CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 1/9/2004 TRA Empoli Football Club SpA e S.S. Lazio SpA – Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
LODO ARBITRALE DEL 1/9/2004 TRA Empoli Football Club SpA e S.S. Lazio SpA -
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)
C O L L E G I O A R B I T R A L E
Dott. Salvatore Cirignotta Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Guido Cecinelli Arbitro
Avv. Mario Antonio Scino Arbitro
IL COLLEGIO ARBITRALE
Riunito in conferenza personale il 9 agosto 2004
nel procedimento di Arbitrato prot. n. 0851 del 29 luglio 2004 promosso da:
Empoli Football Club SpA con sede legale in Empoli (FI), Piazza Matteotti n. 29 in persona del suo Presidente e legale rappresentante Fabrizio Corsi, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto M. Bruni e domiciliata presso lo studio di questi in Firenze, Via A. La Marmora n. 14
- attrice -
contro
S.S. Lazio SpA in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e assistita dagli Avv.ti Gian Michele Gentile e Prof. Andrea Zoppini e domiciliata presso lo Studio Avv. Gentile in Via Giuseppe Gioacchino Belli, 27 - 00193 Roma
E nei confronti di
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Po n.9
- convenuta -
Lega Nazionale Professionisti (convocata non partecipante)
A.C. Siena (convocata non partecipante )
Brescia Calcio SpA (convocata non partecipante )
A.C. Chievo Verona Srl (convocata non partecipante )
F.C. Parma SpA con gli Avv.ti Giuseppe Maggioni, Gabriele Spada e Umberto
Tracanella e domiciliato presso lo studio del primo in Milano – Via C.G. Merlo n. 3
Reggina Calcio SpA con l’ Avv. Alberto Panuccio e dell’Avv. Giuseppe Panuccio e domiciliata presso lo studio di questi in Via P. Foti, 1 - 89100 Reggio Calabria
- altre parti -
*** * ***
Fatto e svolgimento del procedimento arbitrale
L’Empoli Football Club S.p.a. presentava istanza arbitrale per sentir accogliere le seguenti richieste:
1) in via istruttoria, disporre mediante apposita ordinanza, la immediata acquisizione dei documenti presentati alla L.N.P. -F.I.G.C. dalle società F.C. Parma, A.C. Siena, Reggina Calcio, S.S. Lazio, A.C. ChievoVerona e Brescia Calcio ai fini dell’iscrizione al prossimo campionato di calcio di serie A 2004/2005 nonché di tutti i relativi pareri e certificazioni espressi dalla L.N.P., dalla CO.VI.SO.C. e dalla CO.A.VI.SO.C. quanto alle domande dell’A.C. Siena e della Reggina Calcio;
2) sempre in via istruttoria, ammettere i seguenti capitoli di prova (testi: Dott. Adriano Lancioni residente in Pisa, Via di Piaggia n. 7 e Rag. Francesco Ghelfi residente in Empoli (FI), Via Brunelleschi n. 29):
- D.C.V. che in data 28/7/2004 alle ore 14.00, presso la sede della F.I.G.C. in Roma, vi è stata consentita la sola visione di parte della documentazione afferente le domande di iscrizione al campionato di calcio di serie A 2004/2005 delle società F.C. Parma, A.C. Siena, Reggina Calcio, S.S. Lazio, A.C. ChievoVerona e Brescia Calcio di cui è stato negato il rilascio di copie;
- D.C.V. che da detta visione è emersa la mancanza, in capo alle predette società, dei documenti comprovanti la tempestiva ottemperanza alle condizioni di iscrizione al prossimo campionato di calcio di serie A come stabilite dall’allegato B del C.U.
30/4/2004 n. 162/A ed in particolare:
• il Parma F.C. di tutti i requisiti facenti carico all’A.C. Parma in amministrazione straordinaria cui è subentrato per immedesimazione soggettiva;
• l’A.C. Siena e la Reggina Calcio dei requisiti di cui al punto 1 lett. e) nonché del requisito di cui al punto 1 lett. b) del ridetto allegato B al C.U. 30/4/2004 n. 162/A;
• la S.S. Lazio, l’A.C. ChievoVerona ed il Brescia Calcio dei requisiti di cui al punto 1 lett. b) del richiamato allegato B al C.U. 30/4/2004 n. 162/A;
3) nel merito, accertare e dichiarare l’illegittimità del terzo comma del punto IV della C.U. del Consiglio Federale della F.I.G.C. 30/4/2004 n. 167/A, annullandolo e/o disapplicandolo se interpretato nel senso di consentire di completare a sanatoria, oltre il perentorio termine del 12/7/2004, la domanda di iscrizione al prossimo campionato di calcio di serie A effettuando tardivamente gli adempimenti previsti al paragrafo 1 lett. A1) sub a) e sub b) in uno alla presentazione del ricorso alla CO.A.VI.SO.C. entro il 22/7/2004;
4) sempre nel merito, accertare e dichiarare l’illegittimità ed in conseguenza annullare le iscrizioni al prossimo campionato di calcio di serie A delle società F.C. Parma, A.C. Siena, Reggina Calcio, S.S. Lazio, A.C. ChievoVerona e Brescia Calcio con conseguente declaratoria di illegittimità ed annullamento di ogni determinazione presupposta, connessa e/o conseguenziale del procedimento di ammissione a detto campionato di calcio assunta dalla L.N.P. e dalla F.I.G.C.;
5) ancora nel merito, accertare e dichiarare il diritto della istante Empoli F.C. ad essere
“ripescata” ed ad essere iscritta al prossimo campionato di calcio di serie A in sostituzione delle società illegittimamente ammesse di cui alla domanda n. 4 che precede;
6) ulteriormente nel merito, dichiarare ed accertare l’obbligo della F.I.G.C. e della L.N.P. di sospendere la predisposizione e la pubblicazione dei calendari dei campionati di calcio di serie A di serie B 2004/2005, posticipandole alla definizione del presente giudizio ed alla definizione dei procedimenti della Giustizia sportiva conseguenti e correlati all’inchiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli- Direzione Distrettuale Antimafia R.G. n. 43915/02/R.
