CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 1/9/2004 TRA Empoli Football Club SpA e Reggina Calcio SpA – Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
LODO ARBITRALE DEL 1/9/2004 TRA Empoli Football Club SpA e Reggina Calcio SpA -
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)
C O L L E G I O A R B I T R A L E
Dott. Salvatore Cirignotta Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Guido Cecinelli Arbitro
Avv. Mario Antonio Scino Arbitro
IL COLLEGIO ARBITRALE
Riunito in conferenza personale il 9 agosto 2004
nel procedimento di Arbitrato prot. n. 0851 del 29 luglio 2004 promosso da:
Empoli Football Club SpA con sede legale in Empoli (FI), Piazza Matteotti n. 29
in persona del suo Presidente e legale rappresentante Fabrizio Corsi,
rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto M. Bruni e domiciliata presso lo studio
di questi in Firenze, Via A. La Marmora n. 14
- attrice -
contro
Reggina Calcio SpA, in persona del Presidente p.t., rap.ta e assistita dall’Avv.
Alberto Panuccio e dall’Avv. Giuseppe Panuccio e domiciliata presso lo studio di
questi in Via P. Foti, 1 - 89100 Reggio Calabria
convenuta
E nei confronti di
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t.,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta
delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Po n.9
- altra
convenuta -
Lega Nazionale Professionisti (convocata non partecipante)
Brescia Calcio SpA (convocata non partecipante)
A.C. Chievo Verona Srl (convocata non partecipante)
A.C. Siena (convocata non partecipante)
S.S. Lazio SpA in persona degli Avv.ti Gian Michele Gentile e Prof. Andrea
Zoppini e domiciliata presso lo Studio Avv. Gentile in Via Giuseppe Gioacchino
Belli, 27 - 00193 Roma
F.C. Parma SpA in persona degli Avv.ti Giuseppe Maggioni, Gabriele Spada e
Umberto Tracanella e domiciliato presso lo studio del primo in Milano – Via
C.G. Merlo n. 3
altre parti
** * ***
Fatto e svolgimento del procedimento arbitrale
L’Empoli Football Club S.p.a. presentava istanza arbitrale per sentir accogliere
le seguenti richieste:
1) in via istruttoria, disporre mediante apposita ordinanza, la immediata
acquisizione dei documenti presentati alla L.N.P. -F.I.G.C. dalle società F.C.
Parma, A.C. Siena, Reggina Calcio, S.S. Lazio, A.C. ChievoVerona e Brescia
Calcio ai fini dell’iscrizione al prossimo campionato di calcio di serie A
2004/2005 nonché di tutti i relativi pareri e certificazioni espressi dalla
L.N.P., dalla CO.VI.SO.C. e dalla CO.A.VI.SO.C. quanto alle domande
dell’A.C. Siena e della Reggina Calcio;
2) sempre in via istruttoria, ammettere i seguenti capitoli di prova (testi: Dott.
Adriano Lancioni residente in Pisa, Via di Piaggia n. 7 e Rag. Francesco
Ghelfi residente in Empoli (FI), Via Brunelleschi n. 29):
- D.C.V. che in data 28/7/2004 alle ore 14.00, presso la sede della F.I.G.C. in
Roma, vi è stata consentita la sola visione di parte della documentazione
afferente le domande di iscrizione al campionato di calcio di serie A 2004/2005
delle società F.C. Parma, A.C. Siena, Reggina Calcio, S.S. Lazio, A.C.
ChievoVerona e Brescia Calcio di cui è stato negato il rilascio di copie;
- D.C.V. che da detta visione è emersa la mancanza, in capo alle predette
società, dei documenti comprovanti la tempestiva ottemperanza alle condizioni
di iscrizione al prossimo campionato di calcio di serie A come stabilite
dall’allegato B del C.U. 30/4/2004 n. 162/A ed in particolare:
• il Parma F.C. di tutti i requisiti facenti carico all’A.C. Parma in
amministrazione straordinaria cui è subentrato per immedesimazione
soggettiva;
• l’A.C. Siena e la Reggina Calcio dei requisiti di cui al punto 1 lett. e) nonché
del requisito di cui al punto 1 lett. b) del ridetto allegato B al C.U. 30/4/2004 n.
162/A;
• la S.S. Lazio, l’A.C. ChievoVerona ed il Brescia Calcio dei requisiti di cui al
punto 1 lett. b) del richiamato allegato B al C.U. 30/4/2004 n. 162/A;
3) nel merito, accertare e dichiarare l’illegittimità del terzo comma del punto IV
della C.U. del Consiglio Federale della F.I.G.C. 30/4/2004 n. 167/A,
annullandolo e/o disapplicandolo se interpretato nel senso di consentire di
completare a sanatoria, oltre il perentorio termine del 12/7/2004, la
domanda di iscrizione al prossimo campionato di calcio di serie A effettuando
tardivamente gli adempimenti previsti al paragrafo 1 lett. A1) sub a) e sub b)
in uno alla presentazione del ricorso alla CO.A.VI.SO.C. entro il 22/7/2004;
4) sempre nel merito, accertare e dichiarare l’illegittimità ed in conseguenza
annullare le iscrizioni al prossimo campionato di calcio di serie A delle
società F.C. Parma, A.C. Siena, Reggina Calcio, S.S. Lazio, A.C. ChievoVerona
e Brescia Calcio con conseguente declaratoria di illegittimità ed
annullamento di ogni determinazione presupposta, connessa e/o
conseguenziale del procedimento di ammissione a detto campionato di calcio
assunta dalla L.N.P. e dalla F.I.G.C.;
5) ancora nel merito, accertare e dichiarare il diritto della istante Empoli F.C.
ad essere “ripescata” ed ad essere iscritta al prossimo campionato di calcio di
serie A in sostituzione delle società illegittimamente ammesse di cui alla
domanda n. 4 che precede;
6) ulteriormente nel merito, dichiarare ed accertare l’obbligo della F.I.G.C. e
della L.N.P. di sospendere la predisposizione e la pubblicazione dei calendari
dei campionati di calcio di serie A di serie B 2004/2005, posticipandole alla
definizione del presente giudizio ed alla definizione dei procedimenti della
Giustizia sportiva conseguenti e correlati all’inchiesta della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli-Direzione Distrettuale Antimafia
R.G. n. 43915/02/R.
