesso tempo, però, la legge, come già ricordato, afferma espressamente che in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive. L’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, dunque, appare in questo settore persino più ampio di quello previsto dall’art. 6 della legge n. 205 del 2000, travalicando la sfera dei diritti soggettivi e aprendo la strada anche all’arbitrato irrituale. Per tutte queste ragioni, il Collegio ritiene dunque di potersi validamente pronunciare su tutte le questioni attinenti direttamente o indirettamente alla iscrizione di una società sportiva ad un campionato di calcio professionistico. B. Sul merito della controversia 1. La controversia oggetto del presente arbitrato attiene ad un provvedimento adottato dal Consiglio Federale della FIGC, con il quale si è disposta la non ammissione della Ricorrente al Campionato di Serie B (stagione 2004-2005), sulla base di conformi decisioni delle competenti commissioni federali (Co.Vi.So.C. e Co.A.Vi.So.C.). In particolare si sarebbero rilevate due circostanze che, sulla base della normativa vigente, giustificano il rigetto della domanda di iscrizione: “la carenza del rapporto PA/PD per € 18.782.126”, e la “presenza della situazione prevista dall’art. 2447 c.c.”. La Ricorrente ritiene che le decisioni della Co.Vi.So.C. e della Co.A.Vi.So.C., e quindi del Consiglio Federale, siano illegittime perché in contrasto con la normativa federale vigente, ed in quanto “adottate in carenza di una attenta disamina della documentazione prodotta dalla Ricorrente” stessa, laddove “il contenuto assai generico delle suddette decisioni non consente di comprendere sulla base di quali elementi e di quali considerazioni non siano state considerate valide alcune delle operazioni di ripianamento. Anche sotto tale profilo”, ossia “la carenza assoluta di motivazione”, a parere del Ricorrente, “le decisioni impugnate si palesano illegittime”. La Resistente, invece, conferma la legittimità e la congruità delle decisioni federali. 2. Le disposizioni relative all’iscrizione ai campionati di calcio professionistico per la stagione calcistica 2004-2005 possono invero essere rinvenute: - nel CU n. 162/A, il quale ha, tra l’altro, così stabilito: “1. Costituiscono condizioni per l’iscrizione ai Campionati professionistici della stagione sportiva 2004/2005: a) il rispetto dei criteri economico finanziari richiesti per il rilascio delle Licenze UEFA. Le società sono tenute al deposito presso la Co.Vi.So.C. del bilancio relativo all’ultimo esercizio e della relazione semestrale. Le società neo promosse in Serie A, le società di Serie B e di Serie C non hanno l’obbligo della certificazione dei bilanci; b) l’assenza di debiti nei confronti dell’Erario per i rapporti di cui alla successiva lettera c.a) scaduti al 30 giugno 2003; c) l’assenza di debiti scaduti al 30 aprile 2004: c.a) nei confronti di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; c.b) nei confronti di enti previdenziali e del fondo di fine carriera, per quanto attiene al precedente punto c.a); d) l’assenza di debiti scaduti al 30.6.2004: d.a) nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate alla F.I.G.C.; d.b) derivanti dal trasferimento di calciatori, nei confronti di altre società di calcio, giocatori o altri soggetti riconosciuti dalle competenti istituzioni calcistiche nazionali o internazionali (FIFA, UEFA, Federazioni Nazionali); e) il rispetto del rapporto PA di cui all’art. 85, paragrafo IV delle NOIF, determinato sulla base di una situazione patrimoniale al 31 marzo 2004, nella misura minima di 0,10 unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di attivo patrimoniale ovvero nella misura minima di 0,08 unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di attivo patrimoniale per le società che non si sono avvalse della facoltà di cui all’art. 18 bis della legge 91/81 introdotto dalla legge n. 27/2003, nonché il rispetto del rapporto PD di cui all’art. 85, paragrafo V delle NOIF, determinato sulla base di una situazione patrimoniale al 31 marzo 2004, nella misura minima di 0,25 di unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori. Per le società che si sono avvalse della facoltà prevista dall’art. 18 bis della legge 91/81, ai fini della determinazione del rapporto PA, il valore delle immobilizzazioni immateriali deve intendersi assunto con esclusione del valore della voce “oneri pluriennali da ammortizzare” di cui al citato articolo. Il termine per l’invio di tali rapporti verrà stabilito dal Consiglio Federale; f) l’assenza