CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 1/9/2004 TRA Empoli Football Club SpA e Reggina Calcio SpA – Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 1/9/2004 TRA Empoli Football Club SpA e Reggina Calcio SpA - Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) C O L L E G I O A R B I T R A L E Dott. Salvatore Cirignotta Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Guido Cecinelli Arbitro Avv. Mario Antonio Scino Arbitro IL COLLEGIO ARBITRALE Riunito in conferenza personale il 9 agosto 2004 nel procedimento di Arbitrato prot. n. 0851 del 29 luglio 2004 promosso da: Empoli Football Club SpA con sede legale in Empoli (FI), Piazza Matteotti n. 29 in persona del suo Presidente e legale rappresentante Fabrizio Corsi, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto M. Bruni e domiciliata presso lo studio di questi in Firenze, Via A. La Marmora n. 14 - attrice - contro Reggina Calcio SpA, in persona del Presidente p.t., rap.ta e assistita dall’Avv. Alberto Panuccio e dall’Avv. Giuseppe Panuccio e domiciliata presso lo studio di questi in Via P. Foti, 1 - 89100 Reggio Calabria convenuta E nei confronti di Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Po n.9 - altra convenuta - Lega Nazionale Professionisti (convocata non partecipante) Brescia Calcio SpA (convocata non partecipante) A.C. Chievo Verona Srl (convocata non partecipante) A.C. Siena (convocata non partecipante) S.S. Lazio SpA in persona degli Avv.ti Gian Michele Gentile e Prof. Andrea Zoppini e domiciliata presso lo Studio Avv. Gentile in Via Giuseppe Gioacchino Belli, 27 - 00193 Roma F.C. Parma SpA in persona degli Avv.ti Giuseppe Maggioni, Gabriele Spada e Umberto Tracanella e domiciliato presso lo studio del primo in Milano – Via C.G. Merlo n. 3 altre parti ** * *** Fatto e svolgimento del procedimento arbitrale L’Empoli Football Club S.p.a. presentava istanza arbitrale per sentir accogliere le seguenti richieste: 1) in via istruttoria, disporre mediante apposita ordinanza, la immediata acquisizione dei documenti presentati alla L.N.P. -F.I.G.C. dalle società F.C. Parma, A.C. Siena, Reggina Calcio, S.S. Lazio, A.C. ChievoVerona e Brescia Calcio ai fini dell’iscrizione al prossimo campionato di calcio di serie A 2004/2005 nonché di tutti i relativi pareri e certificazioni espressi dalla L.N.P., dalla CO.VI.SO.C. e dalla CO.A.VI.SO.C. quanto alle domande dell’A.C. Siena e della Reggina Calcio; 2) sempre in via istruttoria, ammettere i seguenti capitoli di prova (testi: Dott. Adriano Lancioni residente in Pisa, Via di Piaggia n. 7 e Rag. Francesco Ghelfi residente in Empoli (FI), Via Brunelleschi n. 29): - D.C.V. che in data 28/7/2004 alle ore 14.00, presso la sede della F.I.G.C. in Roma, vi è stata consentita la sola visione di parte della documentazione afferente le domande di iscrizione al campionato di calcio di serie A 2004/2005 delle società F.C. Parma, A.C. Siena, Reggina Calcio, S.S. Lazio, A.C. ChievoVerona e Brescia Calcio di cui è stato negato il rilascio di copie; - D.C.V. che da detta visione è emersa la mancanza, in capo alle predette società, dei documenti comprovanti la tempestiva ottemperanza alle condizioni di iscrizione al prossimo campionato di calcio di serie A come stabilite dall’allegato B del C.U. 30/4/2004 n. 162/A ed in particolare: • il Parma F.C. di tutti i requisiti facenti carico all’A.C. Parma in amministrazione straordinaria cui è subentrato per immedesimazione soggettiva; • l’A.C. Siena e la Reggina Calcio dei requisiti di cui al punto 1 lett. e) nonché del requisito di cui al punto 1 lett. b) del ridetto allegato B al C.U. 30/4/2004 n. 162/A; • la S.S. Lazio, l’A.C. ChievoVerona ed il Brescia Calcio dei requisiti di cui al punto 1 lett. b) del richiamato allegato B al C.U. 30/4/2004 n. 162/A; 3) nel merito, accertare e dichiarare l’illegittimità del terzo comma del punto IV della C.U. del Consiglio Federale della F.I.G.C. 30/4/2004 n. 167/A, annullandolo e/o disapplicandolo se interpretato nel senso di consentire di completare a sanatoria, oltre il perentorio termine del 12/7/2004, la domanda di iscrizione al prossimo campionato di calcio di serie A effettuando tardivamente gli adempimenti previsti al paragrafo 1 lett. A1) sub a) e sub b) in uno alla presentazione del ricorso alla CO.A.VI.SO.C. entro il 22/7/2004; 4) sempre nel merito, accertare e dichiarare l’illegittimità ed in conseguenza annullare le iscrizioni al prossimo campionato di calcio di serie A delle società F.C. Parma, A.C. Siena, Reggina Calcio, S.S. Lazio, A.C. ChievoVerona e Brescia Calcio con conseguente declaratoria di illegittimità ed annullamento di ogni determinazione presupposta, connessa e/o conseguenziale del procedimento di ammissione a detto campionato di calcio assunta dalla L.N.P. e dalla F.I.G.C.; 5) ancora nel merito, accertare e dichiarare il diritto della istante Empoli F.C. ad essere “ripescata” ed ad essere iscritta al prossimo campionato di calcio di serie A in sostituzione delle società illegittimamente ammesse di cui alla domanda n. 4 che precede; 6) ulteriormente nel merito, dichiarare ed accertare l’obbligo della F.I.G.C. e della L.N.P. di sospendere la predisposizione e la pubblicazione dei calendari dei campionati di calcio di serie A di serie B 2004/2005, posticipandole alla definizione del presente giudizio ed alla definizione dei procedimenti della Giustizia sportiva conseguenti e correlati all’inchiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli-Direzione Distrettuale Antimafia R.G. n. 43915/02/R. Sosteneva l’Empoli F.C. che alcune delle società richiedenti l’iscrizione al campionato di calcio di serie A 2004/2005 non fossero state in grado di soddisfare le condizioni di cui all’allegato B del C.U. del Consiglio Federale 30/4/2004 n. 162/A alle scadenze ivi stabilite; per questi motivi la società istante con propria formale istanza in data 25/6/2004 richiedeva l’accesso ai