CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 1/9/2004 TRA F.C. PRO VASTO S.R.L. e Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
LODO ARBITRALE DEL 1/9/2004 TRA F.C. PRO VASTO S.R.L. e
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)
Il collegio arbitrale composto da:
- Dr. Salvatore Cirignotta Presidente
- Avv. Guido Cecinelli Arbitro
- Avv. Mario Antonio Scino Arbitro
riunito in conferenza personale in data 9 agosto 2004, in Roma, ha pronunziato all’unanimità il seguente
LODO
nel procedimento di arbitrato promosso da:
- F.C. PRO VASTO S.R.L., in persona di legale rapp.te sig. Marezzato Ernesto, con sede in Vasto alla Via S. Michele c/o stadio Aragona, rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Salvatore Di Pardo e Giuliano Di Pardo con cui domicilia ad ogni effetto di legge in Vasto presso il Notaio Camillo Litterio alla via XXIV Maggio 19
- ricorrente -
contro
- FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO,in persona del suo Presidente dr. Franco Carraio, rappresentata e difesa – come da mandato in atti – dagli avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, e presso lo studio del primo in via Po’ n.9 (tel. 06858231 – fax 0685823288 – e- mail m.gallavotti@ghplex.it) selettivamente domiciliata giusta delega agli atti;
- resistente –
nonché contro
- Lega Nazionale Professionisti di Serie C, in persona del legale rappresentante p.t. ; 055-367578
- convenuta contumace –
e nei confronti di
TARANTO CALCIO S.r.L. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e suo legale rappresentante pro tempore dott. Vincenzo Stanzione, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall’avv. Pierfrancesco Frascella e dall’avv. Alfredo Lovelli in virtù di procura loro conferita in calce alla memoria di costituzione e di risposta,
- resistente –
avente ad oggetto l’ammissione del Taranto calcio s.r.l. al Campionato di calcio serie C2 anno 2004/2005 ritenuta dalla società ricorrente lesiva dei propri interessi.
Fatto e svolgimento del giudizio
Con istanza di arbitrato ai sensi del regolamento ad Hoc, datata 6 agosto 2004, la F.C. Pro Vasto s.r.l. in persona del legale rappresentante, agendo contro la F.I.G.C. ( Federazione italiana giuoco calcio ) e la Lega nazionale professionisti di serie C, nonché nei confronti del Taranto Calcio s.r.l., chiedeva che il collegio arbitrale dichiarasse l’annullamento:
- Della delibera del Consiglio Federale della FIGC del 27.07.2004 con cui si disponeva l’ammissione del Taranto Calcio s.r.l. al Campionato di calcio serie C2 anno 2004/2005 e del relativo comunicato ufficiale n. 37/A del 27/7/2004;
- Del parere della CO.A.VI.SOC. del 26.7.2004, favorevole all’ammissione
Taranto Calcio s.r.l. al Campionato di calcio serie C2 anno 2004/2005;
- Nonché, di ogni ulteriore atto, connesso, presupposto o consequenziale comunque lesivo dell’interesse della società ricorrente ancorchè non ancora conosciuto.
A sostegno dell’istanza la F.C. Pro Vasto s.r.l. adduceva le circostanze e le considerazioni, in fatto e diritto, che sinteticamente di seguito si riportano:
1) La società Taranto Calcio s.r.l. aveva disputato nella stagione sportiva
2003/2004 il campionato di calcio professionistico di serie C1
retrocedendo al termine del torneo nel campionato di serie C2.
La Società F.C. PRO VASTO S.R.L. invece, aveva disputato nella stagione sportiva 2003/2004 il campionato Nazionale Dilettanti di calcio vincendo i Play-off relativi al proprio girone di appartenenza.
Tale risultato sportivo, unitamente ad altri parametri previsti dalla F.I.G.C. nel C.U. n.70 del 17.12.2003, portavano la Società F.C. PRO VASTO S.R.L. ad occupare la quarta posizione nella classifica di merito stilata dalla Federazione in ordine ad eventuali ripescaggi nella categoria superiore (C2).