della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. e, nell’ipotesi di cui all’art. 2446 c.c., l’aver ottemperato agli adempimenti prescritti dalla medesima norma”; […] - nell’art. 85 par. IV delle NOIF, richiamato al punto (e) della norma surriportata, il quale così dispone: “A. Le società, entro quarantacinque giorni dalla fine di ciascun semestre dell’esercizio (31 dicembre, 30 giugno), devono far pervenire alla Co.Vi.So.C. il prospetto PA con l’indicazione del rapporto patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale, calcolato ai sensi di quanto previsto alla successiva lettera D. B. Le Società, nei termini previsti nei precedenti paragrafi I e II lettera A, devono far pervenire alla Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio di esercizio e alla semestrale, il prospetto PA con l’indicazione del rapporto patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale riferito alla data di chiusura dell’esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della relazione semestrale approvati. C. Nel solo caso in cui, per motivi eccezionali, il bilancio non sia ancora stato approvato nel termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, il prospetto riferito a tale data dovrà essere redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio, ovvero sulla base di una situazione economica e patrimoniale alla data della chiusura dell’esercizio redatta dagli amministratori con i medesimi criteri previsti per la redazione del bilancio. In tal caso, le società devono far pervenire alla Co.Vi.So.C. (a) il prospetto PA con l’indicazione del rapporto patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio o della situazione economica e patrimoniale, entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, (b) il prospetto PA con l’indicazione del rapporto patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale redatto sulla base delle risultanze del bilancio approvato, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell’organo competente. D. Per la determinazione del rapporto “patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale”, il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci postergati e detratti i crediti verso soci. L’attivo patrimoniale è dato dalla somma delle voci immobilizzazioni, attivo circolante e ratei e risconti, risultanti dalla contabilità. La misura minima del parametro di riferimento è stabilita dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C”; - nell’art. 85 par. V delle NOIF, pure richiamato al punto (e) del CU n. 162/A, il quale prevede che: “A. Nel ‘Prospetto PA’, le società devono evidenziare un distinto ‘prospetto PD’ riferito al solo attivo patrimoniale costituito dai beni immateriali relativi ai diritti alle prestazioni dei calciatori, con l’indicazione del rapporto patrimonio netto contabile / diritti patrimoniali alle prestazioni dei calciatori, calcolato ai sensi di quanto previsto alla successiva lettera B. B. Per la determinazione del rapporto ‘patrimonio netto contabile / diritti patrimoniali alle prestazioni dei calciatori’, fermo restando che il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci postergati e detratti i crediti verso soci, per diritti patrimoniali alle prestazioni dei calciatori si intendono quelli iscritti sotto tale voce nella contabilità sociale. C. La misura minima del parametro di riferimento è stabilita dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C”; - nel CU n.167/A, con il quale la FIGC ha fissato i termini per la messa in opera e la verifica degli adempimenti a carico delle società in ordine all’ammissione ai campionati, prevedendo, nella parte I, che: “A) Per essere iscritte ai Campionati di competenza le Società devono: a) aver presentato la domanda alla Lega di competenza entro il termine del 30 giugno 2004; b) rispettare le norme e le prescrizioni per l’ammissione ai campionati professionistici stagione sportiva 2004/2005 contenute nell’allegato B) al C.U. n. 162/A del 30.04.2004, con le seguenti ulteriori precisazioni: b1) con riferimento al comma, 1 lett. ca) del suddetto allegato B), per lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo devono intendersi coloro che abbiano contratti depositati e ratificati dalle competenti Leghe. A1) L’eventuale carenza dei parametri di cui al comma 1) lett. e) dell’allegato B) al citato C.U. n. 162/A del 30.04.2004, riferita al 31.03.2004, verrà contestata dalla CO.VI.SO.C. entro il 4.06.2004 e potrà essere ripianata ai fini del raggiungimento delle misure minime dei parametri indicati nel medesimo allegato, esclusivamente mediante: a) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci da effettuarsi entro il 12.07.2004 …; b) incremento dei mezzi propri da effettuarsi: b1) con versamento in conto futuro aumento capitale irreversibile entro il 12.07.2004; b2) nella forma dell’aumento di capitale sociale da deliberarsi entro il 9.07.2004. L’eventuale differimento dei versamenti non potrà eccedere il 31/12/2004 ed il relativo adempimento dovrà essere garantito da fideiussione bancaria o assicurativa da depositarsi entro il 12.07.2004 … . […]”. 