documenti e la partecipazione al procedimento di verifica delle condizioni di ammissibilità delle società richiedenti l’iscrizione al campionato di calcio di serie A 2004/2005. A fronte del diniego immediatamente opposto dalla F.I.G.C. per le vie brevi (di poi formalizzato con nota scritta del 14/7/2004), l’Empoli F.C. proponeva ricorso alla Corte Federale ex art. 32, comma 5, dello Statuto della stessa Federazione per l’annullamento della disposizione regolamentare di cui al punto IV, ultimo capoverso, “ricorsi”, del C.U. 30/4/2004 n. 167/A nella parte in cui, come riportata nella clausola compromissoria sottoscritta in calce alla domanda di iscrizione al campionato di calcio, dovesse essere interpretata come impeditiva del diritto dello stesso Empoli F.C. ad impugnare l’illegittima iscrizione di società prive dei necessari requisiti e condizioni al campionato di calcio di serie A 2004/2005. Sulla scorta della decisione della Corte Federale del 21/7/2004 n. 4/CF, l’Empoli F.C. ha reiterato la propria istanza di accesso e partecipazione al procedimento con formale istanza del 23/7/2004 che, accolta in un primo momento per le vie brevi, è stata peraltro poi negata dal Presidente della CO.A.VI.SO.C. con note del 26/7/2004. Lamentava la società istante che, malgrado il chiaro giudicato della Corte Federale, le sarebbe stato negato il diritto di partecipazione al procedimento, garantito dagli artt. 9 e 24 L. 241/1990, con conseguenziale impedimento del pieno esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito dagli artt. 24 e 113 Cost.. L’Empoli F.C. proponeva la presente istanza di arbitrato a fronte dell’illegittimità e della lesività delle determinazioni del Consiglio Federale e della Lega Nazionale Professionisti, per quanto di rispettiva competenza, nella parte in cui avrebbero illegittimamente iscritto al campionato di calcio di serie A 2004/2005 le società in epigrafe indicate, al cui posto l’istante avrebbe diritto di sostituirsi secondo la regola del c.d. “ripescaggio”. *** * *** Si costituiva la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) con memoria di costituzione e risposta depositata il 31.07.04 prot.n. 0907, eccependo in via preliminare l’incompetenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (Camera) a conoscere la controversia secondo la procedura del Regolamento ad hoc. Secondo la difesa federale, invero, l’oggetto della controversia, secondo la prospettazione dell’istante Empoli, riguarderebbe solo in parte provvedimenti del Consiglio Federale di ammissione ai campionati di competenza delle società convenute. Infatti il Consiglio Federale si sarebbe espresso solo sui ricorsi delle società Reggina e Siena, mentre le altre società evocate dall’Empoli nel presente procedimento sarebbero state ammesse ai campionati direttamente dalle Leghe di appartenenza e dalla COVISOC. Inoltre, la società Empoli non possiederebbe i requisiti soggettivi per avvalersi della clausola compromissoria da essa sottoscritta in sede di iscrizione al campionato. Tale clausola, riguarderebbe, secondo la FIGC, la devoluzione alla Camera – secondo lo speciale rito previsto dal regolamento ad hoc” – di un’eventuale controversia che dovesse insorgere tra l’Empoli e la FIGC in ordine alla propria domanda di ammissione al campionato, non ad una controversia cha abbia ad oggetto l’ammissione o la non ammissione di altre società. La FIGC ritiene, in altre parole che la società Empoli avrebbe dovuto accedere al rito ordinario previsto dal Regolamento della Camera. La FIGC ha eccepito, altresì, l’inammissibilità della domanda di arbitrato, perché con essa sarebbe stata introdotta un’azione di annullamento di tipo cumulativo, avente ad oggetto una pluralità di provvedimenti (gli atti di iscrizione al campionato di serie A delle società controinteressate) privi di qualsiasi reciproco collegamento procedimentale e -come se ciò non bastasse- facenti capo a soggetti giuridici distinti versanti in situazioni individuali totalmente eterogenee, come tali insuscettibili di reductio ad unitatem. Secondo la FIGC, in altre parole, tra gli atti impugnati non sarebbe ravvisabile alcuna connessione né oggettiva né -tanto meno- soggettiva. Il che impedirebbe che essi potrebbero essere sindacati attraverso la proposizione di un unico gravame, che - obliterando la specificità delle singole posizioni vagliate dagli organi preposti alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione e la conseguente autonomia del processo istruttorio e delibativo riferibile a ciascuna domanda- pretenderebbe di far confluire all’interno del medesimo procedimento (avente, oltre tutto, carattere arbitrale) una pluralità di vertenze intercorrenti tra parti e su oggetti diversi. E ciò per la preminente ragione che, nel contesto appena descritto, diventerebbe impossibile articolare un petitum fondato sulla prospettazione di identiche questioni giuridiche, considerata l’evidente peculiarità della situazione economico-finanziaria propria di ogni società aspirante all’iscrizione e, quale logico corollario di questa premessa, l’indiscutibile autonomia delle valutazioni contabili e giuridiche di volta in volta effettuate. Tale eccezione si fonderebbe, inoltre, sul fatto che i provvedimenti gravati dalla società Empoli non proverrebbero neanche dallo stesso soggetto, essendo alcuni imputabili al Consiglio Federale (quelli relativi al Siena, ed alla Reggina) altri alla COVISOC (Chievo, Brescia, Lazio, e Parma). Dal che deriverebbero due ulteriori profili di parziale inammissibilità della domanda avversaria. Il primo, consistente, nell’avere l’Empoli F.C, preteso di impugnare fra gli altri anche atti in nessun modo riferibili al Consiglio Federale (quelli relativi alle posizioni di S.S. Lazio, Parma F.C. e Brescia Calcio) e, il secondo, per avere fatto pervenire la domanda relativa a tali posizioni ben oltre il termine di due giorni fissato nel