Sosteneva l’Empoli F.C. che alcune delle società richiedenti l’iscrizione al campionato di calcio di serie A 2004/2005 non fossero state in grado di soddisfare le condizioni di cui all’allegato B del C.U. del Consiglio Federale 30/4/2004 n. 162/A alle scadenze ivi stabilite; per questi motivi la società istante con propria formale istanza in data
25/6/2004 richiedeva l’accesso ai documenti e la partecipazione al procedimento di verifica delle condizioni di ammissibilità delle società richiedenti l’iscrizione al campionato di calcio di serie A 2004/2005.
A fronte del diniego immediatamente opposto dalla F.I.G.C. per le vie brevi (di poi formalizzato con nota scritta del 14/7/2004), l’Empoli F.C. proponeva ricorso alla Corte Federale ex art. 32, comma 5, dello Statuto della stessa Federazione per l’annullamento della disposizione regolamentare di cui al punto IV, ultimo capoverso, “ricorsi”, del C.U.
30/4/2004 n. 167/A nella parte in cui, come riportata nella clausola compromissoria sottoscritta in calce alla domanda di iscrizione al campionato di calcio, dovesse essere
interpretata come impeditiva del diritto dello stesso Empoli F.C. ad impugnare l’illegittima iscrizione di società prive dei necessari requisiti e condizioni al campionato di calcio di serie A 2004/2005.
Sulla scorta della decisione della Corte Federale del 21/7/2004 n. 4/CF, l’Empoli F.C. ha reiterato la propria istanza di accesso e partecipazione al procedimento con formale istanza del 23/7/2004 che, accolta in un primo momento per le vie brevi, è stata peraltro poi negata dal Presidente della CO.A.VI.SO.C. con note del 26/7/2004.
Lamentava la società istante che, malgrado il chiaro giudicato della Corte Federale, le sarebbe stato negato il diritto di partecipazione al procedimento, garantito dagli artt. 9 e
24 L. 241/1990, con conseguenziale impedimento del pieno esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito dagli artt. 24 e 113 Cost..
L’Empoli F.C. proponeva la presente istanza di arbitrato a fronte dell’illegittimità e della lesività delle determinazioni del Consiglio Federale e della Lega Nazionale Professionisti, per quanto di rispettiva competenza, nella parte in cui avrebbero illegittimamente iscritto al campionato di calcio di serie A 2004/2005 le società in epigrafe indicate, al cui posto l’istante avrebbe diritto di sostituirsi secondo la regola del c.d. “ripescaggio”.
*** * ***
Si costituiva la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) con memoria di costituzione e risposta depositata il 31.07.04 prot.n. 0907, eccependo in via preliminare l’incompetenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (Camera) a conoscere la controversia secondo la procedura del Regolamento ad hoc.
Secondo la difesa federale, invero, l’oggetto della controversia, secondo la prospettazione dell’istante Empoli, riguarderebbe solo in parte provvedimenti del Consiglio Federale di ammissione ai campionati di competenza delle società convenute. Infatti il Consiglio Federale si sarebbe espresso solo sui ricorsi delle società Reggina e Siena, mentre le altre società evocate dall’Empoli nel presente procedimento sarebbero state ammesse ai campionati direttamente dalle Leghe di appartenenza e dalla COVISOC.
Inoltre, la società Empoli non possiederebbe i requisiti soggettivi per avvalersi della clausola compromissoria da essa sottoscritta in sede di iscrizione al campionato.
Tale clausola, riguarderebbe, secondo la FIGC, la devoluzione alla Camera – secondo lo speciale rito previsto dal regolamento ad hoc” – di un’eventuale controversia che dovesse insorgere tra l’Empoli e la FIGC in ordine alla propria domanda di ammissione al campionato, non ad una controversia cha abbia ad oggetto l’ammissione o la non ammissione di altre società.
La FIGC ritiene, in altre parole che la società Empoli avrebbe dovuto accedere al rito ordinario previsto dal Regolamento della Camera.
La FIGC ha eccepito, altresì, l’inammissibilità della domanda di arbitrato, perché con
essa sarebbe stata introdotta un’azione di annullamento di tipo cumulativo, avente ad
oggetto una pluralità di provvedimenti (gli atti di iscrizione al campionato di serie A delle
società controinteressate) privi di qualsiasi reciproco collegamento procedimentale e -
come se ciò non bastasse- facenti capo a soggetti giuridici distinti versanti in situazioni
individuali totalmente eterogenee, come tali insuscettibili di reductio ad unitatem.