2) Gli adempimenti per l’ammissione ai campionati professionistici della stagione 2004/2005 venivano resi noti dalla F.I.G.C. con il comunicato ufficiale n.167/A del 30 aprile 2004; tra gli adempimenti era testualmente previsto quello di “ depositare entro il termine del 6.7.2004, oltre alla domanda di ammissione corredata dal versamento della tassa d’iscrizione, l’originale della garanzia bancaria a prima richiesta a favore della
Lega Professionisti Serie C, dell’importo di Euro 207.000,00”; lo stesso
comunicato precisava che la CO.VI.SOC entro la data del 19.7.2004 avrebbe esaminato la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalle Leghe professionistiche competenti e avrebbe comunicato a ciascuna società l’esito della relativa istruttoria. In effetti la CO.VI.SOC. provvedeva con delibera del 19 luglio 2004, con la quale, tra l’altro,
esprimeva parere sfavorevole alla ammissione del Taranto Calcio s.r.l. per varie ragioni puntualmente enunciate tra cui il mancato deposito della garanzia bancaria di Euro 207.000,00. Avverso tale deliberazione della CO.VI.SOC, la società Taranto Calcio proponeva ricorso alla F.I.G.C.- CO.VI.SOC. La CO.A.VI.SOC, riunitasi il 26 luglio 2004 deliberava in senso difforme, ritenendo che fossero state superate tutte le altre ragioni impeditive dell’ammissione del Taranto Calcio al campionato richiesto, e, con riguardo alla mancata presentazione della fidejussione, assumendo che la società in questione, attraverso il deposito di assegni circolari di pari importo della fidejussione, aveva assolto entro il prescritto termine all’obbligo di prestare garanzie in modo equipollente, anzi con strumento
ancora più pregnante della fidejussione potendosi parificare l’assegno circolare al denaro contanti.Il Consiglio Federale della F.I.G.C, nella seduta del 27 luglio 2004 si conformava al parere espresso dalla CO.A.VI.SOC. e pertanto disponeva l’ammissione del Taranto Calcio s.r.l. al campionato di calcio professionistico di serie C2.
3) La garanzia prescritta non poteva essere che bancaria, risultando la relativa richiesta tassativa e non ammettendo mezzi equipollenti. Laddove, infatti la FIGC ha inteso autorizzare il ricorso a strumenti di garanzia diversi dalla fidejussione bancaria lo ha fatto esplicitamente così com’è dato rilevare dalla previsione contenuta sempre nel C.U. n. 167/A al paragrafo I, lett.A).,A1),b),b2) in cui ha espressamente consentito la prestazione della garanzia non solo attraverso la polizza fideiussoria rilasciata da Istituto di credito bensì anche attraverso una “fidejussione rilasciata da primaria impresa di assicurazione, benvista allo Stato e con un rating AAA se accertato da Standard & Poor’s o Aaa se accertato dalla Moody’s”.
Analogamente per le garanzie da rilasciarsi in caso di accordi di dilazioni
(C.U. 162/A, all. B, punto 5 lett. b ma anche C.U. 141/A, all.B) che
consente la garanzia tramite “fideiussione bancaria o assicurativa per le società della Lega Nazionale Professionisti e solo bancaria per le società
della Lega Professionisti di Serie C”.
In ogni caso l’esclusività del ricorso a garanzie fidejussorie rilasciate da istituti bancari si ricava dal chiaro testo della deliberazione del CONI 1254 del 23/3/2004 (richiamata nel C.U. 162/A già menzionato ), motivo per cui la Lega Professionisti Serie C nel C.U. n. 191 dell’ 11/5/2004, aveva ribadito:
- “dovrà pervenire entro il 06.07.2004, garanzia bancaria a prima
richiesta a favore della Lega Professionisti Serie C-FIGC, per ….. Euro
207.000,00” .