regolamento, decorrente, nel caso di specie, dal 19 luglio 2004, data in cui la COVISOC si è espressa sull’ammissione delle suddette società al campionato. La difesa della FIGC eccepisce , altresì, il difetto di interesse ad agire in capo all’Empoli F.C. SpA che non supererebbe la prova di resistenza per i motivi esposti sub punto 5 pag. 5 della memoria di costituzione. La difesa della FIGC controdeduce, inoltre con specifico riferimento alle singole iscrizioni al campionato di serie A contestate dall’Empoli, nel senso dell’infondatezza, come si esporrà nella parte in diritto. *** All’udienza del 9 agosto 2004 erano presenti alle ore 12,00 per l’Empoli Football Club SpA il Presidente Dott. Fabrizio Corsi, il Segretario Dott. Stefano Galisti, l’Avv. Alberto Maria Bruni, l’Avv. Gianni Assirelli ed il Consulente Tecnico Dott. Adriano Pancioni; per la Federazione Italiana Giuoco Calcio, l’Avv. Mario Gallavotti, l’Avv. Luigi Medugno, il Coordinatore Tecnico della CO.VI.SO.C. il Dott. Vittorio Maugeri ed il Segretario CO.VI.SO.C. Dott. Giuseppe Casamassima; per la S.S. Lazio SpA il Prof. Andrea Zoppini, l’Avv. Gian Michele Gentile e il Consulente Tecnico Dott. Sergio Sciabetta; per il F.C. Parma SpA gli Avv.ti Gabriele Spada, Umberto Tracanella e Antonio Lirosi in sostituzione dell’Avv. Giuseppe Maggioni; per la Reggina l’Avv. Alberto Panuccio e l’Avv. Giuseppe Panuccio. Il Collegio dà atto della mancata costituzione della A.C. Siena e della A.C. Chievo Verona Srl e della mancata presenza della Lega Nazionale Professionisti. Il Collegio dà atto della comunicazione inviata dall’Empoli F.C. SpA in data 5 agosto u.s., e protocollata nel registro di segreteria della Camera al n. 0941 del 05.08.04, con la quale dichiara di rinunciare all’istanza di arbitrato proposta nei confronti del Brescia Calcio SpA e dell’accettazione di quest’ultima protocollata nel registro di segreteria della Camera al n. 0999 del 09.08.04. Si dà atto della presenza di tutti i Componenti del Collegio Arbitrale, del segretario e dei C.T.U nominati dal collegio Dott. Mauro Cicchelli, Dott. Carlo Purificato, Dott. Davide Franco, dottori Commercialisti - Revisori Contabili domiciliati in Roma, i primi due in via Salaria 292, ed il terzo in piazza Antonio Mancini 4, all’uopo nominati CTU dal Collegio Arbitrale per la controversia in epigrafe, con l’incarico di esaminare gli atti di causa e di rispondere ai chiarimenti richiesti loro dal collegio arbitrale sia in udienza che in camera di consiglio. Si dà atto della richiesta di autorizzazione al collegio ad intervenire nel presente giudizio arbitrale , rispettivamente, nell’interesse delle società A.C. Perugia e Piacenza F.C. s.p.a. da parte, rispettivamente, degli avv.ti Andrea Scuderi e Ruggero Stincardini (Perugia) e Andrea Galli (Piacenza). Tutte le parti vengono chiamate contemporaneamente per la trattazione delle questioni pregiudiziali, compreso le richieste di intervento sopra indicate. La FIGC si riporta alle eccezioni sub 1 e 2 della propria memoria difensiva del 31 luglio 2004. A queste resiste la difesa dell’Empoli F.C. SpA, sostenendo in via principale che l’atto introduttivo è stato notificato alla FIGC tante volte quante sono le altre parti per cui sarebbe chiaro che si sono voluti incardinare sei distinti giudizi arbitrali e che sono stati pagati, altresì, i diritti amministrativi per tutti e sei i provvedimenti. La FIGC, peraltro, si oppone agli interventi di A.C. Perugia SpA e Piacenza F.C. SpA, a suo modo di vedere inammissibili in quanto tardivi poichè le predette società potevano agire in via principale. Il difensore della Reggina,aderisce alle eccezioni formulate dalla F.I.G.C. e si oppone alle istanze di intervento della A.C. Perugia Spa e del Piacenza F.C. spa. Il difensore della S.S. Lazio SpA aderisce alle eccezioni formulate dalla FIGC e si oppone alle istanze di intervento della A.C. Perugia SpA e del Piacenza F.C. SpA Il difensore del F.C. Parma Spa aderisce alle eccezioni formulate dalla FIGC e si oppone alle istanze di intervento della A.C. Perugia SpA e del Piacenza F.C. SpA Il Collegio Arbitrale su tutte le predette questioni pregiudiziali, provvede come da separata ordinanza, di cui dà lettura in udienza, non autorizzando l’intervento nel giudizio arbitrale della società A.C. Perugia e Piacenza F.C. s.p.a. e respingendo le richieste di prova documentale e per testi proposta dall’Empoli F.C. SpA ritenendole superflue ai fini della decisione. A questo punto le parti presenti, invitate- in ossequio all’ordinanza separata- a discutere separatamente le singole posizioni autonome , insistono nelle rispettive domande ed eccezioni e si riportano ai documenti già prodotti. La discussione termina alle ore 17.30 Il Collegio ritiene l’infondatezza del ricorso dell’Empoli F.C. S.P.A.per le seguenti MOTIVAZIONI Preliminarmente il Collegio ritiene utile per la soluzione della controversia sottoposta in questa sede richiamare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di controversie sportive compromettibili in arbitrato. Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. del 2000, che istituisce, presso il medesimo ente pubblico rappresentativo di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, è stato approvato lo Statuto della F.I.G.C., che all’art.27 consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale. Le regole della presente procedura arbitrale speciale - amministrata dalla stessa Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport – in materia di rilascio delle licenze UEFA e di iscrizione ai campionati professionistici del calcio, sono state approvate dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 30 aprile 2004 quale annesso al Regolamento della Camera. Tale Regolamento - approvato successivamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche ai sensi della legge 138/1992 - prevede che il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI. Sempre nell’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, la legge 17 ottobre 2003, n. 280, nel devolvere la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive rilevanti per l’ordinamento statale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, allo stesso tempo, ha affermato espressamente che «in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive». Per tutte queste ragioni, il Collegio riafferma che la presente procedura attivata dalla società ricorrente ha natura arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI, significando che le parti hanno peraltro già dato atto che la decisione arbitrale richiesta è irrevocabilmente riconosciuta come manifestazione della propria volontà e di conseguenza si sono impegnate a rispettarla. 