Secondo la FIGC, in altre parole, tra gli atti impugnati non sarebbe ravvisabile alcuna
connessione né oggettiva né -tanto meno- soggettiva. Il che impedirebbe che essi
potrebbero essere sindacati attraverso la proposizione di un unico gravame, che -
obliterando la specificità delle singole posizioni vagliate dagli organi preposti alla verifica
del possesso dei requisiti di ammissione e la conseguente autonomia del processo
istruttorio e delibativo riferibile a ciascuna domanda- pretenderebbe di far confluire
all’interno del medesimo procedimento (avente, oltre tutto, carattere arbitrale) una
pluralità di vertenze intercorrenti tra parti e su oggetti diversi. E ciò per la preminente
ragione che, nel contesto appena descritto, diventerebbe impossibile articolare un
petitum fondato sulla prospettazione di identiche questioni giuridiche, considerata
l’evidente peculiarità della situazione economico-finanziaria propria di ogni società
aspirante all’iscrizione e, quale logico corollario di questa premessa, l’indiscutibile
autonomia delle valutazioni contabili e giuridiche di volta in volta effettuate.
Tale eccezione si fonderebbe, inoltre, sul fatto che i provvedimenti gravati dalla società
Empoli non proverrebbero neanche dallo stesso soggetto, essendo alcuni imputabili al
Consiglio Federale (quelli relativi al Siena, ed alla Reggina) altri alla COVISOC (Chievo,
Brescia, Lazio, e Parma).
Dal che deriverebbero due ulteriori profili di parziale inammissibilità della domanda avversaria.
Il primo, consistente, nell’avere l’Empoli F.C, preteso di impugnare fra gli altri anche atti in nessun modo riferibili al Consiglio Federale (quelli relativi alle posizioni di S.S. Lazio, Parma F.C. e Brescia Calcio) e, il secondo, per avere fatto pervenire la domanda relativa a tali posizioni ben oltre il termine di due giorni fissato nel regolamento, decorrente, nel caso di specie, dal 19 luglio 2004, data in cui la COVISOC si è espressa sull’ammissione delle suddette società al campionato.
La difesa della FIGC eccepisce , altresì, il difetto di interesse ad agire in capo all’Empoli F.C. SpA che non supererebbe la prova di resistenza per i motivi esposti sub punto 5 pag. 5 della memoria di costituzione.
La difesa della FIGC controdeduce, inoltre con specifico riferimento alle singole iscrizioni al campionato di serie A contestate dall’Empoli, nel senso dell’infondatezza, come si esporrà nella parte in diritto.
della pretesa illegittimità dell’iscrizione al campionato delle altre società controinteressate, rilevando che una cosa sono i debiti nei confronti dell’Erario, una cosa i debiti nei confronti dei tesserati ed altra ancora quelli verso gli istituti previdenziali: quanto ai primi, le società indicate dalla ricorrente hanno tutte presentato -come era loro consentito fare- istanza di condono, ai sensi di legge e non accordi di dilazione: sicché le medesime non erano tenute a fornire alcuna garanzia accessoria. (cfr. C.U. n. 162/A); quanto, poi, ai crediti nei confronti dei tesserati, il loro assolvimento è stato certificato dalla LNP, mentre quelli nei confronti degli Enti previdenziali sono stati certificati dall’Enpals.
***
All’udienza del 9 agosto 2004 erano presenti alle ore 12,00 per l’Empoli Football Club SpA il Presidente Dott. Fabrizio Corsi, il Segretario Dott. Stefano Galisti, l’Avv. Alberto Maria Bruni, l’Avv. Gianni Assirelli ed il Consulente Tecnico Dott. Adriano Pancioni; per la Federazione Italiana Giuoco Calcio, l’Avv. Mario Gallavotti, l’Avv. Luigi Medugno, il Coordinatore Tecnico della CO.VI.SO.C. il Dott. Vittorio Maugeri ed il Segretario CO.VI.SO.C. Dott. Giuseppe Casamassima; per la S.S. Lazio SpA il Prof. Andrea Zoppini, l’Avv. Gian Michele Gentile e il Consulente Tecnico Dott. Sergio Sciabetta; per il F.C. Parma SpA gli Avv.ti Gabriele Spada, Umberto Tracanella e Antonio Lirosi in sostituzione dell’Avv. Giuseppe Maggioni; per la Reggina l’ Avv. Alberto Panuccio e dell’Avv. Giuseppe Panuccio e domiciliata presso lo studio di questi in Via P. Foti, 1 - 89100 Reggio Calabria Il Collegio dà atto della mancata costituzione della A.C. Siena e della A.C. Chievo Verona Srl e della mancata presenza della Lega Nazionale Professionisti.
Il Collegio dà atto della comunicazione inviata dall’Empoli F.C. SpA in data 5 agosto u.s., e protocollata nel registro di segreteria della Camera al n. 0941 del 05.08.04, con la quale dichiara di rinunciare all’istanza di arbitrato proposta nei confronti del Brescia
Calcio SpA e dell’accettazione di quest’ultima protocollata nel registro di segreteria della
Camera al n. 0999 del 09.08.04.
Si dà atto della presenza di tutti i Componenti del Collegio Arbitrale, del segretario e dei
C.T.U nominati dal collegio Dott. Mauro Cicchelli, Dott. Carlo Purificato, Dott. Fabio
Mieli, dottori Commercialisti - Revisori Contabili domiciliati in Roma, i primi due in via Salaria 292, ed il terzo in piazza Antonio Mancini 4, all’uopo nominati CTU dal Collegio Arbitrale per la controversia in epigrafe, con l’incarico di esaminare gli atti di causa e di rispondere ai chiarimenti richiesti loro dal collegio arbitrale sia in udienza che in camera di consiglio.