- La garanzia di cui al punto B) dovrà essere stesa dall’Istituto bancario su propria carta intestata esclusivamente nella forma prevista dal
fac-simile e deve esplicare efficacia sino a tutto il 10 agosto 2005” .
D’altra parte, l’assegno circolare non potrebbe assolutamente essere equiparato alla garanzia bancaria a prima richiesta.
Questa presuppone di per sé l’esistenza di un preliminare giudizio di affidabilità da parte dell’Istituto bancario, giudizio di affidabilità che va oltre la mera salvaguardia da danni per inadempimento e rappresenta una garanzia << a priori >> per un ordinato e corretto svolgimento del Campionato. L’assegno, viceversa non è che un titolo di credito e, come nel caso dell’assegno circolare, può costituire un mezzo di pagamento, ma non può assumere funzione di garanzia, vietata dagli artt. 1 e 2 del R.D. n.
1735/1933. Per affermare la diversa natura e disciplina giuridica tra i due istituti, basterebbe ricordare come gli assegni circolari in garanzia possono essere oggetto di sequestro o pignoramento da parte di terzi; la qual cosa ovviamente non può accadere per le fidejussioni bancarie; e ugualmente diversi sono gli effetti in tema di revocatoria fallimentare laddove non è revocabile il pagamento effettuato con denaro proprio dal terzo fideiussore in adempimento della propria obbligazione nascente dal rapporto di garanzia instaurato direttamente con il creditore, mentre diversa sarebbe la sorte degli assegni e delle somme depositate eventualmente in garanzia, in caso di fallimento del debitore garantito.
***
In presenza di regolare e tempestiva notifica, la Lega nazionale professionisti di
Serie C non si costituiva in giudizio restando così contumace.
La F.I.G.C, viceversa, depositava memoria di costituzione e risposta con la quale chiedeva che la domanda di arbitrato fosse dichiarata inammissibile e comunque rigettata perché infondata in fatto e diritto.
L’inammissibilità della domanda veniva eccepita sia per violazione del principio del “ ne bis in idem “ sia per tardività. Sotto il primo profilo veniva dedotto che, prima di adire la Camera ai sensi del Regolamento ad hoc, la F.C. Pro Vasto aveva impugnato i medesimi provvedimenti, contestati nell’istanza di arbitrato, dinanzi al TAR del Lazio al quale aveva proposto identica domanda di annullamento; il giudizio era pendente giacchè il TAR del Lazio dopo aver rigettato la richiesta di misure cautelari urgenti aveva fissato la camera di consiglio per la discussione dell’istanza di sospensione degli atti gravati al 26 agosto 2004.
Sotto il secondo profilo ( e premesso che solo con C.U. 4/cf del 4 agosto 2004 veniva resa nota la decisione della Corte Federale della FIGC secondo cui le previsioni sopra citate vanno interpretate nel senso che “le società controinteressate hanno comunque la possibilità di impugnare davanti alla Camera di conciliazione ed arbitrato i provvedimenti di ammissione di altre Società. Sarà poi cura dei competenti organi della Federazione rendere compatibile l’esercizio del diritto di difesa degli interessati con la previsione, pur necessitata, di termini molto ristretti per proporre eventuali impugnazioni”) la tardività discendeva dal fatto che:
- la circostanza che la Federazione sollecitata dalla Corte federale a fissare i termini entro i quali eventuali società controinteressate avrebbero potuto adire la Camera arbitrale avverso i provvedimenti di ammissione ai campionati di altre società, non avrebbe provveduto in tal senso è irrilevante giacchè il termine applicabile non può essere altro che quello di cui all’art. 5, comma 3, lett. b) del regolamento ad hoc;
- la Corte non poteva modificare il contenuto della norma e difatti si è limitata ad interpretarla; a nulla rileverebbe pertanto che la pronuncia della Corte
sia stata pubblicata solo il 4 agosto 2004; il F.C. Pro Vasto avrebbe dovuto far pervenire alla Camera e alle controparti la propria domanda di arbitrato entro il
29 luglio precedente, cioè nei due giorni successivi alla pubblicazione dell’ammissione del Taranto Calcio al campionato di Serie C2.