1) Interesse ad agire dell’Empoli F.C. 1a In ordine all’eccepito interesse ad agire della parte attrice quale società “controinteressata” ai provvedimenti di ammissione o meno di società consorelle al campionato di calcio, si osserva che la Corte Federale con decisione n. 4 C.F. del 21.07.2004, su istanza dell’ Empoli Football Club. S.p.a. , ha ritenuto che il punto IV , ultimo capoverso (ricorsi), della determinazione del C.F. della F.I.G.C. di cui al C.U. n. 167/A del 30 aprile 2004, vada interpretato nel senso che le società controinteressate hanno comunque la possibilità di impugnare davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport del Coni i predetti provvedimenti di ammissione da parte delle società controinteressate . Sussistono, d’altronde, le condizioni di ammissibilità alla proposta impugnativa ai sensi del combinato disposto degli art.1, 1 comma, e 2, 1comma, del Regolamento ad hoc All’art. 1, primo comma, è , invero disposto che “Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la risoluzione mediante arbitrato delle controversie........b) all’iscrizione dei club ai campionati nazionali di calcio professionistico. L’art. 2, primo comma stabilisce poi che la procedura di arbitrato disciplinata nel presente regolamento si basa........b) sulla clausola compromissoria sottoscritta dalla società nella domanda di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico e si applica per la risoluzione di ogni controversia, di qualsiasi natura, che insorga tra una società e la Federazione ovvero tra una società ed altra società ed avente ad oggetto la concessione, il diniego o la revoca da parte della Federazione della iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico. In buona sostanza, come del resto recentemente affermato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato (lodo 21/7/2004 S.S. Calcio Napoli S.p.A. - F.I.G.C.), il regolamento indicato in epigrafe, cui fa riferimento l’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., pone due condizioni di ammissibilità: - la controversia deve essere relativa all’iscrizione ad un campionato di calcio professionistico e nella fattispecie non vi è dubbio alcuno che la presente istanza di arbitrato ha ad oggetto le iscrizioni (illegittime) di alcune società al prossimo campionato di calcio di serie A; - la controversia deve basarsi sulla clausola compromissoria sottoscritta dalla società di calcio professionistico affiliata alla F.I.G.C. nella domanda di iscrizione al campionato nazionale di calcio e nella fattispecie non vi è dubbio alcuno che la clausola compromissoria sottoscritta dall’Empoli F.C. nella propria istanza di ammissione al campionato (doc. n. 7), ripetitiva della disposizione di cui al punto IV del C.U. 30/4/2004 n. 167/A, deve essere interpretata, come chiarito dalla Corte Federale con la propria decisione 21/7/2004 n. 4/CF (doc. n. 8), nel senso che le società “controinteressate” (come l’Empoli F.C. nei confronti delle altrui iscrizioni) hanno comunque la possibilità di impugnare davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato i provvedimenti di ammissione di altre società. 1b Ritiene il Collegio sussistere la legittimazione ala presente impugnativa da parte dell’Empoli F.C., anche avuto riguardo alla cd. prova di resistenza del ricorso pure in relazione a ciascuna delle iscrizioni societarie contestate, atteso che il diritto al ripescaggio ed alla conseguente iscrizione al campionato di serie A della parte istante sussiste ed è incontestato in relazione all’utilità concreta che ne riceve parte istante anche da ciascuna singola contestata iscrizione. Diversamente opinando si arriverebbe a far coincidere l’interesse ad agire con la fondatezza della domanda. 2) Merito A) Contestazioni dell’Empoli F.C. quanto all’illegittima iscrizione della Reggina Calcio Spa. al campionato di calcio di serie A 2004/2005. A quanto è dato conoscere per le notizie di stampa, con riserva ovviamente di ulteriori deduzioni una volta acquisite le copie dei documenti e dei bilanci che accompagnano le domande di iscrizione della Reggina Calcio al prossimo campionato di calcio di serie A, tali società risultano non aver tempestivamente ottemperato a tutte le condizioni ineludibilmente fissate dall’allegato B del C.U. 30/4/2004 n. 162/A, come recepito dalla L.N.P. con circolare n. 19/2004. In particolare risulta che non siano stati rispettati i rapporti PA e PD di cui all’art. 85, paragrafi IV e V, delle N.O.I.F. della F.I.G.C. sulla base della situazione patrimoniale al 31/3/2004 della Reggina Calcio, come risulta anche dal C.U. del Consiglio Federale 27/7/2004 n. 18/A , è stata rilevata la carenza del rapporto PD di cui sopra per Euro 222.504,00 ripianata solo in sede di ricorso alla CO.A.VI.SO.C.. Ai sensi del punto I lett. A1) del C.U. 30/4/2004 n. 167/A a tali sopradenunciate carenze doveva invece porsi rimedio entro il 12/7/2004; termine questo da considerare perentorio, ed in quanto tale non procrastinabile, che invece la Reggina Calcio non ha rispettato avendo provveduto solo tardivamente (in data 21/7/2004) ad ottemperare la condizione de qua per