Si dà atto dell’intervento degli avv.ti Andrea Scuderi, Ruggero Stincardini e Andrea Galli
, che chiedono l’autorizzazione al collegio ad intervenire nel presente giudizio arbitrale , rispettivamente, nell’interesse delle società A.C. Perugia (Scuderi-Stincardini) e Piacenza F.C. s.p.a.(Galli).
Tutte le parti vengono chiamate contemporaneamente per la trattazione delle questioni pregiudiziali, compreso le richieste di intervento sopra indicate.
La FIGC si riporta alle eccezioni sub 1 e 2 della propria memoria difensiva del 31 luglio
2004.
A queste resiste la difesa dell’Empoli F.C. SpA, sostenendo in via principale che l’atto introduttivo è stato notificato alla FIGC tante volte quante sono le altre parti per cui sarebbe chiaro che si sono voluti incardinare sei distinti giudizi arbitrali e che sono stati pagati, altresì, i diritti amministrativi per tutti e sei i provvedimenti.
La FIGC, peraltro, si oppone agli interventi di A.C. Perugia SpA e Piacenza F.C. SpA, a suo modo di vedere inammissibili in quanto tardivi poichè le predette società potevano agire in via principale.
Il difensore della Reggina,aderisce alle eccezioni formulate dalla F.I.G.C. e si oppone alle istanze di intervento della A.C. Perugina Spa e del Piacenza F.C. spa.
Il difensore della S.S. Lazio SpA aderisce alle eccezioni formulate dalla FIGC e si oppone alle istanze di intervento della A.C. Perugia SpA e del Piacenza F.C. SpA
Il difensore del F.C. Parma Spa aderisce alle eccezioni formulate dalla FIGC e si oppone alle istanze di intervento della A.C. Perugia SpA e del Piacenza F.C. SpA
Il Collegio Arbitrale su tutte le predette questioni pregiudiziali, provvede come da separata ordinanza, di cui dà lettura in udienza, non autorizzando l’intervento nel giudizio arbitrale della società A.C. Perugia e Piacenza F.C. s.p.a. e respingendo le richieste di prova documentale e per testi proposta dall’Empoli F.C. SpA ritenendole superflue ai fini della decisione.
A questo punto le parti presenti, invitate- in ossequio all’ordinanza separata- a discutere separatamente le singole posizioni autonome , insistono nelle rispettive domande ed eccezioni e si riportano ai documenti già prodotti.
La discussione termina alle ore 17.30.
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Il Collegio ritiene l’infondatezza del ricorso dell’Empoli F.C. S.P.A.per le seguenti
MOTIVAZIONI
Preliminarmente il Collegio ritiene utile per la soluzione della controversia sottoposta in questa sede richiamare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di controversie sportive compromettibili in arbitrato.
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. del 2000, che istituisce, presso il medesimo ente pubblico rappresentativo di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, è stato approvato lo Statuto della F.I.G.C., che all’art.27 consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale.
Le regole della presente procedura arbitrale speciale - amministrata dalla stessa Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport – in materia di rilascio delle licenze UEFA e di iscrizione ai campionati professionistici del calcio, sono state approvate dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 30 aprile 2004 quale annesso al Regolamento della Camera. Tale Regolamento - approvato successivamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche ai sensi della legge 138/1992 - prevede che il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI.
Sempre nell’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, la legge 17 ottobre
2003, n. 280, nel devolvere la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive rilevanti per l’ordinamento statale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, allo stesso tempo, ha affermato espressamente che «in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive».
Per tutte queste ragioni, il Collegio riafferma che la presente procedura attivata dalla società ricorrente ha natura arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI, significando che le parti hanno peraltro già dato atto che la decisione arbitrale richiesta è irrevocabilmente riconosciuta come manifestazione della propria volontà e di conseguenza si sono impegnate a rispettarla.
Il Collegio rileva altresì il carattere “arbitrabile” della controversia dedotta nel presente arbitrato, che vede contrapposta una società di calcio professionistico (l’Ancona) ad una Federazione sportiva (la FIGC) in relazione al diniego da parte della seconda all’iscrizione della prima ad un campionato di calcio, conseguente alla verifica della insussistenza dei requisiti stabiliti dalla normativa federale per la iscrizione al campionato.
Il Collegio condivide integralmente a tal proposito le considerazioni svolte (in materia di affiliazione) da altro Collegio istituito in seno alla Camera, nel lodo deliberato il 27 luglio
2004 nei procedimenti promossi da A.C. Perugia S.p.A. c. FIGC e Parma A.C. S.p.A. Ritiene, infatti, il Collegio che la questione non possa essere risolta invocando l’automatica applicazione dei più restrittivi orientamenti tradizionalmente formulati con riguardo alle controversie di cui sia parte una pubblica amministrazione (anche se si assumesse di riconoscere tale natura alla FIGC, il che comunque, come più oltre rilevato, non appare possibile). Anche in quest’ultimo ordine di ipotesi, in verità, è possibile registrare negli ultimi anni una profonda evoluzione normativa e giurisprudenziale. Da tempo, si riconosce la compromettibilità in arbitrato delle controversie relative all’attività di diritto privato della pubblica amministrazione di naturale spettanza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Più di recente, la legge n. 205/2000 ha esplicitamente affermato la possibilità di risolvere in arbitrato rituale di diritto anche le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 6 comma 2). Dalle norme che facoltizzano la negoziazione del potere amministrativo attraverso la stipula di accordi procedimentali (art. 11 e 15, l. n. 241/1990) c’è poi chi addirittura trae la conclusione che anche l’interesse pubblico sia disponibile: pertanto, persino le controversie che contrappongono questo agli interessi legittimi dei privati sarebbero passibili di compromesso arbitrale. Dunque, anche con riguardo alle controversie di cui sia parte una pubblica amministrazione, si registra una chiara tendenza alla progressiva estensione delle ipotesi in cui è ammesso il ricorso all’arbitrato.