Nel merito sosteneva la FIGC che, a prescindere dalla differente configurazione giuridica, l’assegno circolare – assimilabile al contante – costituisce qualcosa in più e non in meno di una fidejussione bancaria a prima richiesta per il medesimo importo, non essendo nemmeno necessario per il benificiario ( ove se ne rappresentino le condizioni ) azionare la garanzia per essere integralmente soddisfatto.
Di talchè, ove la Federazione avesse respinto la domanda di iscrizione del Taranto Calcio, allora si sarebbe commessa una grave illegittimità, avendo la società adempiuto all’onere a suo carico, fornendo, al posto della richiesta garanzia, denaro contante.
D’altra parte, come risulta dalla scheda CO.A.VI.SOC presentata al Consiglio Federale del 27 luglio 2004, la Federazione si era già espressa in tal senso in fattispecie analoga nella trascorsa stagione.
***
Anche la Taranto Calcio s.r.l. si costituiva depositando memoria il 9 agosto 2004 con la quale chiedeva dichiarasi inammissibile l’istanza di arbitrato presentata dalla F.C. Pro Vasto e, subordinatamente, rigettarsi nel merito la domanda formulata con l’istanza stessa, perché infondata; con vittoria di spese ed onorari. A sostegno delle proprie richieste poneva sostanzialmente i motivi, in fatto e in diritto, dedotti dalla F.I.G.C, negando peraltro valore vincolante alla pronuncia della Corte Federale pubblicata il 4 agosto 2004, e l’interesse ad agire della F.C. Pro Vasto.
***
All’odierna udienza ammesse le produzioni documentali le parti insistevano nelle rispettive richieste, dopo la discussione, l’arbitrato veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente il Collegio ritiene utile, per la soluzione della controversia sottoposta in questa sede, richiamare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di controversie sportive compromettibili in arbitrato.
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. del 2000, che istituisce, presso il medesimo ente pubblico rappresentativo di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, è stato approvato lo Statuto della F.I.G.C., che all’art.27 consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale.
Le regole della presente procedura arbitrale speciale - amministrata dalla stessa Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport – in materia di rilascio delle licenze UEFA e di iscrizione ai campionati professionistici del calcio, sono state approvate dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 30 aprile 2004 quale annesso al Regolamento della Camera. Tale Regolamento - approvato successivamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche ai sensi della legge 138/1992 - prevede che il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI.
Sempre nell’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, la legge 17 ottobre
2003, n. 280, nel devolvere la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive rilevanti per l’ordinamento statale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, allo stesso tempo, ha affermato espressamente che «in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive».
Per tutte queste ragioni, il Collegio riafferma che la presente procedura attivata dalla società ricorrente ha natura arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI, significando che le parti hanno peraltro già dato atto che la decisione arbitrale richiesta è irrevocabilmente riconosciuta come manifestazione della propria volontà e di conseguenza si sono impegnate a rispettarla.
Il Collegio rileva altresì il carattere “arbitrabile” della controversia dedotta nel presente arbitrato, che vede contrapposta una società di calcio professionistico (il Pro-Vasto) ad una Federazione sportiva (la FIGC).