3. A fronte di tali disposizioni, la Ricorrente, dopo aver dato atto che, al 31 marzo 2004, i propri conti mostravano “una perdita di esercizio di circa € 17 milioni”, ha illustrato come, a suo parere, una serie di operazioni “contabili e finanziarie” abbiano, in primo luogo, consentito di ripianare tali perdite e di ricostituire il capitale sociale, in attuazione degli adempimenti previsti dall’art. 2447 c.c., e, in secondo luogo, abbiano consentito di soddisfare i rapporti (PA e PD) previsti dalle norme federali. 4. Il Collegio Arbitrale non condivide tale affermazione. Ad avviso del Collegio, infatti, le operazioni poste in essere dalla Ricorrente non consentono di ritenere soddisfatte le condizioni per l’ammissione al Campionato di calcio professionistico di Serie B (per la stagione 2004-2005) stabilite dalla FIGC: a prescindere da ogni altra considerazione, il Collegio ritiene infatti che le forme di “ricapitalizzazione” adottate dall’Ancona non siano compatibili con le regole federali. Invero, il Collegio Arbitrale fa rilevare come le sopra descritte disposizioni del CU n. 167/A consentano la “ricapitalizzazione” della società richiedente l’iscrizione ad un campionato di calcio professionistico, al fine di sanare carenze patrimoniali e di soddisfare i requisiti stabiliti dal CU n. 162/A, “esclusivamente” mediante una serie di operazioni: o (i) mediante un finanziamento postergato ed infruttifero effettuato da parte dei soci entro il 12 luglio 2004; o (ii) mediante l’incremento dei mezzi propri, da realizzarsi con un versamento (entro il 12 luglio 2004) in conto futuro aumento capitale irreversibile, oppure nella forma dell’aumento di capitale sociale (da deliberarsi entro il 9 luglio 2004), con versamento immediato o, se differito, comunque entro il 31 dicembre 2004 e purché garantito da fideiussione bancaria o assicurativa da depositarsi entro il 12 luglio 2004. Per sanare la “perdita di esercizio di circa € 17 milioni” sussistente al 31 marzo 2004, dunque, l’Ancona avrebbe dovuto mettere in opera una di queste operazioni. Ed è pacifico che non lo abbia fatto: il ripianamento sarebbe principalmente avvenuto tramite un aumento di capitale (successivo all’abbattimento ed alla copertura delle perdite), sottoscritto e versato da un socio non contestualmente e in denaro, ma con il conferimento di un credito IVA per Euro 12.430.000, ed un finanziamento (postergato ed infruttifero) realizzato non con immediato pagamento in contante, ma tramite la cessione da parte di differente socio di altro credito per Euro 5.500.000. Dunque, con modalità diverse da quelle “esclusivamente” previste dal CU n. 167/A. 5. Per superare tale dato, la Ricorrente afferma la necessità di una “interpretazione estensiva e sistematica” (ovvero “teleologica e funzionale”) delle regole federali: sarebbe, a parere della Ricorrente, erroneo “parametrare” rigidamente le operazioni poste in essere dall’Ancona per il risanamento dei propri conti a quelle stabilite dalle regole federali, con la conseguenza che dovrebbero ritenersi idonee anche altre forme di ripianamento, quali quelle poste in essere dalla Ricorrente, ancorché non previste dal CU n. 167/A. A fronte di tali deduzioni il Collegio rileva peraltro in primo luogo come tale interpretazione estensiva non appaia ammessa dalle regole federali oggi vigenti, in relazione al Campionato 2004-2005 (dal tenore differente rispetto a quelle in vigore per le scorse stagioni sportive), le quali espressamente definiscono come “esclusive” le forme previste per la copertura delle perdite registrate al 31 marzo 2004. In secondo luogo, e comunque, il Collegio sottolinea che, anche ove si ritenesse non esaustiva l’elencazione delle forme di ricapitalizzazione ammesse dal CU n. 167/A, superando (non certo senza difficoltà) il dato letterale, tale circostanza non varrebbe a ritenere adeguate (ai fini della disciplina federale) le operazioni poste in essere dall’Ancona, poiché non potrebbe comunque dirsi equivalenti a quelle recate dal CU n. 167/A, la cui ratio non può dirsi