Ad avviso del Collegio, tale tendenza deve essere affermata in modo ancora più netto per le controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a una società affiliata, per tre ordini di ragioni.
In primo luogo, la Federazione costituisce un soggetto formalmente e sostanzialmente privato, non pubblico. Ciò risulta in modo inequivocabile dal decreto legislativo n.
242/1999, successivamente modificato e integrato dal d.lgs. n. 15/2004, secondo cui le Federazioni sportive nazionali sono persone giuridiche di diritto privato. Permane, è vero, una loro dimensione pubblicistica, ma questa si appunta esclusivamente su specifici segmenti dell’attività, la cui individuazione è rimessa allo Statuto del CONI. Anche a voler ammettere che le vicende controverse involgano lo svolgimento di uno dei profili a rilevanza pubblicistica dell’attività delle Federazioni sportive nazionali, il Collegio non ritiene che se ne possano trarre le conseguenze prima indicate in termini di qualificazione delle situazioni giuridiche soggettive e di limiti alla deducibilità in arbitrato delle stesse. In questo ordine di idee si pone ora il nuovo art. 22 comma 2 dello Statuto del C.O.N.I. ove si afferma che “nell’esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del C.O.N.I. ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza”. Tuttavia, si chiarisce
espressamente che “la valenza pubblicistica dell’attività non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse”. Ciò vale anche nel caso di specie, dove i poteri della Federazione di cui si discute nella presente controversia non sono certo riconducibili al paradigma tipico della discrezionalità amministrativa, ma si presentano in termini rigorosamente vincolati. È dunque opinione del Collegio che rispetto agli atti in questione, al ricorrere dei requisiti previsti, le società sportive abbiano un diritto soggettivo all’emanazione dell’atto (di iscrizione) positivo o negativo.
In secondo luogo, le controversie in esame non involgono i rapporti tra soggetti giuridici reciprocamente estranei, l’uno, la Federazione, titolare di una situazione di potere, e gli altri, le società sportive, destinatarie passive del corretto esercizio di tale potere. La Federazione, infatti, è l’associazione (privata) di tali società, con la conseguenza che tra l’una e le altre si controverte semplicemente della corretta esecuzione del contratto associativo ed al godimento di diritti ad esso relativi e non in relazione all’irrogazione di una sanzione amministrativa.
Di conseguenza, la valutazione della compromettibilità in arbitrato delle controversie deve essere svolta con categorie privatistiche, non pubblicistiche. Anche in questa diversa prospettiva è possibile rilevare un deciso favor dell’ordinamento per l’estensione del ricorso all’istituto arbitrale. Si pensi alla recente riforma del diritto societario, ove già la legge delega apriva la strada all’inserimento negli statuti di clausole compromissorie aventi anche ad oggetto questioni che non possono formare oggetto di transazione, in deroga agli art. 806 e 808 c.p.c. Quindi l’art. 3 del decreto legislativo n. 5/2003 ha espressamente previsto la deferibilità in arbitrato delle impugnative relative alle delibere assembleari e consiliari.
In una logica non dissimile va dunque apprezzata l’ampia previsione contenuta negli statuti delle Federazioni sportive, sulla base della norma facoltizzante contenuta nell’art.
12 dello Statuto del CONI del 2000. L’art. 27 dello Statuto della FIGC, in particolare, consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale: nessun riferimento è fatto ad altri limiti derivanti dalla natura dei poteri esercitati o delle situazioni giuridiche soggettive azionate.
In terzo luogo, solidi argomenti in favore della conferma della arbitrabilità della controversia derivano dalla configurazione particolarmente ampia che la clausola arbitrale riveste nell’ambito dell’ordinamento sportivo e della legislazione statale in materia di sport. Innanzi tutto, è bene ricordare che, nell’ambito dell’ordinamento sportivo internazionale, al quale deve necessariamente uniformarsi quello nazionale, da anni opera un Tribunale arbitrale dello sport, cui sono devolute, tra le altre, proprio alcune di quelle controversie, che, inquadrate nelle categorie giuridiche nazionali, sono
espressione del potere pubblicistico delle federazioni (in primis le sanzioni in materia di doping).
Ma, per venire alla legislazione statale in materia di sport, decisiva appare la l. 17 ottobre
2003 n. 280. La legge, innanzi tutto, introduce una speciale riserva in favore della giustizia endoassociativa per tutte le questioni rilevanti esclusivamente per l’ordinamento sportivo. La legge, inoltre, devolve la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive rilevanti per l’ordinamento statale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Allo stesso tempo, però, la legge, come già ricordato, afferma espressamente che in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive. L’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, dunque, appare in questo settore persino più ampio di quello previsto dall’art. 6 della legge n. 205 del 2000, travalicando la sfera dei diritti soggettivi e aprendo la strada anche all’arbitrato irrituale.
Per tutte queste ragioni, il Collegio ritiene dunque di potersi validamente pronunciare su tutte le questioni attinenti direttamente o indirettamente alla iscrizione di una società sportiva ad un campionato di calcio professionistico.