Il Collegio condivide integralmente a tal proposito le considerazioni svolte (in materia di affiliazione) da altro Collegio istituito in seno alla Camera, nel lodo deliberato il 27 luglio
2004 nei procedimenti promossi da A.C. Perugia S.p.A. c. FIGC e Parma A.C. S.p.A. Ritiene, infatti, il Collegio che la questione non possa essere risolta invocando l’automatica applicazione dei più restrittivi orientamenti tradizionalmente formulati con riguardo alle controversie di cui sia parte una pubblica amministrazione (anche se si assumesse di riconoscere tale natura alla FIGC, il che comunque, come più oltre rilevato, non appare possibile). Anche in quest’ultimo ordine di ipotesi, in verità, è possibile registrare negli ultimi anni una profonda evoluzione normativa e giurisprudenziale. Da tempo, si riconosce la compromettibilità in arbitrato delle controversie relative all’attività di diritto privato della pubblica amministrazione di naturale spettanza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Più di recente, la legge n. 205/2000 ha esplicitamente affermato la possibilità di risolvere in arbitrato rituale di diritto anche le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 6 comma 2). Dalle norme che facoltizzano la negoziazione del potere amministrativo attraverso la stipula di accordi procedimentali (art. 11 e 15, l. n. 241/1990) c’è poi chi addirittura trae la conclusione che anche l’interesse pubblico sia disponibile: pertanto, persino le controversie che contrappongono questo agli interessi legittimi dei privati sarebbero passibili di compromesso arbitrale. Dunque, anche con riguardo alle controversie di cui sia parte una pubblica amministrazione, si registra una chiara tendenza alla progressiva estensione delle ipotesi in cui è ammesso il ricorso all’arbitrato.
Ad avviso del Collegio, tale tendenza deve essere affermata in modo ancora più netto per le controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a una società affiliata, per tre ordini di ragioni.
In primo luogo, la Federazione costituisce un soggetto formalmente e sostanzialmente privato, non pubblico. Ciò risulta in modo inequivocabile dal decreto legislativo n.
242/1999, successivamente modificato e integrato dal d.lgs. n. 15/2004, secondo cui le Federazioni sportive nazionali sono persone giuridiche di diritto privato. Permane, è vero, una loro dimensione pubblicistica, ma questa si appunta esclusivamente su specifici segmenti dell’attività, la cui individuazione è rimessa allo Statuto del CONI. Anche a voler ammettere che le vicende controverse involgano lo svolgimento di uno dei profili a rilevanza pubblicistica dell’attività delle Federazioni sportive nazionali, il Collegio non ritiene che se ne possano trarre le conseguenze prima indicate in termini di qualificazione delle situazioni giuridiche soggettive e di limiti alla deducibilità in arbitrato delle stesse. In questo ordine di idee si pone ora il nuovo art. 22 comma 2 dello Statuto del C.O.N.I. ove si afferma che “nell’esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del
C.O.N.I. ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza”. Tuttavia, si chiarisce espressamente che “la valenza pubblicistica dell’attività non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse”. Ciò vale anche nel caso di specie, dove i poteri della Federazione di cui si discute nella presente controversia non sono certo riconducibili al paradigma tipico della discrezionalità amministrativa, ma si presentano in termini rigorosamente vincolati. È dunque opinione del Collegio che rispetto agli atti in questione, al ricorrere dei requisiti previsti, le società sportive abbiano un diritto soggettivo all’emanazione dell’atto (di iscrizione) positivo o negativo.
In secondo luogo, le controversie in esame non involgono i rapporti tra soggetti giuridici reciprocamente estranei, l’uno, la Federazione, titolare di una situazione di potere, e gli altri, le società sportive, destinatarie passive del corretto esercizio di tale potere. La Federazione, infatti, è l’associazione (privata) di tali società, con la conseguenza che tra l’una e le altre si controverte semplicemente della corretta esecuzione del contratto associativo ed al godimento di diritti ad esso relativi e non in relazione all’irrogazione di una sanzione amministrativa.
Di conseguenza, la valutazione della compromettibilità in arbitrato delle controversie deve essere svolta con categorie privatistiche, non pubblicistiche. Anche in questa diversa prospettiva è possibile rilevare un deciso favor dell’ordinamento per l’estensione del ricorso all’istituto arbitrale. Si pensi alla recente riforma del diritto societario, ove già la legge delega apriva la strada all’inserimento negli statuti di clausole compromissorie aventi anche ad oggetto questioni che non possono formare oggetto di transazione, in deroga agli art. 806 e 808 c.p.c. Quindi l’art. 3 del decreto legislativo n. 5/2003 ha espressamente previsto la deferibilità in arbitrato delle impugnative relative alle delibere assembleari e consiliari.