soddisfatta. Come in effetti correttamente sostenuto nei precedenti lodi resi (peraltro in riferimento a normativa differente rispetto a quella applicabile per l’iscrizione ai campionati per la stagione 2004-2005) nel sistema della Camera, richiamati pure dalla Ricorrente, anche ove si ritenesse che le norme stabilite dalla FIGC in tema di adempimenti per ripristinare i parametri PA e PD fossero “suscettibili di interpretazione estensiva e sistematica”, in ogni caso si dovrebbe confermare che le modalità di ripianamento cui le società calcistiche possono ricorrere devono essere “sostanzialmente equipollenti ai rimedi elencati” nelle disposizioni federali, e “rispettare … i principi contabili e di bilancio e delle norme in materia di estinzione delle obbligazioni, al fine di non snaturare il controllo sull’indebitamento”. Pertanto uno strumento diverso da quello elencato dal CU n. 167/A potrebbe ritenersi ammissibile solo se, “pur non rientrando formalmente tra i mezzi elencati nel predetto comunicato, ne raggiunga comunque la sostanza e gli effetti”. Ebbene, il Collegio Arbitrale rileva che le modalità di “ricapitalizzazione” previste dal CU n. 167/A si caratterizzano (quale elemento tra loro comune) per la circostanza che esse realizzano un versamento di somme liquide entro termini stringenti nelle casse della società in questione, allo scopo di immediatamente riequilibrarne la gestione caratteristica; tanto che un eventuale differimento (dei versamenti dovuti per effetto della sottoscrizione di un aumento di capitale) non può eccedere un breve termine e l’obbligo di attuarlo deve essere adeguatamente garantito. A fronte di ciò il Collegio Arbitrale rileva che le operazioni poste in essere dalla Ricorrente, ed in particolare la principale di esse, ossia il conferimento da parte di un socio (la Mobili d’Arte Bassanesi S.r.l.) di un credito IVA per l’importo di Euro 12.430.000 (ma anche la cessione del credito da parte della Idea Giusta S.r.l. per Euro 5.500.000), non siano equivalenti alle operazioni contemplate dalle regole federali. Infatti, il credito IVA, alla data del conferimento, non risultava avere gli essenziali requisiti di certezza, liquidità ed immediata esigibilità che avrebbero potuto farlo ritenere equivalente ad un versamento in denaro contante. Basti a tal proposito menzionare, in primo luogo, la sussistenza della facoltà, pienamente esercitabile fino al 31 dicembre 2010, da parte dell’Amministrazione finanziaria di sottoporre a controllo, formale e sostanziale, il credito vantato a rimborso, ed eventualmente di modificarlo in tutto o in parte. Pertanto (i) la assenza della liquidità, intesa come determinatezza di contenuto dell’obbligazione, (ii) l’attuale pendenza del termine che incide sulla esigibilità del credito e (iii) la possibilità della rettifica in peius dello stesso importo creditorio, risultano rappresentare, tutti, elementi di condivisibile incertezza sulla entità e l’attualità del conferimento stesso, con conseguenti effetti indotti sulla efficacia e contestualità della copertura delle perdite e sull’aumento del capitale sociale; per cui risulta palese la inidoneità del conferimento del credito IVA de quo a realizzare in modo sostanziale ed inequivocabile, come preteso dalle norme della FIGC, l’aumento del capitale sociale destinato alla copertura delle ingenti perdite ed alla conseguente ricostituzione dello stesso. In secondo luogo, poi, sul piano finanziario, deve rilevarsi che la vigente normativa fiscale in ordine ai rimborsi (art. 34 comma 1 legge n. 388 del 2000), a decorrere dall’anno d’imposta 2001, ha fissato il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi rimborsabili o compensabili a soli Euro 516.456,90 per ogni esercizio fiscale. Con la conseguenza che comunque l’incasso del credito sarebbe andato ben oltre gli assai brevi termini previsti per i versamenti dal CU n. 167/A. In altre parole, i vincoli normativi in tema di rimborso di crediti tributari rendono oggettivamente impossibile il rispetto da parte della Ricorrente dei termini previsti dalla normativa federale per la effettiva “ricapitalizzazione” della società richiedente l’iscrizione ad un campionato di calcio professionistico. Poiché dunque la cessione del credito IVA non raggiunge “sostanza e effetti” dalle operazioni stabilite espressamente (ed in via esclusiva) dal CU n. 167/A, essa non può ritenersi idonea, sul piano della disciplina federale, al ripianamento delle perdite registrate dall’Ancona. Con la conseguenza, dunque, che essa non consente di sanare la carenza dei rapporti