Sosteneva l’Empoli F.C. che alcune delle società richiedenti l’iscrizione al
campionato di calcio di serie A 2004/2005 non fossero state in grado di
soddisfare le condizioni di cui all’allegato B del C.U. del Consiglio Federale
30/4/2004 n. 162/A alle scadenze ivi stabilite; per questi motivi la società
istante con propria formale istanza in data 25/6/2004 richiedeva l’accesso ai
documenti e la partecipazione al procedimento di verifica delle condizioni di
ammissibilità delle società richiedenti l’iscrizione al campionato di calcio di serie
A 2004/2005.
A fronte del diniego immediatamente opposto dalla F.I.G.C. per le vie brevi (di
poi formalizzato con nota scritta del 14/7/2004), l’Empoli F.C. proponeva
ricorso alla Corte Federale ex art. 32, comma 5, dello Statuto della stessa
Federazione per l’annullamento della disposizione regolamentare di cui al punto
IV, ultimo capoverso, “ricorsi”, del C.U. 30/4/2004 n. 167/A nella parte in cui,
come riportata nella clausola compromissoria sottoscritta in calce alla domanda
di iscrizione al campionato di calcio, dovesse essere interpretata come
impeditiva del diritto dello stesso Empoli F.C. ad impugnare l’illegittima
iscrizione di società prive dei necessari requisiti e condizioni al campionato di
calcio di serie A 2004/2005.
Sulla scorta della decisione della Corte Federale del 21/7/2004 n. 4/CF,
l’Empoli F.C. ha reiterato la propria istanza di accesso e partecipazione al
procedimento con formale istanza del 23/7/2004 che, accolta in un primo
momento per le vie brevi, è stata peraltro poi negata dal Presidente della
CO.A.VI.SO.C. con note del 26/7/2004.
Lamentava la società istante che, malgrado il chiaro giudicato della Corte
Federale, le sarebbe stato negato il diritto di partecipazione al procedimento,
garantito dagli artt. 9 e 24 L. 241/1990, con conseguenziale impedimento del
pieno esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito dagli artt. 24 e
113 Cost..
L’Empoli F.C. proponeva la presente istanza di arbitrato a fronte dell’illegittimità
e della lesività delle determinazioni del Consiglio Federale e della Lega Nazionale
Professionisti, per quanto di rispettiva competenza, nella parte in cui avrebbero
illegittimamente iscritto al campionato di calcio di serie A 2004/2005 le società
in epigrafe indicate, al cui posto l’istante avrebbe diritto di sostituirsi secondo la
regola del c.d. “ripescaggio”.
*** * ***
Si costituiva la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) con memoria di
costituzione e risposta depositata il 31.07.04 prot.n. 0907, eccependo in via
preliminare l’incompetenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo
Sport (Camera) a conoscere la controversia secondo la procedura del
Regolamento ad hoc.
Secondo la difesa federale, invero, l’oggetto della controversia, secondo la
prospettazione dell’istante Empoli, riguarderebbe solo in parte provvedimenti
del Consiglio Federale di ammissione ai campionati di competenza delle società
convenute. Infatti il Consiglio Federale si sarebbe espresso solo sui ricorsi delle
società Reggina e Siena, mentre le altre società evocate dall’Empoli nel presente
procedimento sarebbero state ammesse ai campionati direttamente dalle Leghe
di appartenenza e dalla COVISOC.
Inoltre, la società Empoli non possiederebbe i requisiti soggettivi per avvalersi
della clausola compromissoria da essa sottoscritta in sede di iscrizione al
campionato.
Tale clausola, riguarderebbe, secondo la FIGC, la devoluzione alla Camera –
secondo lo speciale rito previsto dal regolamento ad hoc” – di un’eventuale
controversia che dovesse insorgere tra l’Empoli e la FIGC in ordine alla propria
domanda di ammissione al campionato, non ad una controversia cha abbia ad
oggetto l’ammissione o la non ammissione di altre società.
La FIGC ritiene, in altre parole che la società Empoli avrebbe dovuto accedere al
rito ordinario previsto dal Regolamento della Camera.
La FIGC ha eccepito, altresì, l’inammissibilità della domanda di arbitrato,
perché con essa sarebbe stata introdotta un’azione di annullamento di tipo
cumulativo, avente ad oggetto una pluralità di provvedimenti (gli atti di
iscrizione al campionato di serie A delle società controinteressate) privi di
qualsiasi reciproco collegamento procedimentale e -come se ciò non bastasse-
facenti capo a soggetti giuridici distinti versanti in situazioni individuali
totalmente eterogenee, come tali insuscettibili di reductio ad unitatem.
Secondo la FIGC, in altre parole, tra gli atti impugnati non sarebbe ravvisabile
alcuna connessione né oggettiva né -tanto meno- soggettiva. Il che impedirebbe
che essi potrebbero essere sindacati attraverso la proposizione di un unico
gravame, che - obliterando la specificità delle singole posizioni vagliate dagli
organi preposti alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione e la
conseguente autonomia del processo istruttorio e delibativo riferibile a ciascuna
domanda- pretenderebbe di far confluire all’interno del medesimo procedimento
(avente, oltre tutto, carattere arbitrale) una pluralità di vertenze intercorrenti tra
parti e su oggetti diversi. E ciò per la preminente ragione che, nel contesto
appena descritto, diventerebbe impossibile articolare un petitum fondato sulla
prospettazione di identiche questioni giuridiche, considerata l’evidente
peculiarità della situazione economico-finanziaria propria di ogni società
aspirante all’iscrizione e, quale logico corollario di questa premessa,
l’indiscutibile autonomia delle valutazioni contabili e giuridiche di volta in volta
effettuate.
Tale eccezione si fonderebbe, inoltre, sul fatto che i provvedimenti gravati dalla
società Empoli non proverrebbero neanche dallo stesso soggetto, essendo alcuni
imputabili al Consiglio Federale (quelli relativi al Siena, ed alla Reggina) altri
alla COVISOC (Chievo, Brescia, Lazio, e Parma).
Dal che deriverebbero due ulteriori profili di parziale inammissibilità della
domanda avversaria.