In una logica non dissimile va dunque apprezzata l’ampia previsione contenuta negli statuti delle Federazioni sportive, sulla base della norma facoltizzante contenuta nell’art.
12 dello Statuto del CONI del 2000. L’art. 27 dello Statuto della FIGC, in particolare, consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale: nessun riferimento è fatto ad altri limiti derivanti dalla natura dei poteri esercitati o delle situazioni giuridiche soggettive azionate.
In terzo luogo, solidi argomenti in favore della conferma della arbitrabilità della controversia derivano dalla configurazione particolarmente ampia che la clausola arbitrale riveste nell’ambito dell’ordinamento sportivo e della legislazione statale in materia di sport. Innanzi tutto, è bene ricordare che, nell’ambito dell’ordinamento sportivo internazionale, al quale deve necessariamente uniformarsi quello nazionale, da
anni opera un Tribunale arbitrale dello sport, cui sono devolute, tra le altre, proprio alcune di quelle controversie, che, inquadrate nelle categorie giuridiche nazionali, sono espressione del potere pubblicistico delle federazioni (in primis le sanzioni in materia di doping).
Ma, per venire alla legislazione statale in materia di sport, decisiva appare la l. 17 ottobre
2003 n. 280. La legge, innanzi tutto, introduce una speciale riserva in favore della giustizia endoassociativa per tutte le questioni rilevanti esclusivamente per l’ordinamento sportivo. La legge, inoltre, devolve la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive rilevanti per l’ordinamento statale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Allo stesso tempo, però, la legge, come già ricordato, afferma espressamente che in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive. L’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, dunque, appare in questo settore persino più ampio di quello previsto dall’art. 6 della legge n. 205 del 2000, travalicando la sfera dei diritti soggettivi e aprendo la strada anche all’arbitrato irrituale.
Per tutte queste ragioni, il Collegio ritiene dunque di potersi validamente pronunciare su tutte le questioni attinenti direttamente o indirettamente alla iscrizione di una società sportiva ad un campionato di calcio professionistico.
2) Va a questo punto esaminata l’eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del principio del “ne bis in idem” sollevata dalla resistente F.I.G.C. e avente portata assorbente rispetto alle altre eccezioni di rito e al merito della domanda stessa .
Nella seduta del 27 luglio 2004 il Consiglio federale, aderendo al “motivato parere favorevole espresso dalla CO.A.VI.SOC. “ disponeva la definitiva iscrizione del Taranto calcio al campionato di serie C2.
E’ indubbio che tale provvedimento è impugnabile davanti alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, ai sensi degli artt.1 e 2 del Regolamento ad hoc;è altrettanto vero che la risoluzione mediante arbitrato della controversia in questione avviene a mente dello stesso art.1 del citato Regolamento “nel rispetto dei principi di terzietà, autonomia e indipendenza di giudizio”;con ciò venendosi a confermare la natura giurisdizionale- basata sulla volontaria accettazione della clausola compromissoria – del rimedio arbitrale e del relativo lodo , e il suo porsi
“all’esterno” della procedura amministrativa conclusasi con il provvedimento adottato dal Consiglio Federale.
Orbene, la F.C. Pro Vasto, come risulta agli atti, avuta tempestiva cognizione del provvedimento adottato dal Consiglio Federale nella seduta del 27 luglio 2004, a tutela dei suoi interessi ha proposto ricorso al TAR del Lazio, rigettata la richiesta di misure cautelari urgenti da concedersi inaudita altera parte, ha fissato la camera di consiglio per la discussione dell’istanza di sospensione dell’efficacia degli atti gravati al 26 agosto 2004.