In ordine alle questioni sollevate con il ricorso, il Collegio decide come segue.
Interesse ad agire dell’Empoli F.C.
1a In ordine all’eccepito interesse ad agire della parte attrice quale società
“controinteressata” ai provvedimenti di ammissione o meno di società consorelle al campionato di calcio, si osserva che la Corte Federale con decisione n. 4 C.F. del
21.07.2004, su istanza dell’ Empoli Football Club. S.p.a. , ha ritenuto che il punto IV , ultimo capoverso (ricorsi), della determinazione del C.F. della F.I.G.C. di cui al C.U. n.
167/A del 30 aprile 2004, vada interpretato nel senso che le società controinteressate hanno comunque la possibilità di impugnare davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport del Coni i predetti provvedimenti di ammissione da parte delle società controinteressate .
Sussistono, d’altronde, le condizioni di ammissibilità alla proposta impugnativa ai sensi del combinato disposto degli art.1, 1 comma, e 2, 1comma, del Regolamento ad hoc
All’art. 1, primo comma, è , invero disposto che “Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la risoluzione mediante arbitrato delle controversie........b) all’iscrizione dei club ai campionati nazionali di calcio professionistico.
L’art. 2, primo comma stabilisce poi che la procedura di arbitrato disciplinata nel presente regolamento si basa........b) sulla clausola compromissoria sottoscritta dalla società nella
domanda di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico e si applica per la risoluzione di ogni controversia, di qualsiasi natura, che insorga tra una società e la Federazione ovvero tra una società ed altra società ed avente ad oggetto la concessione, il diniego o la revoca da parte della Federazione della iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico.
In buona sostanza, come del resto recentemente affermato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato (lodo 21/7/2004 S.S. Calcio Napoli S.p.A. - F.I.G.C.), il regolamento indicato in epigrafe, cui fa riferimento l’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., pone due condizioni di ammissibilità:
- la controversia deve essere relativa all’iscrizione ad un campionato di calcio professionistico e nella fattispecie non vi è dubbio alcuno che la presente istanza di arbitrato ha ad oggetto le iscrizioni (illegittime) di alcune società al prossimo campionato di calcio di serie A;
- la controversia deve basarsi sulla clausola compromissoria sottoscritta dalla società di calcio professionistico affiliata alla F.I.G.C. nella domanda di iscrizione al campionato nazionale di calcio e nella fattispecie non vi è dubbio alcuno che la clausola compromissoria sottoscritta dall’Empoli F.C. nella propria istanza di ammissione al campionato (doc. n. 7), ripetitiva della disposizione di cui al punto IV del C.U. 30/4/2004 n. 167/A, deve essere interpretata, come chiarito dalla Corte Federale con la propria decisione 21/7/2004 n. 4/CF (doc. n. 8), nel senso che le società “controinteressate” (come l’Empoli F.C. nei confronti delle altrui iscrizioni) hanno comunque la possibilità di impugnare davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato i provvedimenti di ammissione di altre società.
1b Ritiene il Collegio sussistere la legittimazione ala presente impugnativa da parte dell’Empoli F.C., anche avuto riguardo alla cd. prova di resistenza del ricorso pure in relazione a ciascuna delle iscrizioni societarie contestate, atteso che il diritto al ripescaggio ed alla conseguente iscrizione al campionato di serie A della parte istante sussiste ed è incontestato in relazione all’utilità concreta che ne riceve parte istante anche da ciascuna singola contestata iscrizione. Diversamente opinando si arriverebbe a far coincidere l’interesse ad agire con la fondatezza della domanda.
1) Merito
Posizione dell’Empoli quanto all’illegittima iscrizione della Società Sportiva Lazio
S.p.A. al campionato di calcio di serie A 2004/2005.
“ A quanto è dato sapere, in relazione al requisito dell’assenza di debiti nei confronti dell’Erario per i rapporti scaduti al 30/6/2003 relativi a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, il punto 1.5 dell’allegato B del C.U. 30/4/2004 n.
162/A come recepito dalla L.N.P. con circolare n. 19/2004 stabilisce che gli stessi debiti
non rilevano allorquando siano stati fatti oggetto di accordi di dilazione o rateizzazione ovvero di contenzioso non temerario.
Al riguardo è da osservare che… la S.S. Lazio….. hanno ritenuto di comprovare l’assenza dei sopraddetti debiti mediante il deposito delle rispettive istanze di condono fiscale con la ricevuta di pagamento della prima rata dei relativi oneri (ad eccezione della S.S. Lazio). Ciò peraltro non può considerarsi sufficiente giacché tali istanze di condono fiscale, se da una parte addirittura conclamano la sussistenza di debiti nei confronti dell’Erario scaduti al 30/6/2003, dall’altra parte non sono idonee a sostituire e/o integrare quegli accordi di dilazione o di rateizzazione ammessi dal richiamato punto 1.5 dell’allegato B al C.U. 30/4/2004 n. 162/A.
Infatti è agevole rilevare che mentre la mera istanza di condono fiscale lascia impregiudicata all’Erario la facoltà di verificarne ed eventualmente negarne i presupposti, ovvero di pronunciarne la decadenza d’ufficio con effetti automatici e retroattivi, in caso di inadempienza, con consequenziale immediata perdita del beneficio della rateizzazione, al contrario, gli accordi di dilazione o di rateizzazione intervenuti con lo stesso Erario presuppongono invece la già intervenuta positiva verifica dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria delle società a tener fede nel tempo alle obbligazioni assunte con gli stessi accordi.