Il primo, consistente, nell’avere l’Empoli F.C, preteso di impugnare fra gli altri
anche atti in nessun modo riferibili al Consiglio Federale (quelli relativi alle
posizioni di S.S. Lazio, Parma F.C. e Brescia Calcio) e, il secondo, per avere
fatto pervenire la domanda relativa a tali posizioni ben oltre il termine di due
giorni fissato nel regolamento, decorrente, nel caso di specie, dal 19 luglio
2004, data in cui la COVISOC si è espressa sull’ammissione delle suddette
società al campionato.
La difesa della FIGC eccepisce , altresì, il difetto di interesse ad agire in capo
all’Empoli F.C. SpA che non supererebbe la prova di resistenza per i motivi
esposti sub punto 5 pag. 5 della memoria di costituzione.
La difesa della FIGC controdeduce, inoltre con specifico riferimento alle
singole iscrizioni al campionato di serie A contestate dall’Empoli, nel senso
dell’infondatezza, come si esporrà nella parte in diritto.
***
All’udienza del 9 agosto 2004 erano presenti alle ore 12,00 per l’Empoli
Football Club SpA il Presidente Dott. Fabrizio Corsi, il Segretario Dott. Stefano
Galisti, l’Avv. Alberto Maria Bruni, l’Avv. Gianni Assirelli ed il Consulente
Tecnico Dott. Adriano Pancioni; per la Federazione Italiana Giuoco Calcio,
l’Avv. Mario Gallavotti, l’Avv. Luigi Medugno, il Coordinatore Tecnico della
CO.VI.SO.C. il Dott. Vittorio Maugeri ed il Segretario CO.VI.SO.C. Dott.
Giuseppe Casamassima; per la S.S. Lazio SpA il Prof. Andrea Zoppini, l’Avv.
Gian Michele Gentile e il Consulente Tecnico Dott. Sergio Sciabetta; per il F.C.
Parma SpA gli Avv.ti Gabriele Spada, Umberto Tracanella e Antonio Lirosi in
sostituzione dell’Avv. Giuseppe Maggioni; per la Reggina l’Avv. Alberto Panuccio
e l’Avv. Giuseppe Panuccio.
Il Collegio dà atto della mancata costituzione della A.C. Siena e della A.C.
Chievo Verona Srl e della mancata presenza della Lega Nazionale Professionisti.
Il Collegio dà atto della comunicazione inviata dall’Empoli F.C. SpA in data 5
agosto u.s., e protocollata nel registro di segreteria della Camera al n. 0941 del
05.08.04, con la quale dichiara di rinunciare all’istanza di arbitrato proposta
nei confronti del Brescia Calcio SpA e dell’accettazione di quest’ultima
protocollata nel registro di segreteria della Camera al n. 0999 del 09.08.04.
Si dà atto della presenza di tutti i Componenti del Collegio Arbitrale, del
segretario e dei C.T.U nominati dal collegio Dott. Mauro Cicchelli, Dott. Carlo
Purificato, Dott. Davide Franco, dottori Commercialisti - Revisori Contabili
domiciliati in Roma, i primi due in via Salaria 292, ed il terzo in piazza Antonio
Mancini 4, all’uopo nominati CTU dal Collegio Arbitrale per la controversia in
epigrafe, con l’incarico di esaminare gli atti di causa e di rispondere ai
chiarimenti richiesti loro dal collegio arbitrale sia in udienza che in camera di
consiglio.
Si dà atto della richiesta di autorizzazione al collegio ad intervenire nel presente
giudizio arbitrale , rispettivamente, nell’interesse delle società A.C. Perugia e
Piacenza F.C. s.p.a. da parte, rispettivamente, degli avv.ti Andrea Scuderi e
Ruggero Stincardini (Perugia) e Andrea Galli (Piacenza).
Tutte le parti vengono chiamate contemporaneamente per la trattazione delle
questioni pregiudiziali, compreso le richieste di intervento sopra indicate.
La FIGC si riporta alle eccezioni sub 1 e 2 della propria memoria difensiva del
31 luglio 2004.
A queste resiste la difesa dell’Empoli F.C. SpA, sostenendo in via principale che
l’atto introduttivo è stato notificato alla FIGC tante volte quante sono le altre
parti per cui sarebbe chiaro che si sono voluti incardinare sei distinti giudizi
arbitrali e che sono stati pagati, altresì, i diritti amministrativi per tutti e sei i
provvedimenti.
La FIGC, peraltro, si oppone agli interventi di A.C. Perugia SpA e Piacenza F.C.
SpA, a suo modo di vedere inammissibili in quanto tardivi poichè le predette
società potevano agire in via principale.
Il difensore della Reggina,aderisce alle eccezioni formulate dalla F.I.G.C. e si
oppone alle istanze di intervento della A.C. Perugia Spa e del Piacenza F.C. spa.
Il difensore della S.S. Lazio SpA aderisce alle eccezioni formulate dalla FIGC e si
oppone alle istanze di intervento della A.C. Perugia SpA e del Piacenza F.C. SpA
Il difensore del F.C. Parma Spa aderisce alle eccezioni formulate dalla FIGC e si
oppone alle istanze di intervento della A.C. Perugia SpA e del Piacenza F.C. SpA
Il Collegio Arbitrale su tutte le predette questioni pregiudiziali, provvede come
da separata ordinanza, di cui dà lettura in udienza, non autorizzando
l’intervento nel giudizio arbitrale della società A.C. Perugia e Piacenza F.C.
s.p.a. e respingendo le richieste di prova documentale e per testi proposta
dall’Empoli F.C. SpA ritenendole superflue ai fini della decisione.
A questo punto le parti presenti, invitate- in ossequio all’ordinanza separata- a
discutere separatamente le singole posizioni autonome , insistono nelle
rispettive domande ed eccezioni e si riportano ai documenti già prodotti.
La discussione termina alle ore 17.30
Il Collegio ritiene l’infondatezza del ricorso dell’Empoli F.C. S.P.A.per le seguenti
MOTIVAZIONI
Preliminarmente il Collegio ritiene utile per la soluzione della controversia sottoposta in questa sede richiamare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di controversie sportive compromettibili in arbitrato.