La domanda di arbitrato ai sensi del Regolamento ad hoc è stata avanzata dalla F.C. Pro Vasto il 6 agosto 2004 (come ,si è già detto, dopo la proposizione del ricorso davanti al TAR ).
La F.C. Pro Vasto ha sostenuto la tempestività di detta domanda (contestando l’eccezione di tardività sollevata dalle controparti ), adducendo che solo con C.U.
4/c.f. del 4 agosto 2004 era stata resa nota la decisione della Corte Federale con cui sostanzialmente veniva modificato il C.U. 167/A il quale prevedeva espressamente che avverso la decisione del Consiglio federale era consentito “ad iniziativa della sola società non ammessa ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI”…..”i provvedimenti di ammissione ai campionati, comunque adottati ai sensi delle disposizioni di cui al presente paragrafo non sono suscettibili di impugnazione da parte delle Società aspiranti all’eventuale sostituzione delle società non ammesse” (con conseguente preclusione- secondo la F.C. Pro Vasto- di qualsiasi impugnazione innanzi alla giustizia sportiva ).
In effetti la Corte Federale, con la decisione resa nota con il C.U. del 4 agosto
2004 , ha dato interpretazione del Regolamento ad hoc nel senso che “ le società controinteressate hanno comunque la possibilità di impugnare davanti alla Camera di conciliazione e arbitrato i provvedimenti di ammissione di altre società.Sarà poi cura dei competenti organi della Federazione rendere compatibile l’esercizio del diritto di difesa degli interessati con la previsione , pur necessitata, di termini molto ristretti per proporre eventuali impugnazioni”.
La F.C. Pro Vasto , in assenza della fissazione da parte della Federazione dei citati termini, ha ritenuto di utilizzare analogicamente il termine perentorio di due giorni previsto dall’art. 5, co 3, lett.b) del Regolamento ad hoc.
Il problema non è però , a questo punto, di esaminare se in tal modo la F.C. Pro Vasto si sia messa al riparo da eccezioni di tardività (circostanza comunque contestata dalle parti resistenti, perché in ogni caso, allorché la F.C. Pro Vasto ha
presentato, il 6 agosto 2004, domanda di arbitrato, non ha provveduto a far
“venir meno” il ricorso già proposto al TAR continuando così nella “via electa” che non consente il “recursus ad alteram”).
L’eccezione è pertanto fondata con la conseguenza che la domanda di arbitrato risulta inammissibile. l’accoglimento della eccezione stessa risulta assorbente di ogni altra questione, in particolare di quella già descritta relativa alla tempestività della domanda di arbitrato e delle questioni di merito, il cui esame, a parere del Collegio, difficilmente avrebbe consentito di non riconoscere nella consegna di assegni circolari intestati alla Federazione l’assolvimento sostanziale, da parte del taranto calcio, alle finalità sottese alla prescrizione della fideiussione.
Spese
******
Sulle spese il Collegio ritiene di provvedere nel modo seguente
. Gli onorari per il Collegio Arbitrale sono stabiliti nell’importo di euro 10.000,00
(diecimila/00) Tali onorari dovranno essere versati, entro e non oltre il 15 settembre 2004, nella misura del 40% al Presidente del Collegio e del 30% a ciascuno degli arbitri, posti a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, ma con il vincolo della solidarietà per l’intero.
. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di assistenza legale sopportate da ciascuna delle parti nel presente procedimento e per porre a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, ma con il vincolo della solidarietà per l’intero, gli onorari del Collegio Arbitrale, che liquida .
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:
rigetta il ricorso;
compensa le spese tra le parti come in motivazione;
liquida i compensi arbitrali come in motivazione.
Roma, 1 settembre 2004
F.to Dr. Salvatore Cirignotta Presidente
F.to Avv. Guido Cecinelli Arbitro
F.to Avv. Mario Antonio Scino Arbitro