l’iscrizione al campionato di calcio di serie A 2004/2005. Al riguardo dispone inequivocabilmente l’art. 4, ultimo comma, del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti, stabilendo che la società inadempiente agli obblighi previsti che non provveda tempestivamente a regolarizzare la situazione patrimoniale entro i termini fissati non può essere iscritta al campionato di competenza. Sul punto il Consiglio di Stato (Sez. VI, 9/7/2004, n. 5025) ha avuto modo di affermare, proprio con riguardo alla possibilità di ottemperare, mediante documentazione prodotta successivamente alla scadenza dei termini stabiliti (ma prima della decisione del Consiglio Federale), alle condizioni per l’ammissione delle società ai campionati professionistici, che detti termini fissati dalla Lega per la regolarizzazione degli adempimenti economici hanno natura perentoria giacché, per la funzione assolta, è necessario uno sbarramento temporale netto e sufficientemente anticipato per l’individuazione degli aventi titolo alla partecipazione al campionato al fine anche di garantire l’effettivo espletamento di tutti gli incombenti organizzativi funzionali all’avvio del campionato (Cons. St., sez. VI, 7/5/2001n. 2546) nonché, come ritenuto dalla Corte Federale della F.I.G.C. nella già richiamata sentenza 21/7/2004 n. 4/CF, per consentire l’effettivo espletamento del diritto di accesso e di difesa delle società “controinteressate”. Invero a nulla vale l’ottemperare alle condizioni per l’iscrizione ai campionati di calcio professionistici solo in sede di ricorso alla CO.A.VI.SO.C. che è organo meramente consultivo deputato a riesaminare l’operato della CO.VI.SO.C. in relazione alle argomentazioni svolte dalle società ricorrenti in ordine all’avvenuto o meno soddisfacimento nei termini delle condizioni di iscrizione, senza che sia legittimamente ammesso un tardivo completamento degli stessi e senza soprattutto che la CO.A.VI.SO.C. possa assumere al riguardo alcuna decisione così come stabilito dall’art. 90 bis, terzo comma, delle N.O.I.F. della F.I.G.C. E ciò anche in base ai ben noti principi secondo cui non è consentito l’inserimento di elementi mancanti nella domanda di partecipazione, essendo solo ammessi chiarimenti ovvero integrazioni di attestazioni e/o di qualità risultate prive di comprova formale; pena altrimenti la violazione dell’ulteriore fondamentale principio di pari trattamento tra i concorrenti. Nella fattispecie è stato invece illegittimamente consentito alla Reggina Calcio di completare, oltre il prescritto perentorio termine del 12/7/2004 come fissato al punto I lett. A1) del C.U. 30/4/2004 n. 167/A e solo in sede di ricorso alla CO.A.VI.SO.C., le proprie domande di iscrizione al campionato di calcio di serie A 2004/2005 mediante l’inserimento di elementi sostanziali e nuovi costituiti dai tardivi ottemperamenti economico-finanziari per ottenere il rispetto dei parametri PA/PD di cui all’art. 85, paragrafi IV e V, delle N.O.I.F. della F.I.G.C. Secondo giurisprudenza pacifica in materia di partecipazione ai pubblici concorsi, evidentemente applicabile alla fattispecie in via analogica, i requisiti di partecipazione debbono essere posseduti dai richiedenti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, essendo irrilevante a tale fine la sopravvenienza del requisito dopo tale termine anche se con effetto retroattivo (tra le tante: Cons. St., Sez. VI, 5/5/2003, n. 2334). Né dicasi che il terzo comma del punto IV del C.U. 30/4/2004 n. 167/A legittimerebbe gli adempimenti in questione entro l’ulteriore termine del 22/7/2004, in contestualità appunto alla presentazione del ricorso alla CO.A.VI.SO.C., giacché l’integrazione ivi prevista non può che essere quella esclusivamente formale ma non anche quella sostanziale, nel senso che l’adempimento deve essere stato comunque effettuato entro il termine perentorio previsto ed espressamente fatto salvo del 12/7/2004, ferma la possibilità di fornirne la prova documentale eventualmente omessa (per esempio depositare le ricevute del versamento tempestivamente effettuato) nel successivo termine del 22/7/2004 a questo fine stabilito come perentorio. Laddove infatti la norma regolamentare in questione dovesse essere diversamente interpretata ed applicata in modo da consentire di sanare fino al 22/7/2004 la carenza dei parametri PA/PD che fosse risultata alla scadenza del perentorio termine del 12/7/2004, allora ne risulterebbe palese la illegittimità per contraddittorietà ed illogicità manifeste nonché per stridente contrasto con i principi di par condicio e di divieto di discriminazione che sovrintendono alle pubbliche procedure cui anche la F.I.G.C., quale organo del CONI, deve sottostare come vedremo diffusamente infra. Poiché la norma regolamentare de qua conferma espressamente la perentorietà del termine del 12.7.2004 per il soddisfacimento dei parametri PA/PD di cui all’art.85, paragrafi 4 e 5, delle N.O.I.F., non è evidentemente ammissibile la proroga di detto termine per lo stesso adempimento fino al 22.7.2004, risultandone altrimenti palese la contraddittorietà. Il che rileva anche in punto di illogicità poiché, come rilevato dal Consiglio di Stato(sez.VI^ 2546/01 citata), vi è l’esigenza procedimentale di fissare termini temporali netti e congruamente anticipati per il soddisfacimento delle condizioni di iscrizione onde consentirne poi il controllo in un tempo ragionevolmente sufficiente, a garanzia del giusto procedimento. Al contrario l’interpretazione che si pretenderebbe dare ex adverso al III° comma del punto IV del C.U del 30.4.2004 n.167/A risulta del tutto illogica perché nella fattispecie la CO.A.VI.SOC avrebbe avuto solo due giorni lavorativi (venerdi 23 e lunedì 26 luglio) per verificare gli adempimenti tardivamente eseguiti dalla Reggina Calcio per il rispetto dei parametri PA/PD in questione e successivamente la F.I.G.C. solo qualche ora per esaminare il