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. del 2000, che istituisce, presso il medesimo ente pubblico rappresentativo di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, è stato approvato lo Statuto della F.I.G.C., che all’art.27 consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale.
Le regole della presente procedura arbitrale speciale - amministrata dalla stessa Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport – in materia di rilascio delle licenze UEFA e di iscrizione ai campionati professionistici del calcio, sono state approvate dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 30 aprile 2004 quale annesso al Regolamento della Camera. Tale Regolamento - approvato successivamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche ai sensi della legge 138/1992 - prevede che il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI.
Sempre nell’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, la legge 17 ottobre 2003, n. 280, nel devolvere la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive rilevanti per l’ordinamento statale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, allo stesso tempo, ha affermato espressamente che «in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive».
Per tutte queste ragioni, il Collegio riafferma che la presente procedura attivata dalla società ricorrente ha natura arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI, significando che le parti hanno peraltro già dato atto che la decisione arbitrale richiesta è
irrevocabilmente riconosciuta come manifestazione della propria volontà e di conseguenza si sono impegnate a rispettarla.
1) Interesse ad agire dell’Empoli F.C.
1a In ordine all’eccepito interesse ad agire della parte attrice quale società
“controinteressata” ai provvedimenti di ammissione o meno di società consorelle
al campionato di calcio, si osserva che la Corte Federale con decisione n. 4 C.F.
del 21.07.2004, su istanza dell’ Empoli Football Club. S.p.a. , ha ritenuto che il
punto IV , ultimo capoverso (ricorsi), della determinazione del C.F. della F.I.G.C.
di cui al C.U. n. 167/A del 30 aprile 2004, vada interpretato nel senso che le
società controinteressate hanno comunque la possibilità di impugnare davanti
alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport del Coni i predetti
provvedimenti di ammissione da parte delle società controinteressate .
Sussistono, d’altronde, le condizioni di ammissibilità alla proposta impugnativa
ai sensi del combinato disposto degli art.1, 1 comma, e 2, 1comma, del
Regolamento ad hoc
All’art. 1, primo comma, è , invero disposto che “Il presente regolamento ha lo
scopo di assicurare la risoluzione mediante arbitrato delle controversie........b)
all’iscrizione dei club ai campionati nazionali di calcio professionistico.
L’art. 2, primo comma stabilisce poi che la procedura di arbitrato disciplinata nel
presente regolamento si basa........b) sulla clausola compromissoria sottoscritta
dalla società nella domanda di iscrizione ai campionati nazionali di calcio
professionistico e si applica per la risoluzione di ogni controversia, di qualsiasi
natura, che insorga tra una società e la Federazione ovvero tra una società ed
altra società ed avente ad oggetto la concessione, il diniego o la revoca da parte
della Federazione della iscrizione ai campionati nazionali di calcio
professionistico.
In buona sostanza, come del resto recentemente affermato dalla Camera di
Conciliazione e Arbitrato (lodo 21/7/2004 S.S. Calcio Napoli S.p.A. - F.I.G.C.), il
regolamento indicato in epigrafe, cui fa riferimento l’art. 27 dello Statuto della
F.I.G.C., pone due condizioni di ammissibilità:
- la controversia deve essere relativa all’iscrizione ad un campionato di calcio
professionistico e nella fattispecie non vi è dubbio alcuno che la presente
istanza di arbitrato ha ad oggetto le iscrizioni (illegittime) di alcune società al
prossimo campionato di calcio di serie A;
- la controversia deve basarsi sulla clausola compromissoria sottoscritta
dalla società di calcio professionistico affiliata alla F.I.G.C. nella
domanda di iscrizione al campionato nazionale di calcio e nella
fattispecie non vi è dubbio alcuno che la clausola compromissoria
sottoscritta dall’Empoli F.C. nella propria istanza di ammissione al
campionato (doc. n. 7), ripetitiva della disposizione di cui al punto IV del
C.U. 30/4/2004 n. 167/A, deve essere interpretata, come chiarito dalla
Corte Federale con la propria decisione 21/7/2004 n. 4/CF (doc. n. 8),
nel senso che le società “controinteressate” (come l’Empoli F.C. nei
confronti delle altrui iscrizioni) hanno comunque la possibilità di
impugnare davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato i
provvedimenti di ammissione di altre società.
1b Ritiene il Collegio sussistere la legittimazione ala presente impugnativa da
parte dell’Empoli F.C., anche avuto riguardo alla cd. prova di resistenza del
ricorso pure in relazione a ciascuna delle iscrizioni societarie contestate, atteso
che il diritto al ripescaggio ed alla conseguente iscrizione al campionato di serie
A della parte istante sussiste ed è incontestato in relazione all’utilità concreta
che ne riceve parte istante anche da ciascuna singola contestata iscrizione.
Diversamente opinando si arriverebbe a far coincidere l’interesse ad agire con
la fondatezza della domanda.
2) Merito
A) Contestazioni dell’Empoli F.C. quanto all’illegittima iscrizione della
Reggina Calcio Spa. al campionato di calcio di serie A 2004/2005.
A quanto è dato conoscere per le notizie di stampa, con riserva ovviamente di
ulteriori deduzioni una volta acquisite le copie dei documenti e dei bilanci che
accompagnano le domande di iscrizione della Reggina Calcio al prossimo
campionato di calcio di serie A, tali società risultano non aver tempestivamente
ottemperato a tutte le condizioni ineludibilmente fissate dall’allegato B del C.U.
30/4/2004 n. 162/A, come recepito dalla L.N.P. con circolare n. 19/2004.
In particolare risulta che non siano stati rispettati i rapporti PA e PD di cui
all’art. 85, paragrafi IV e V, delle N.O.I.F. della F.I.G.C. sulla base della
situazione patrimoniale al 31/3/2004 della Reggina Calcio, come risulta anche
dal C.U. del Consiglio Federale 27/7/2004 n. 18/A , è stata rilevata la carenza
del rapporto PD di cui sopra per Euro 222.504,00 ripianata solo in sede di
ricorso alla CO.A.VI.SO.C..