Aggiungasi che, sempre ai fini dell’iscrizione al prossimo campionato di serie A, gli accordi di dilazione o di rateizzazione dovevano essere indefettibilmente accompagnati:
a) dalla prova documentale dell’avvenuto integrale pagamento degli emolumenti dei tesserati maturati al 31/1/2004;
b) da fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del puntuale pagamento, entro il
31/12/2004, delle mensilità successive al 31/1/2004.
Documenti questi che non risultano rinvenibili, a quanto è risultato dalla odierna verifica presso gli uffici della F.I.G.C. da parte degli incaricati dell’Empoli F.C., nei fascicoli contenenti la documentazione per l’iscrizione al prossimo campionato di calcio di serie A delle società A.C. Siena, Reggina Calcio, S.S. Lazio, A.C. ChievoVerona e Brescia Calcio; con conseguente loro illegittima iscrizione.
Per quanto poi attiene specificamente alla S.S. Lazio S.p.A., dalle notizie che si sono apprese dalla stampa, con riserva di ampiamente dedurre e richiedere all’esito dell’istruttoria, risulta un’ulteriore circostanza a comprova della illegittima sua iscrizione al prossimo campionato di calcio di Serie A e cioè l’omesso pagamento della prima delle rate in cui sono stati suddivisi gli oneri derivanti dal condono fiscale, scaduta il
12.7.2004 per oltre 20.000.000 (ventimilioni) di Euro, che determina l’ulteriore e più grave inadempienza della società.” . Così l’atto introduttivo dell’istanza di arbitrato promosso dall’Empoli FC spa.
Posizione della FIGC
La difesa federale rileva l’infondatezza della domanda poiché la società Lazio SS avrebbe provveduto a sanare la propria posizione relativa alla copertura de parametri nei termini previsti all’uopo.
Della pretesa illegittimità dell’iscrizione al campionato della soc.Lazio SS, come di altre società controinteressate, rileva la difesa federale che una cosa sono i debiti nei confronti dell’Erario, una cosa i debiti nei confronti dei tesserati ed altra ancora quelli verso gli istituti previdenziali: quanto ai primi, le società indicate dalla ricorrente hanno tutte presentato -come era loro consentito fare- istanza di condono, ai sensi di legge e non accordi di dilazione: sicché le medesime non erano tenute a fornire alcuna garanzia accessoria. (cfr. C.U. n. 162/A); quanto, poi, ai crediti nei confronti dei tesserati, il loro assolvimento è stato certificato dalla LNP, mentre quelli nei confronti degli Enti previdenziali sono stati certificati dall’Enpals.
Decisione del Collegio
Le eccezioni formulate dalla società Empoli F.C. nei confronti della Lazio SS risultano, in particolare, di tipo generico e cumulativo con le altre squadre consorelle convenute senza delle specificità documentali ed in ogni caso non provate dalla parte attrice.
- Detti rilievi attengono sostanzialmente a situazioni debitorie tributarie pregresse sanate con adesione al condono fiscale, la cui istanza corredata dalla prima rata sarebbe stata depositata dalla Lazio SS a riprova della inesistenza di debiti fiscali per avvenuta estinzione. Invero, contrariamente all’assunto dell’Empoli risulta che la lazio SS ha inviato la domanda di condono il 25 marzo 2004 in ordine alla estinzione delle liti potenziali di cui all’art. 15 L. 289/2002 e relativamente alla definizioni degli omessi o ritardati versamenti di imposte o ritenute ex art. 9/bi L.
289/02.
- Con D.M. 8 aprile 2004 all’art.1, comma 2, lett.e) sono stati determinati rispettivamente al 20 luglio 2004 ed al 18 ottobre 2004 i termini per il versamento della prima e della seconda rata. Il termine per il versamento della terza rata è stato rideterminato al 27 dicembre2004 dall’art.1, comma 2 lett f) del D.M.8 aprile
2004 citato.
Si rileva che la predetta documentazione è stata depositata dalla Lazio SS nei termini previsti dalla normativa Federale.
Invero, l’adesione al condono fiscale, in ordine alle varie fattispecie estintive richieste dal Chievo Verona , ut supra indicate, concretizza tutti casi di definitività fiscale, risultando, di fatto, la posizione di offerta agevolativa del Fisco, (stabilita per Legge e sotto specifica ratio), ricettizia ed irretrattabile, già con il pagamento della prima rata edittale.
La definizione del condono tombale ex art. 9 L. 289/2002, infatti, rende definitiva la liquidazione dell’imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni ed agevolazioni indicate dal contribuente od all’applicabilità di esclusioni.
L’art. 9/bis L. 289/02 in tema di definizione di ritardati od omessi versamenti, da parte sua, consente l’estinzione del pregresso debito tributario sulla base di una riduzione edittale del carico fiscale.
L’art 15 L. 289/02 relativa alla definizione delle c.d. liti potenziali di accertamento, comporta l’effetto di ridefinire forfettariamente e quindi, su minori basi imponibili, le annualità d’imposta già accertate dal Fisco
L’adesione al condono, quindi, produce l’effetto giuridico di estinguere i debiti fiscali pregressi (scaduti al 30.06.2003 – termine di condizione per l’iscrizione al campionato), determinando, altresì una novazione dell’obbligazione tributaria che trae origine dallo stesso momento della domanda di condono , attesa la sua ricettività.