parere CO.A.VI.SOC e la relativa documentazione !! Utopia. Né, in punto di par condicio, sarebbe comunque ammessa l’aberrante interpretazione che si contesta, giacché verrebbe introdotta la clamorosamente illegittima possibilità, per le società non in regola, di completare le prove domande di partecipazione mediante il tardivo inserimento di necessari requisiti mancanti alla scadenza del termine perentorio di presentazione della stessa domanda in evidente discriminazione delle altre società che avevano tempestivamente adempiuto. La corretta interpretazione della norma regolamentare de qua non può dunque che essere, secondo legittimità, quella fornita dall’Empoli F.C. e cioè che, ferma la perentorietà del termine del 12.7.2004 per ottemperare concretamente al rispetto dei parametri di PA/PD, l’ulteriore perentorio del 22.7.2004 è stato stabilito solo per integrare le domande di ammissione con la documentazione (eventualmente mancante) di comprova del già avvenuto tempestivo adempimento. Così la difesa dell’Empoli nella domanda arbitrale, che nello specifico prosegue: ” A quanto è dato sapere, in relazione al requisito dell’assenza di debiti nei confronti dell’Erario per i rapporti scaduti al 30/6/2003 relativi a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, il punto 1.5 dell’allegato B del C.U. 30/4/2004 n. 162/A come recepito dalla L.N.P. con circolare n. 19/2004 stabilisce che gli stessi debiti non rilevano allorquando siano stati fatti oggetto di accordi di dilazione o rateizzazione ovvero di contenzioso non temerario. Al riguardo è da osservare che la Reggina Calcio, con altre società, hao ritenuto di comprovare l’assenza dei sopraddetti debiti mediante il deposito delle rispettive istanze di condono fiscale con la ricevuta di pagamento della prima rata dei relativi oneri . Ciò peraltro non può considerarsi sufficiente giacché tali istanze di condono fiscale, se da una parte addirittura conclamano la sussistenza di debiti nei confronti dell’Erario scaduti al 30/6/2003, dall’altra parte non sono idonee a sostituire e/o integrare quegli accordi di dilazione o di rateizzazione ammessi dal richiamato punto 1.5 dell’allegato B al C.U. 30/4/2004 n. 162/A. Infatti è agevole rilevare che mentre la mera istanza di condono fiscale lascia impregiudicata all’Erario la facoltà di verificarne ed eventualmente negarne i presupposti, ovvero di pronunciarne la decadenza d’ufficio con effetti automatici e retroattivi, in caso di inadempienza, con consequenziale immediata perdita del beneficio della rateizzazione, al contrario, gli accordi di dilazione o di rateizzazione intervenuti con lo stesso Erario presuppongono invece la già intervenuta positiva verifica dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria delle società a tener fede nel tempo alle obbligazioni assunte con gli stessi accordi. Aggiungasi che, sempre ai fini dell’iscrizione al prossimo campionato di serie A, gli accordi di dilazione o di rateizzazione dovevano essere indefettibilmente accompagnati: a) dalla prova documentale dell’avvenuto integrale pagamento degli emolumenti dei tesserati maturati al 31/1/2004; b) da fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del puntuale pagamento, entro il 31/12/2004, delle mensilità successive al 31/1/2004. Documenti questi che non risultano rinvenibili, a quanto è risultato dalla odierna verifica presso gli uffici della F.I.G.C. da parte degli incaricati dell’Empoli F.C., nei fascicoli contenenti la documentazione per l’iscrizione al prossimo campionato di calcio di serie A della Reggina Calcio, con conseguente loro illegittima iscrizione”.Così la difesa dell’Empoli nella domanda arbitrale. B) Considerazioni Federali In ordine alla pretesa illegittimità dell’iscrizione della Reggina Calcio rileva l’infondatezza della domanda poiché la società avrebbero provveduto a sanare la propria posizione relativa alla copertura dei parametri nei termini previsti all’uopo. Della pretesa illegittimità dell’iscrizione al campionato della Reggina Calcio, come di altre società controinteressate, rileva la difesa federale che una cosa sono i debiti nei confronti dell’Erario, una cosa i debiti nei confronti dei tesserati ed altra ancora quelli verso gli istituti previdenziali: quanto ai primi, le società indicate dalla ricorrente hanno tutte presentato -come era loro consentito fare- istanza di condono, ai sensi di legge e non accordi di dilazione: sicché le medesime non erano tenute a fornire alcuna garanzia accessoria. (cfr. C.U. n. 162/A); quanto, poi, ai crediti nei confronti dei tesserati, il loro assolvimento è stato certificato dalla LNP, mentre quelli nei confronti degli Enti previdenziali sono stati certificati dall’Enpals. C) Decisione del Collegio. Le disposizioni relative all’iscrizione ai campionati di calcio professionistico per la stagione calcistica 2004-2005 possono invero essere rinvenute: - nel CU n. 162/A, il quale ha, tra l’altro, così stabilito: “1. Costituiscono condizioni per l’iscrizione ai Campionati professionistici della stagione sportiva 2004/2005: a) il rispetto dei criteri economico finanziari richiesti per il rilascio delle Licenze UEFA. Le società sono tenute al deposito presso la Co.Vi.So.C. del bilancio relativo all’ultimo esercizio e della relazione semestrale. Le società neo promosse in Serie A, le società di Serie B e di Serie C non hanno l’obbligo della certificazione dei bilanci; b) l’assenza di debiti nei confronti dell’Erario per i rapporti di cui alla successiva lettera c.a) scaduti al 30 giugno 2003; c) l’assenza di debiti scaduti al 30 aprile 2004: c.a) nei confronti di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; c.b) nei confronti di enti previdenziali e del fondo di fine carriera, per quanto attiene al precedente punto c.a); d) l’assenza di debiti scaduti al 30.6.2004: d.a) nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate alla F.I.G.C.; d.b) derivanti