Ai sensi del punto I lett. A1) del C.U. 30/4/2004 n. 167/A a tali
sopradenunciate carenze doveva invece porsi rimedio entro il 12/7/2004;
termine questo da considerare perentorio, ed in quanto tale non procrastinabile,
che invece la Reggina Calcio non ha rispettato avendo provveduto solo
tardivamente (in data 21/7/2004) ad ottemperare la condizione de qua per
l’iscrizione al campionato di calcio di serie A 2004/2005.
Al riguardo dispone inequivocabilmente l’art. 4, ultimo comma, del Regolamento
della Lega Nazionale Professionisti, stabilendo che la società inadempiente agli
obblighi previsti che non provveda tempestivamente a regolarizzare la
situazione patrimoniale entro i termini fissati non può essere iscritta al
campionato di competenza.
Sul punto il Consiglio di Stato (Sez. VI, 9/7/2004, n. 5025) ha avuto modo di
affermare, proprio con riguardo alla possibilità di ottemperare, mediante
documentazione prodotta successivamente alla scadenza dei termini stabiliti
(ma prima della decisione del Consiglio Federale), alle condizioni per
l’ammissione delle società ai campionati professionistici, che detti termini fissati
dalla Lega per la regolarizzazione degli adempimenti economici hanno natura
perentoria giacché, per la funzione assolta, è necessario uno sbarramento
temporale netto e sufficientemente anticipato per l’individuazione degli
aventi titolo alla partecipazione al campionato al fine anche di garantire
l’effettivo espletamento di tutti gli incombenti organizzativi funzionali all’avvio
del campionato (Cons. St., sez. VI, 7/5/2001n. 2546) nonché, come ritenuto
dalla Corte Federale della F.I.G.C. nella già richiamata sentenza 21/7/2004 n.
4/CF, per consentire l’effettivo espletamento del diritto di accesso e di difesa
delle società “controinteressate”.
Invero a nulla vale l’ottemperare alle condizioni per l’iscrizione ai campionati di
calcio professionistici solo in sede di ricorso alla CO.A.VI.SO.C. che è organo
meramente consultivo deputato a riesaminare l’operato della CO.VI.SO.C. in
relazione alle argomentazioni svolte dalle società ricorrenti in ordine
all’avvenuto o meno soddisfacimento nei termini delle condizioni di iscrizione,
senza che sia legittimamente ammesso un tardivo completamento degli stessi e
senza soprattutto che la CO.A.VI.SO.C. possa assumere al riguardo alcuna
decisione così come stabilito dall’art. 90 bis, terzo comma, delle N.O.I.F. della
F.I.G.C.
E ciò anche in base ai ben noti principi secondo cui non è consentito
l’inserimento di elementi mancanti nella domanda di partecipazione, essendo
solo ammessi chiarimenti ovvero integrazioni di attestazioni e/o di qualità
risultate prive di comprova formale; pena altrimenti la violazione dell’ulteriore
fondamentale principio di pari trattamento tra i concorrenti.
Nella fattispecie è stato invece illegittimamente consentito alla Reggina Calcio di
completare, oltre il prescritto perentorio termine del 12/7/2004 come fissato al
punto I lett. A1) del C.U. 30/4/2004 n. 167/A e solo in sede di ricorso alla
CO.A.VI.SO.C., le proprie domande di iscrizione al campionato di calcio di serie
A 2004/2005 mediante l’inserimento di elementi sostanziali e nuovi costituiti
dai tardivi ottemperamenti economico-finanziari per ottenere il rispetto dei
parametri PA/PD di cui all’art. 85, paragrafi IV e V, delle N.O.I.F. della F.I.G.C.
Secondo giurisprudenza pacifica in materia di partecipazione ai pubblici
concorsi, evidentemente applicabile alla fattispecie in via analogica, i requisiti di
partecipazione debbono essere posseduti dai richiedenti al momento della
scadenza del termine per la presentazione della domanda, essendo irrilevante
a tale fine la sopravvenienza del requisito dopo tale termine anche se con
effetto retroattivo (tra le tante: Cons. St., Sez. VI, 5/5/2003, n. 2334).
Né dicasi che il terzo comma del punto IV del C.U. 30/4/2004 n. 167/A
legittimerebbe gli adempimenti in questione entro l’ulteriore termine del
22/7/2004, in contestualità appunto alla presentazione del ricorso alla
CO.A.VI.SO.C., giacché l’integrazione ivi prevista non può che essere quella
esclusivamente formale ma non anche quella sostanziale, nel senso che
l’adempimento deve essere stato comunque effettuato entro il termine
perentorio previsto ed espressamente fatto salvo del 12/7/2004, ferma la
possibilità di fornirne la prova documentale eventualmente omessa (per esempio
depositare le ricevute del versamento tempestivamente effettuato) nel successivo
termine del 22/7/2004 a questo fine stabilito come perentorio.
Laddove infatti la norma regolamentare in questione dovesse essere
diversamente interpretata ed applicata in modo da consentire di sanare fino al
22/7/2004 la carenza dei parametri PA/PD che fosse risultata alla scadenza del
perentorio termine del 12/7/2004, allora ne risulterebbe palese la illegittimità
per contraddittorietà ed illogicità manifeste nonché per stridente contrasto con i
principi di par condicio e di divieto di discriminazione che sovrintendono alle
pubbliche procedure cui anche la F.I.G.C., quale organo del CONI, deve
sottostare come vedremo diffusamente infra.
Poiché la norma regolamentare de qua conferma espressamente la perentorietà
del termine del 12.7.2004 per il soddisfacimento dei parametri PA/PD di cui
all’art.85, paragrafi 4 e 5, delle N.O.I.F., non è evidentemente ammissibile la
proroga di detto termine per lo stesso adempimento fino al 22.7.2004,
risultandone altrimenti palese la contraddittorietà.
Il che rileva anche in punto di illogicità poiché, come rilevato dal Consiglio di
Stato(sez.VI^ 2546/01 citata), vi è l’esigenza procedimentale di fissare termini
temporali netti e congruamente anticipati per il soddisfacimento delle condizioni
di iscrizione onde consentirne poi il controllo in un tempo ragionevolmente
sufficiente, a garanzia del giusto procedimento. Al contrario l’interpretazione
che si pretenderebbe dare ex adverso al III° comma del punto IV del C.U del
30.4.2004 n.167/A risulta del tutto illogica perché nella fattispecie la
CO.A.VI.SOC avrebbe avuto solo due giorni lavorativi (venerdi 23 e lunedì 26
luglio) per verificare gli adempimenti tardivamente eseguiti dalla Reggina Calcio
per il rispetto dei parametri PA/PD in questione e successivamente la F.I.G.C.
solo qualche ora per esaminare il parere CO.A.VI.SOC e la relativa
documentazione !!