In caso di carenza dei presupposti fiscali da condono essi dovranno essere contestati e provati unicamente dal Fisco e troveranno la loro definizione nell’ambito dell’esclusività del processo tributario.
Dall’analisi del modello presentato in data 25.3.2004, emerge che la S.S. Lazio S.p.a., compilando il quadro C del modello di dichiarazione, risulta aver aderito alla definizione ex art. 9 L. 289/2002 (c.d. condono tombale), limitatamente al settore impositivo delle imposte indirette (I.V.A.) così come previsto dall’articolo 9 della citata Legge, che espressamente stabilisce che “I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo presentano una dichiarazione …anche separatamente, per l’imposta sul valore aggiunto”.
Dall’analisi del modello emerge, inoltre, che, barrando la casella “anno 2002” posta sul frontespizio del modello nel rigo “Tipo di dichiarazione”, la S.S. Lazio Spa ha provveduto alla definizione del periodo amministravo “anno 2002”.
In merito a tale condono, l’art. 9 comma 9 espressamente prevede che “La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni…”
Al comma 12 del medesimo articolo è previsto che “Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo eccedano complessivamente … la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 20 luglio 2004 ed il 18 ottobre 2004 ”, e che l’omesso versamento delle predette rate “…non determina
l'inefficacia della integrazione” allorquando, per il recupero delle somme non corrisposte alle date, si rende applicabile, in genere, una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate.
In conclusione in merito a tale istituto definitorio, il collegio rileva che la presentazione
dell’apposito modello della dichiarazione di condono ex art. 9 L. 289/2002 (e successive
modifiche), ed il versamento della prima rata, avvenuto a mezzo di delega di pagamento
F24, perfezionano l’adesione alla sanatoria.
Con il modello di dichiarazione presentata in data 25.3.2004 (protocollo n.
04032516431516297 – 000001), la S.S. Lazio S.p.a. si è avvalsa anche dell’istituto definitorio previsto dall’art. 9 bis della 289/2002 (statuizione inserita dall’art. 5-bis comma
1, lettera d), D.L. 24 dicembre 2002 n. 282 convertito con modificazioni con L. 21 febbraio 2003 n. 27 ed in vigore dal 23 febbraio 2003). Tale definizione consente, a coloro che aderiscono, di regolarizzare i ritardati od omessi versamenti beneficiando della disapplicazione delle sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lvo 471/1997.
Al riguardo si sottolinea che la S.S. Lazio Spa, compilando opportunamente il quadro E del modello, ha provveduto a dichiarare di voler definire i seguenti omessi versamenti relativi, sostanzialmente, alla mancata corresponsione dell’Iva mensile, nonché dell’omesso versamento di alcune tipologie di ritenute tra cui quelle su redditi di lavoro autonomo, ovvero redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e su provvigioni per rapporti di commissione di agenzia e mediazione.
Nella tabella successiva viene riportato il dettaglio del quadro E del modello di dichiarazione in cui sono indicati i dati relativi:
˜ all’annualità cui l’obbligazione tributaria si riferisce;
˜ al mese di riferimento;
˜ al codice tributo con il quale doveva essere effettuato il versamento;
˜ alla descrizione della causale del codice tributo. Tale informazione è stata aggiunta dagli scriventi non essendo prevista nell’apposito quadro E ma da ritenersi, in tale sede, opportuna per una completa informazione;
˜ all’ammontare dell’imposta o della ritenuta omessa;
˜ agli interessi.
(OMISSIS - TABELLA QUADRO E “DEFINIZIONE OMESSI VERSAMENTI” Art. 9 - bis della Legge n. 289/2002 e successive modificazioni – PRESENTE NEL LODO ARBITRALE PUBBLICATO SUL SITO WWW.CONI.IT)
Come precedentemente detto l’art. 9 bis della L. 289/2002 consente di definire, tra l’altro gli omessi versamenti beneficiando della disapplicazione delle sanzioni previste dall’art.
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471. Per avvalersi delle disposizioni agevolative, i soggetti interessati sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione integrativa telematica, indicando in un apposito prospetto (nella fattispecie il quadro E del modello presentato in data 25.3.2004) le imposte o le ritenute dovute. L’art. 9 bis comma 1 prevede che “… se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono … la somma di 6.000 euro, … gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003, possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 20 luglio 2004, il 18 ottobre 2004 e il 27 dicembre 2004…”
In conclusione in merito a tale istituto definitorio, il collegio ribadisce che la
presentazione dell’apposito modello della dichiarazione di condono ex art. 9 bis L.
289/2002 (e successive modifiche), ed il versamento della prima rata, avvenuto a mezzo
di delega di pagamento F24, rende efficace, alla data di rilevamento dei parametri di cui
all’allegato B del C.U. n. 162/A, l’adesione all’istituto definitorio di cui al citato art. 9 bis.
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Il Collegio per questi motivi reputa legittimi gli atti impugnati e prive di fondamento le censure avanzate dall’EMPOLI FC S.p.A..
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di assistenza legale sopportate da ciascuna delle parti nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:
-rigetta il ricorso perché infondato;
-liquida le spese di onorario del Collegio Arbitrale come da separata ordinanza del
09.08.04;
-spese compensate.
Così deciso in Roma il 09.08.04 nella conferenza personale degli arbitri e con voti unanimi.
F.to Dott. Salvatore CIRIGNOTTA
F.to Avv. Guido CECINELLI
F.to Avv. Mario Antonio SCINO