PA e PD e dunque di soddisfare un indefettibile requisito per l’iscrizione al Campionato di calcio professionistico di Serie B per la stagione 2004-2005. Inoltre (ma la considerazione che precede è di per sé sufficiente ad escludere la “iscrivibilità” dell’Ancona), esclusa la idoneità delle operazioni poste in essere dalla Ricorrente a produrre la copertura delle perdite, si potrebbe ritenere, quanto meno dal punto di vista delle regole federali, non venuta meno la situazione prevista dall’art. 2447 c.c. 6. Le considerazioni che precedono, si noti, prescindono da qualsiasi valutazione circa la “bontà” del credito IVA e circa la “capacità” del suo titolare a disporne, conferendolo a capitale, nonché circa la idoneità (dal punto di vista civilistico) del conferimento del credito IVA a coprire le perdite e a ripristinare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2447 c.c. (circostanza della quale lo stesso collegio sindacale della Ricorrente, nel sottolineare l’opportunità di ottenere l’omologa delle deliberazioni dell’assemblea, mostra di dubitare). Ed invero, sottolinea il Collegio Arbitrale, ad esso non incomberebbe comunque il compito di verificare l’origine del credito conferito (generato dalla conferente dopo il verificarsi di una causa di scioglimento ope legis: scadenza del termine statutario) per valutare il beneficio economico realizzato dal conferitario. Il giudizio di questo Collegio Arbitrale si pone infatti su di un piano diverso, e riguarda esclusivamente l’idoneità del conferimento di un credito a lungo termine, illiquido e non immediatamente esigibile a ripianare le perdite di una società calcistica con le modalità, nei termini e comunque con gli effetti perseguiti dalle norme della FIGC. Esclusa tale idoneità, il ricorso deve per ciò solo essere respinto. 7. Quanto esposto in ordine all’inidoneità del conferimento del credito IVA a soddisfare le condizioni di cui al CU n. 167/A esimono inoltre il Collegio dalla verifica del rilievo delle altre operazioni, di contabilizzazione di maggiori ricavi e di finanziamento soci (da parte della “Idea Giusta S.r.l.”) al fine della verifica dei requisiti posti dalle norme federali per l’iscrizione ai campionati professionistici di calcio della stagione 2004-2005, atteso il carattere assorbente del primo rilievo. In ogni caso deve sottolinearsi che nemmeno la cessione del credito operato dalla Idea Giusta S.r.l., per le ragioni già esposte (ed in particolare perché non equivalente ad un versamento di denaro), può dirsi compatibile con le regole federali che prevedono differenti forme (di carattere “reale”) di ricapitalizzazione. 8. In conclusione, dunque, ritiene il Collegio che non sussistendo i requisiti previsti dalla normativa federale, la domanda di iscrizione dell’Ancona al Campionato di Serie B per la stagione 2004-2005 non poteva che essere respinta: la decisione in tal senso del Consiglio Federale della FIGC appare pertanto pienamente legittima. La legittimità di tale decisione, invero, non può essere revocata in dubbio nemmeno sotto il profilo della carenza di istruttoria e di insufficienza della motivazione, e ciò per una duplice serie di motivi. In primo luogo, perché, nonostante lo assai stringato tenore delle delibere delle commissioni federali impugnate dalla Ricorrente, la ratio che le sosteneva ben può essere identificata, tanto da venire (come è stata) discussa nelle tesi svolte dalla Ricorrente nella Domanda di Arbitrato. In secondo luogo, perché lo svolgimento stesso del presente procedimento arbitrale consente un diretto esame della sussistenza dei requisiti circa la iscrivibilità di un soggetto ad un campionato di calcio professionistico e non è limitato al controllo (della legittimità e quindi anche) della congruità della motivazione del provvedimento federale che la abbia negata. Il Regolamento ad hoc, infatti, conferisce all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia. E dunque “in linea di principio, le eventuali lacune procedurali o formali nell’iter di adozione dei provvedimenti federali non bastano di per sé a legittimare pretese infondate nel merito, a meno che i vizi procedurali o formali non siano stati tali da effettivamente danneggiare il soggetto reclamante o comunque alterare l’esito sostanziale del procedimento federale; di converso, la stessa giurisprudenza insegna che anche un procedimento formalmente impeccabile non è sufficiente a salvare un comportamento o un provvedimento federale illecito nel merito» (lodo 5 novembre 2002, nel caso Hockey Club Gherdeina c. Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG)). In altre parole, anche laddove si rilevasse, in esito al procedimento arbitrale svolto nel sistema della Camera, che il Consiglio Federale abbia omesso di motivare un provvedimento (doveroso e) conforme alle norme, ovvero di esaminare tutti i documenti sottoposti alla sua attenzione, non si potrebbe, per ciò solo, dopo aver annullato il provvedimento federale, disporre l’iscrizione al campionato in questione di un ricorrente che oggettivamente non soddisfi le condizioni richieste. E dunque, la conclusione che la Ricorrente non presenta i requisiti posti per essere iscritta al Campionato di Serie B per la stagione 2004-2005 esclude di per sé l’accoglimento del ricorso sotto il profilo del vizio di motivazione. 9. Con la Domanda di Arbitrato, invero, la Ricorrente, per sfuggire alla (qui raggiunta) conclusione del rigetto della istanza di annullamento delle decisioni di diniego dell’iscrizione, adottate sulla base della normativa federale vigente, attacca la disciplina stessa, domandando, “per quanto occorresse”, l’annullamento delle stesse norme che stabiliscono i requisiti e gli adempimenti per l’ammissione ai campionati professionistici per la stagione 2004-2005. A sostegno di tale domanda la Ricorrente allega che, ove i “CU 162/A e CU 167/A dovessero interpretarsi in senso formale e restrittivo, … anche tali atti … sarebbero illegittimi, giacché comprimerebbero senza ragione le possibilità finanziarie per le società richiedenti l’iscrizione senza che ciò sia funzionale a nessuna regola di trasparenza o garanzia di capacità finanziaria reale. A fronte dell’interesse pubblico allo svolgimento regolare del campionato di calcio e dei diritti delle società sportive, tali regole se interpretate restrittivamente violerebbero l’elementare principio di proporzionalità ed adeguatezza, comprimendo irragionevolmente anche il principio di concorrenza nel settore economico”. 10. Il Collegio non condivide tali affermazioni e rileva come la disciplina adottata dalla FIGC appaia essere congrua attuazione del compito demandato alla federazione stessa dal legislatore nazionale. Infatti, la l. 23 marzo 1981 n. 91, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, all’art. 12 (“Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi”), nel testo oggi vigente, dispone che: “1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all’articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l’equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati”. In tale quadro, le regole stabilite dal CU n. 162/A e dal CU n. 167/A, imponendo un “reale” (e non meramente “contabile”) risanamento finanziario, appaiono pienamente legittime, giustificate e congrue rispetto allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, sulla base di uguali condizioni di partecipazione per le varie società professionistiche. 11. In conclusione, la normativa federale appare al Collegio pienamente legittima; e pertanto che anche sotto questo profilo il Consiglio Federale della FIGC abbia legittimamente respinto la domanda dell’Ancona per difetto dei requisiti per l’ammissione al Campionato di Serie B per la stagione 2004-2005. Il ricorso avverso la normativa e i provvedimenti federali deve perciò essere integralmente respinto. C. Sulle spese 1. Gli onorari per il Collegio Arbitrale sono stabiliti nell’importo indicato in separata ordinanza. Tali onorari dovranno essere versati nella misura del 40% al Presidente del Collegio e del 30% a ciascuno degli arbitri. Nella separata ordinanza vengono altresì liquidati gli importi da corrispondere ai consulenti tecnici d’ufficio. 2. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di assistenza legale sopportate da ciascuna delle parti nel presente procedimento e per porre a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, ma con il vincolo della solidarietà per l’intero, gli onorari del Collegio Arbitrale e dei consulenti tecnici d’ufficio. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, - rigetta il ricorso; - spese compensate; - liquida come da separata ordinanza gli onorari e le spese del C.T.U., che pone a carico delle parti in via solidale; - determina come da separata ordinanza gli onorari e le spese a carico delle parti in via solidale da corrispondere all’organo arbitrale. Così deciso in Roma, il 9 agosto 2004, nella conferenza personale degli arbitri e con voti unanimi. F.to Dott. Salvatore Cirignotta F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli F.to Avv. Mario Antonio Scino
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