Utopia.
Né, in punto di par condicio, sarebbe comunque ammessa l’aberrante
interpretazione che si contesta, giacché verrebbe introdotta la clamorosamente
illegittima possibilità, per le società non in regola, di completare le prove
domande di partecipazione mediante il tardivo inserimento di necessari requisiti
mancanti alla scadenza del termine perentorio di presentazione della stessa
domanda in evidente discriminazione delle altre società che avevano
tempestivamente adempiuto.
La corretta interpretazione della norma regolamentare de qua non può dunque
che essere, secondo legittimità, quella fornita dall’Empoli F.C. e cioè che, ferma
la perentorietà del termine del 12.7.2004 per ottemperare concretamente al
rispetto dei parametri di PA/PD, l’ulteriore perentorio del 22.7.2004 è stato
stabilito solo per integrare le domande di ammissione con la documentazione
(eventualmente mancante) di comprova del già avvenuto tempestivo
adempimento. Così la difesa dell’Empoli nella domanda arbitrale, che nello
specifico prosegue: ” A quanto è dato sapere, in relazione al requisito
dell’assenza di debiti nei confronti dell’Erario per i rapporti scaduti al
30/6/2003 relativi a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al
settore sportivo, il punto 1.5 dell’allegato B del C.U. 30/4/2004 n. 162/A come
recepito dalla L.N.P. con circolare n. 19/2004 stabilisce che gli stessi debiti non
rilevano allorquando siano stati fatti oggetto di accordi di dilazione o
rateizzazione ovvero di contenzioso non temerario.
Al riguardo è da osservare che la Reggina Calcio, con altre società, hao ritenuto
di comprovare l’assenza dei sopraddetti debiti mediante il deposito delle
rispettive istanze di condono fiscale con la ricevuta di pagamento della prima
rata dei relativi oneri .
Ciò peraltro non può considerarsi sufficiente giacché tali istanze di condono
fiscale, se da una parte addirittura conclamano la sussistenza di debiti nei
confronti dell’Erario scaduti al 30/6/2003, dall’altra parte non sono idonee a
sostituire e/o integrare quegli accordi di dilazione o di rateizzazione ammessi
dal richiamato punto 1.5 dell’allegato B al C.U. 30/4/2004 n. 162/A.
Infatti è agevole rilevare che mentre la mera istanza di condono fiscale lascia
impregiudicata all’Erario la facoltà di verificarne ed eventualmente negarne i
presupposti, ovvero di pronunciarne la decadenza d’ufficio con effetti automatici
e retroattivi, in caso di inadempienza, con consequenziale immediata perdita del
beneficio della rateizzazione, al contrario, gli accordi di dilazione o di
rateizzazione intervenuti con lo stesso Erario presuppongono invece la già
intervenuta positiva verifica dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria
delle società a tener fede nel tempo alle obbligazioni assunte con gli stessi
accordi.
Aggiungasi che, sempre ai fini dell’iscrizione al prossimo campionato di serie A,
gli accordi di dilazione o di rateizzazione dovevano essere indefettibilmente
accompagnati:
a) dalla prova documentale dell’avvenuto integrale pagamento degli emolumenti
dei tesserati maturati al 31/1/2004;
b) da fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del puntuale pagamento,
entro il 31/12/2004, delle mensilità successive al 31/1/2004.
Documenti questi che non risultano rinvenibili, a quanto è risultato dalla
odierna verifica presso gli uffici della F.I.G.C. da parte degli incaricati
dell’Empoli F.C., nei fascicoli contenenti la documentazione per l’iscrizione al
prossimo campionato di calcio di serie A della Reggina Calcio, con conseguente
loro illegittima iscrizione”.Così la difesa dell’Empoli nella domanda arbitrale.
B) Considerazioni Federali
In ordine alla pretesa illegittimità dell’iscrizione della Reggina Calcio rileva
l’infondatezza della domanda poiché la società avrebbero provveduto a
sanare la propria posizione relativa alla copertura dei parametri nei termini
previsti all’uopo.
Della pretesa illegittimità dell’iscrizione al campionato della Reggina Calcio,
come di altre società controinteressate, rileva la difesa federale che una
cosa sono i debiti nei confronti dell’Erario, una cosa i debiti nei confronti dei
tesserati ed altra ancora quelli verso gli istituti previdenziali: quanto ai primi,
le società indicate dalla ricorrente hanno tutte presentato -come era loro
consentito fare- istanza di condono, ai sensi di legge e non accordi di
dilazione: sicché le medesime non erano tenute a fornire alcuna garanzia
accessoria. (cfr. C.U. n. 162/A); quanto, poi, ai crediti nei confronti dei
tesserati, il loro assolvimento è stato certificato dalla LNP, mentre quelli nei
confronti degli Enti previdenziali sono stati certificati dall’Enpals.
C) Decisione del Collegio.