dal trasferimento di calciatori, nei confronti di altre società di calcio, giocatori o altri soggetti riconosciuti dalle competenti istituzioni calcistiche nazionali o internazionali (FIFA, UEFA, Federazioni Nazionali); e) il rispetto del rapporto PA di cui all’art. 85, paragrafo IV delle NOIF, determinato sulla base di una situazione patrimoniale al 31 marzo 2004, nella misura minima di 0,10 unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di attivo patrimoniale ovvero nella misura minima di 0,08 unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di attivo patrimoniale per le società che non si sono avvalse della facoltà di cui all’art. 18 bis della legge 91/81 introdotto dalla legge n. 27/2003, nonché il rispetto del rapporto PD di cui all’art. 85, paragrafo V delle NOIF, determinato sulla base di una situazione patrimoniale al 31 marzo 2004, nella misura minima di 0,25 di unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori. Per le società che si sono avvalse della facoltà prevista dall’art. 18 bis della legge 91/81, ai fini della determinazione del rapporto PA, il valore delle immobilizzazioni immateriali deve intendersi assunto con esclusione del valore della voce “oneri pluriennali da ammortizzare” di cui al citato articolo. Il termine per l’invio di tali rapporti verrà stabilito dal Consiglio Federale; f) l’assenza della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. e, nell’ipotesi di cui all’art. 2446 c.c., l’aver ottemperato agli adempimenti prescritti dalla medesima norma”; […] - nell’art. 85 par. IV delle NOIF, richiamato al punto (e) della norma surriportata, il quale così dispone: “A. Le società, entro quarantacinque giorni dalla fine di ciascun semestre dell’esercizio (31 dicembre, 30 giugno), devono far pervenire alla Co.Vi.So.C. il prospetto PA con l’indicazione del rapporto patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale, calcolato ai sensi di quanto previsto alla successiva lettera D. B. Le Società, nei termini previsti nei precedenti paragrafi I e II lettera A, devono far pervenire alla Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio di esercizio e alla semestrale, il prospetto PA con l’indicazione del rapporto patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale riferito alla data di chiusura dell’esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della relazione semestrale approvati. C. Nel solo caso in cui, per motivi eccezionali, il bilancio non sia ancora stato approvato nel termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, il prospetto riferito a tale data dovrà essere redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio, ovvero sulla base di una situazione economica e patrimoniale alla data della chiusura dell’esercizio redatta dagli amministratori con i medesimi criteri previsti per la redazione del bilancio. In tal caso, le società devono far pervenire alla Co.Vi.So.C. (a) il prospetto PA con l’indicazione del rapporto patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio o della situazione economica e patrimoniale, entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, (b) il prospetto PA con l’indicazione del rapporto patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale redatto sulla base delle risultanze del bilancio approvato, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell’organo competente. D. Per la determinazione del rapporto “patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale”, il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci postergati e detratti i crediti verso soci. L’attivo patrimoniale è dato dalla somma delle voci immobilizzazioni, attivo circolante e ratei e risconti, risultanti dalla contabilità. La misura minima del parametro di riferimento è stabilita dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C”; - nell’art. 85 par. V delle NOIF, pure richiamato al punto (e) del CU n. 162/A, il quale prevede che: “A. Nel ‘Prospetto PA’, le società devono evidenziare un distinto ‘prospetto PD’ riferito al solo attivo patrimoniale costituito dai beni immateriali relativi ai diritti alle prestazioni dei calciatori, con l’indicazione del rapporto patrimonio netto contabile / diritti patrimoniali alle prestazioni dei calciatori, calcolato ai sensi di quanto previsto alla successiva lettera B. B. Per la determinazione del rapporto ‘patrimonio netto contabile / diritti patrimoniali alle prestazioni dei calciatori’, fermo restando che il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci postergati e detratti i crediti verso soci, per diritti patrimoniali alle prestazioni dei calciatori si intendono quelli iscritti sotto tale voce nella contabilità sociale. C. La misura minima del parametro di riferimento è stabilita dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C”; - nel CU n.167/A, con il quale la FIGC ha fissato i termini per la messa in opera e la verifica degli adempimenti a carico delle società in ordine all’ammissione ai campionati, prevedendo, nella parte I, che: “A) Per essere iscritte ai Campionati di competenza le Società devono: a) aver presentato la domanda alla Lega di competenza entro il termine del 30 giugno 2004; b) rispettare le norme e le prescrizioni per l’ammissione ai campionati professionistici stagione sportiva 2004/2005 contenute nell’allegato B) al C.U. n. 162/A del 30.04.2004, con le seguenti ulteriori precisazioni: b1) con riferimento al comma, 1 lett. ca) del suddetto allegato B), per lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo devono intendersi coloro che abbiano contratti depositati e ratificati dalle competenti Leghe. A1) L’eventuale carenza dei parametri di cui al comma 1) lett. e) dell’allegato B) al citato C.U. n. 162/A del 30.04.2004, riferita al 31.03.2004, verrà contestata dalla CO.VI.SO.C. entro il 4.06.2004 e potrà essere ripianata ai fini del raggiungimento delle misure minime dei parametri indicati