Le disposizioni relative all’iscrizione ai campionati di calcio professionistico per
la stagione calcistica 2004-2005 possono invero essere rinvenute:
- nel CU n. 162/A, il quale ha, tra l’altro, così stabilito:
“1. Costituiscono condizioni per l’iscrizione ai Campionati professionistici della
stagione sportiva 2004/2005:
a) il rispetto dei criteri economico finanziari richiesti per il rilascio delle Licenze
UEFA. Le società sono tenute al deposito presso la Co.Vi.So.C. del bilancio
relativo all’ultimo esercizio e della relazione semestrale. Le società neo
promosse in Serie A, le società di Serie B e di Serie C non hanno l’obbligo
della certificazione dei bilanci;
b) l’assenza di debiti nei confronti dell’Erario per i rapporti di cui alla
successiva lettera c.a) scaduti al 30 giugno 2003;
c) l’assenza di debiti scaduti al 30 aprile 2004:
c.a) nei confronti di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori
addetti al settore sportivo;
c.b) nei confronti di enti previdenziali e del fondo di fine carriera, per quanto
attiene al precedente punto c.a);
d) l’assenza di debiti scaduti al 30.6.2004:
d.a) nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate alla F.I.G.C.;
d.b) derivanti dal trasferimento di calciatori, nei confronti di altre società di
calcio, giocatori o altri soggetti riconosciuti dalle competenti istituzioni
calcistiche nazionali o internazionali (FIFA, UEFA, Federazioni Nazionali);
e) il rispetto del rapporto PA di cui all’art. 85, paragrafo IV delle NOIF,
determinato sulla base di una situazione patrimoniale al 31 marzo 2004,
nella misura minima di 0,10 unità di patrimonio netto contabile per ogni
unità di attivo patrimoniale ovvero nella misura minima di 0,08 unità di
patrimonio netto contabile per ogni unità di attivo patrimoniale per le società
che non si sono avvalse della facoltà di cui all’art. 18 bis della legge 91/81
introdotto dalla legge n. 27/2003, nonché il rispetto del rapporto PD di cui
all’art. 85, paragrafo V delle NOIF, determinato sulla base di una situazione
patrimoniale al 31 marzo 2004, nella misura minima di 0,25 di unità di
patrimonio netto contabile per ogni unità di diritti pluriennali alle prestazioni
dei calciatori. Per le società che si sono avvalse della facoltà prevista
dall’art. 18 bis della legge 91/81, ai fini della determinazione del rapporto
PA, il valore delle immobilizzazioni immateriali deve intendersi assunto con
esclusione del valore della voce “oneri pluriennali da ammortizzare” di cui al
citato articolo.
Il termine per l’invio di tali rapporti verrà stabilito dal Consiglio Federale;
f) l’assenza della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. e, nell’ipotesi di cui
all’art. 2446 c.c., l’aver ottemperato agli adempimenti prescritti dalla
medesima norma”;
[…]
- nell’art. 85 par. IV delle NOIF, richiamato al punto (e) della norma
surriportata, il quale così dispone:
“A. Le società, entro quarantacinque giorni dalla fine di ciascun semestre
dell’esercizio (31 dicembre, 30 giugno), devono far pervenire alla Co.Vi.So.C.
il prospetto PA con l’indicazione del rapporto patrimonio netto
contabile/attivo patrimoniale, calcolato ai sensi di quanto previsto alla
successiva lettera D.
B. Le Società, nei termini previsti nei precedenti paragrafi I e II lettera A,
devono far pervenire alla Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio di esercizio e
alla semestrale, il prospetto PA con l’indicazione del rapporto patrimonio
netto contabile/attivo patrimoniale riferito alla data di chiusura dell’esercizio
o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della
relazione semestrale approvati.
C. Nel solo caso in cui, per motivi eccezionali, il bilancio non sia ancora stato
approvato nel termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, il prospetto
riferito a tale data dovrà essere redatto sulla base delle risultanze del
progetto di bilancio, ovvero sulla base di una situazione economica e
patrimoniale alla data della chiusura dell’esercizio redatta dagli
amministratori con i medesimi criteri previsti per la redazione del bilancio. In
tal caso, le società devono far pervenire alla Co.Vi.So.C. (a) il prospetto PA
con l’indicazione del rapporto patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale
redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio o della situazione
economica e patrimoniale, entro il termine di sei mesi dalla chiusura
dell’esercizio, (b) il prospetto PA con l’indicazione del rapporto patrimonio
netto contabile/attivo patrimoniale redatto sulla base delle risultanze del
bilancio approvato, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte
dell’organo competente.
D. Per la determinazione del rapporto “patrimonio netto contabile/attivo
patrimoniale”, il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture
contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci
postergati e detratti i crediti verso soci. L’attivo patrimoniale è dato dalla
somma delle voci immobilizzazioni, attivo circolante e ratei e risconti,
risultanti dalla contabilità.
La misura minima del parametro di riferimento è stabilita dal Consiglio
Federale su proposta della Co.Vi.So.C”;
- nell’art. 85 par. V delle NOIF, pure richiamato al punto (e) del CU n.
162/A, il quale prevede che:
“A. Nel ‘Prospetto PA’, le società devono evidenziare un distinto ‘prospetto PD’
riferito al solo attivo patrimoniale costituito dai beni immateriali relativi ai
diritti alle prestazioni dei calciatori, con l’indicazione del rapporto patrimonio
netto contabile / diritti patrimoniali alle prestazioni dei calciatori, calcolato ai
sensi di quanto previsto alla successiva lettera B.
B. Per la determinazione del rapporto ‘patrimonio netto contabile / diritti
patrimoniali alle prestazioni dei calciatori’, fermo restando che il patrimonio
netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce
patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci postergati e detratti i
crediti verso soci, per diritti patrimoniali alle prestazioni dei calciatori si
intendono quelli iscritti sotto tale voce nella contabilità sociale.
C. La misura minima del parametro di riferimento è stabilita dal Consiglio
Federale su proposta della Co.Vi.So.C”;
- nel CU n.167/A, con il quale la FIGC ha fissato i termini per la messa in
opera e la verifica degli adempimenti a carico delle società in ordine
all’ammissione ai campionati, prevedendo, nella parte I, che:
“A) Per essere iscritte ai Campionati di competenza le Società devono:
a) aver presentato la domanda alla Lega di competenza entro il termine del
30 giugno 2004;
b) rispettare le norme e le prescrizioni per l’ammissione ai campionati professionistici stagione sportiva 2004/2005 contenute nell’allegato B) al C.U. n. 162/A del 30.04.2004, con le seguenti ulteriori precisazioni:
b1) con riferimento al comma, 1 lett. ca) del suddetto allegato B), per
lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo devono
intendersi coloro che abbiano contratti depositati e ratificati dalle competenti
Leghe.