nel medesimo allegato, esclusivamente mediante: a) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci da effettuarsi entro il 12.07.2004 …; b) incremento dei mezzi propri da effettuarsi: b1) con versamento in conto futuro aumento capitale irreversibile entro il 12.07.2004; b2) nella forma dell’aumento di capitale sociale da deliberarsi entro il 9.07.2004. L’eventuale differimento dei versamenti non potrà eccedere il 31/12/2004 ed il relativo adempimento dovrà essere garantito da fideiussione bancaria o assicurativa da depositarsi entro il 12.07.2004 … . […]”. In ordine alla presente controversia le eccezioni formulate dalla società Empoli F.C. vertono sul presunto lamentato ritardo con cui Reggina Calcio spa avrebbe provveduto a sanare le posizioni di squilibrio PA/PD sussistenti nel Bilancio di cui all’art. 85, parag. IV e V delle N.O.I.F. della F.I.G.C In ordine alle eccezioni formulate dalla società Empoli F.C. spa nei confronti della posizione della Reggina Calcio spa, è da rilevare nella realtà che la Reggina Calcio spa presentava uno squilibrio del rapporto parametrico PA/PD (ex art. 85 N.O.I.F.) sul Bilancio pari ad € 222.504,00 contestato dalla CO.VI.SO.C. In ordine a detto squilibrio patrimoniale la Reggina Calcio spa in data 28.05.2004 con apposita Assemblea straordinaria a rogito notaio De Tommasi (rep. 78421) ha deliberato l’aumento del proprio capitale sociale fino ad € 2.100.000,00 con la seguente articolazione operativa-temporale: a) offerta azioni in opzione ai soci entro 60 giorni dall’iscrizione nel Registro Imprese; b) versamento opzionato da effettuarsi entro i successivi 90 giorni (n.d.r.: termine ultimo 28.11.2004). L’operazione, dal mero punto di vista del riequilibrio patrimoniale, risulta già perfezionata con la stessa delibera di aumento; dal punto di vista finanziario, l’apporto di denaro fresco avviene successivamente, entro i termini perentori previsti dal C.U. 167/A del 30.04.2004, paragrafo I, lettera A1, sub b2) . Alla stregua di quanto sopra, pur nella carenza documentale di attestazione dell’eventuale integrale sottoscrizione del capitale sociale nella misura deliberata, anche per detta Società Reggina Calcio spa non si ravvisano elementi di irregolarità e/o violazioni alla normativa Federale vigente, atteso che sia l’esercizio del diritto d’opzione, sia il versamento in conto capitale rappresentano tutte delle valide modalità di esecuzione di quanto deliberato. Altro elemento di contestazione formulato dall’Empoli F.C. spa nei confronti della Reggina Calcio spa risulta essere l’avvenuta sua adesione al condono fiscale per l’estinzione dei debiti tributari pregressi. L’avvenuto ricorso da parte della Reggina Calcio spa al condono fiscale per estinguere posizioni debitorie tributarie pregresse, articolato: - sulla definizione automatica per tutte le imposte di cui all’art. 9, co. 1 L. 289/2002; - sulla definizione dei ritardati od omessi versamenti di cui all’art. 9 bis co. 1 L. 289/02; - sulla definizione degli avvisi di accertamento di cui all’art. 15, co. 1 L. 289/2002; specificatamente, è stato evidenziato criticamente dall’ Empoli F.C. quale metodo inidoneo di estinzione dei debiti pregressi, che pertanto permarrebbero in caso di carenza di presupposti eccepita da parte dell’Amministrazione Finanziaria; di contro, la parte attrice esprime una diversa positiva interpretazione di effettiva estinzione in caso di negoziata ed accordata rateizzazione debitoria, la quale presuppone un previo giudizio positivo del Fisco sull’affidabilità del contribuente e sul buon esito dell’estinzione del debito tributario stesso. Invero, l’adesione al condono fiscale, in ordine alle varie fattispecie estintive richieste dalla Reggina calcio spa, ut supra indicate, concretizza tutti casi di definitività fiscale, risultando, di fatto, la posizione di offerta agevolativa del Fisco, (stabilita per Legge e sotto specifica ratio), ricettizia ed irretrattabile, già con il pagamento della prima rata edittale. La definizione del condono tombale ex art. 9 L. 289/2002, infatti, rende definitiva la liquidazione dell’imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni ed agevolazioni indicate dal contribuente od all’applicabilità di esclusioni. L’art. 9/bis L. 289/02 in tema di definizione di ritardati od omessi versamenti, da parte sua, consente l’estinzione del pregresso debito tributario sulla base di una riduzione edittale del carico fiscale. L’art 15 L. 289/02 relativa alla definizione delle c.d. liti potenziali di accertamento, comporta l’effetto di ridefinire forfettariamente e quindi, su minori basi imponibili, le annualità d’imposta già accertate dal Fisco L’adesione al condono, quindi, produce l’effetto giuridico di estinguere i debiti fiscali pregressi (scaduti al 30.06.2003 – termine di condizione per l’iscrizione al campionato), determinando, altresì una novazione dell’obbligazione tributaria che trae origine dallo stesso momento della domanda di condono , attesa la sua ricettività. In caso di carenza dei presupposti fiscali da condono essi dovranno essere contestati e provati unicamente dal Fisco e troveranno la loro definizione nell’ambito dell’esclusività del processo tributario. Il Collegio per questi motivi reputa legittimi gli atti impugnati e prive di fondamento le censure avanzate dall’EMPOLI FC S.p.A.. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di assistenza legale sopportate da ciascuna delle parti nel presente procedimento. PQM Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: -rigetta il ricorso perché infondato; -liquida le spese di onorario del Collegio Arbitrale come da separata ordinanza del 09.08.04; -spese compensate. Così deciso in Roma il 09.08.04 nella conferenza personale degli arbitri e con voti unanimi. F.to Dott. Salvatore CIRIGNOTTA F.to Avv. Guido CECINELLI F.to Avv. Mario Antonio SCINO
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