A1) L’eventuale carenza dei parametri di cui al comma 1) lett. e) dell’allegato B)
al citato C.U. n. 162/A del 30.04.2004, riferita al 31.03.2004, verrà
contestata dalla CO.VI.SO.C. entro il 4.06.2004 e potrà essere ripianata ai
fini del raggiungimento delle misure minime dei parametri indicati nel
medesimo allegato, esclusivamente mediante:
a) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci da effettuarsi entro il
12.07.2004 …;
b) incremento dei mezzi propri da effettuarsi:
b1) con versamento in conto futuro aumento capitale irreversibile entro il
12.07.2004;
b2) nella forma dell’aumento di capitale sociale da deliberarsi entro il
9.07.2004. L’eventuale differimento dei versamenti non potrà eccedere il
31/12/2004 ed il relativo adempimento dovrà essere garantito da
fideiussione bancaria o assicurativa da depositarsi entro il 12.07.2004 … .
[…]”.
In ordine alla presente controversia le eccezioni formulate dalla società Empoli
F.C. vertono sul presunto lamentato ritardo con cui Reggina Calcio spa avrebbe
provveduto a sanare le posizioni di squilibrio PA/PD sussistenti nel Bilancio di
cui all’art. 85, parag. IV e V delle N.O.I.F. della F.I.G.C
In ordine alle eccezioni formulate dalla società Empoli F.C. spa nei confronti
della posizione della Reggina Calcio spa, è da rilevare nella realtà che la
Reggina Calcio spa presentava uno squilibrio del rapporto parametrico PA/PD
(ex art. 85 N.O.I.F.) sul Bilancio pari ad € 222.504,00 contestato dalla
CO.VI.SO.C.
In ordine a detto squilibrio patrimoniale la Reggina Calcio spa in data
28.05.2004 con apposita Assemblea straordinaria a rogito notaio De Tommasi
(rep. 78421) ha deliberato l’aumento del proprio capitale sociale fino ad €
2.100.000,00 con la seguente articolazione operativa-temporale:
a) offerta azioni in opzione ai soci entro 60 giorni dall’iscrizione nel Registro
Imprese;
b) versamento opzionato da effettuarsi entro i successivi 90 giorni (n.d.r.:
termine ultimo 28.11.2004).
L’operazione, dal mero punto di vista del riequilibrio patrimoniale, risulta già
perfezionata con la stessa delibera di aumento; dal punto di vista finanziario,
l’apporto di denaro fresco avviene successivamente, entro i termini perentori
previsti dal C.U. 167/A del 30.04.2004, paragrafo I, lettera A1, sub b2) .
Alla stregua di quanto sopra, pur nella carenza documentale di attestazione
dell’eventuale integrale sottoscrizione del capitale sociale nella misura
deliberata, anche per detta Società Reggina Calcio spa non si ravvisano
elementi di irregolarità e/o violazioni alla normativa Federale vigente, atteso che
sia l’esercizio del diritto d’opzione, sia il versamento in conto capitale
rappresentano tutte delle valide modalità di esecuzione di quanto deliberato.
Altro elemento di contestazione formulato dall’Empoli F.C. spa nei confronti
della Reggina Calcio spa risulta essere l’avvenuta sua adesione al condono
fiscale per l’estinzione dei debiti tributari pregressi.
L’avvenuto ricorso da parte della Reggina Calcio spa al condono fiscale per
estinguere posizioni debitorie tributarie pregresse, articolato:
- sulla definizione automatica per tutte le imposte di cui all’art. 9, co. 1 L.
289/2002;
- sulla definizione dei ritardati od omessi versamenti di cui all’art. 9 bis co.
1 L. 289/02;
- sulla definizione degli avvisi di accertamento di cui all’art. 15, co. 1 L.
289/2002;
specificatamente, è stato evidenziato criticamente dall’ Empoli F.C. quale
metodo inidoneo di estinzione dei debiti pregressi, che pertanto permarrebbero
in caso di carenza di presupposti eccepita da parte dell’Amministrazione
Finanziaria; di contro, la parte attrice esprime una diversa positiva
interpretazione di effettiva estinzione in caso di negoziata ed accordata
rateizzazione debitoria, la quale presuppone un previo giudizio positivo del Fisco
sull’affidabilità del contribuente e sul buon esito dell’estinzione del debito
tributario stesso.
Invero, l’adesione al condono fiscale, in ordine alle varie fattispecie estintive
richieste dalla Reggina calcio spa, ut supra indicate, concretizza tutti casi di
definitività fiscale, risultando, di fatto, la posizione di offerta agevolativa del
Fisco, (stabilita per Legge e sotto specifica ratio), ricettizia ed irretrattabile, già
con il pagamento della prima rata edittale.
La definizione del condono tombale ex art. 9 L. 289/2002, infatti, rende
definitiva la liquidazione dell’imposte risultanti dalla dichiarazione con
riferimento alla spettanza di deduzioni ed agevolazioni indicate dal contribuente
od all’applicabilità di esclusioni.
L’art. 9/bis L. 289/02 in tema di definizione di ritardati od omessi versamenti,
da parte sua, consente l’estinzione del pregresso debito tributario sulla base di
una riduzione edittale del carico fiscale.
L’art 15 L. 289/02 relativa alla definizione delle c.d. liti potenziali di
accertamento, comporta l’effetto di ridefinire forfettariamente e quindi, su minori
basi imponibili, le annualità d’imposta già accertate dal Fisco
L’adesione al condono, quindi, produce l’effetto giuridico di estinguere i debiti
fiscali pregressi (scaduti al 30.06.2003 – termine di condizione per l’iscrizione al
campionato), determinando, altresì una novazione dell’obbligazione tributaria
che trae origine dallo stesso momento della domanda di condono , attesa la sua
ricettività.
In caso di carenza dei presupposti fiscali da condono essi dovranno essere
contestati e provati unicamente dal Fisco e troveranno la loro definizione
nell’ambito dell’esclusività del processo tributario.
Il Collegio per questi motivi reputa legittimi gli atti impugnati e prive di
fondamento le censure avanzate dall’EMPOLI FC S.p.A..
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di assistenza legale sopportate
da ciascuna delle parti nel presente procedimento.
PQM
Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le
parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:
-rigetta il ricorso perché infondato;
-liquida le spese di onorario del Collegio Arbitrale come da separata ordinanza
del 09.08.04;
-spese compensate.
Così deciso in Roma il 09.08.04 nella conferenza personale degli arbitri e con
voti unanimi.
F.to Dott. Salvatore CIRIGNOTTA
F.to Avv. Guido CECINELLI
F.to Avv. Mario Antonio SCINO