CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 24/8/2004 TRA A.S. VITERBO CALCIO S.r.l e FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (“FIGC”)

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 24/8/2004 TRA A.S. VITERBO CALCIO S.r.l e FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (“FIGC”) C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Enrico Ingrillì in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento per le controversie relative all’iscrizione ai campionati di calcio professionistico (Regolamento) Avv. Guido Cecinelli in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento Prof. Avv. Massimo Zaccheo in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento nel procedimento di Arbitrato promosso da: A.S. VITERBO CALCIO S.r.l., con sede in Viterbo, via L. Einaudi n. 8, in persona del proprio legale rappresentate Dott. Mauro Baraldi, rappresentata, assistita e difesa dall’Avv. Ruggero Stincardini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia via Martiri dei Lager n. 92/A - attrice - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Po n.9 - convenuta - **** Letti i quesiti conclusivamente formulati dalle parti, esaminate le conclusioni delle stesse, esaminati gli atti e documenti del giudizio, valutate le istanze istruttorie, rilevato che a norma di Regolamento non sono intervenuti nel presente procedimento arbitrale né la Lega Professionisti serie C, né altri soggetti eventualmente controinteressati ovvero sodalizi sportivi portatori di interessi eventuali e diretti nella controversia, ritualmente avvisati giusta Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n°85/A del 16 agosto 2004, considerato che la F.I.G.C. e la Lega Professionisti serie C per la stagione sportiva 2004/2005 hanno predisposto una specifica domanda di iscrizione ai campionati di competenza, nella quale sono contenute le clausole compromissorie, richiamate altresì dalla legge 280/2003 ed in particolare viene chiesto alle società affiliate di rinunziare “espressamente a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria e/o alla Giustizia Amministrava. ….. omissis ….Con la presentazione della presente domanda di ammissione al Campionato la sottoscritta società, in conformità a quanto previsto dall’art.3 I comma della legge 280/2003, nonché in ragione della propria appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli conseguentemente assunti con la costituzione del rapporto di affiliazione, si obbliga a definire qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’esito della presente domanda con i soli rimedi previsti dal Capo IV del C.U.n°167/A del 30.4.2004 emesso dalla F.I.G.C., con particolare riferimento alla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI a decidere qualsiasi controversia relativa ai provvedimenti del Consiglio federale di non ammissione al campionato di competenza. …. Omissis. Per approvazione specifica di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., della clausola compromissoria di cui all’art.27 dello Statuto federale e del connesso art.47 del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C., degli accordi collettivi in materia, nonché della competenza esclusiva della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport a decidere ogni controversia relativa ai provvedimenti del Consiglio federale di non ammissione al Campionato di competenza”, ha emesso il seguente LODO ARBITRALE **** SVOLGIMENTO DEI FATTI In data 28 luglio 2004, veniva costituita la nuova società calcistica AS Viterbo Calcio S.r.l. (d’ora in poi, per brevità, Viterbo), con lo scopo di richiedere l’assegnazione del titolo sportivo già della società Viterbese, società che aveva acquisito il diritto a partecipare al Campionato di serie C1, per la stagione 2004 – 05. In data 29 luglio 2004, il Viterbo presentava alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in poi, per brevità, F.I.G.C.), domanda di affiliazione, nonché l’istanza di cui all’art. 52, VI comma, delle Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in poi, per brevità, NOIF), con la richiesta di ammissione al campionato di serie C2, per la stagione 2004 – 05. La procedura di cui sopra, veniva incardinata sulla base dell’art. 52 NOIF, il c.d. “Lodo Petrucci”. In data 30 luglio 2004, la F.I.G.C. comunicava alla società Viterbo che la Commissione Speciale di cui all’art. 52, VI comma del NOIF, aveva determinato in € 400.000,00 la tassa straordinaria di iscrizione, indicando quale termine per il pagamento, la data del 3 agosto 2004. In data 3 agosto 2004, fermo restando le contestazioni sul quantum della tassa speciale d’iscrizione, la società Viterbo depositava la somma complessiva di € 50.000,00, dichiarandosi disponibile, in ogni caso, a garantire mediante apposita fideiussione, il pagamento dell’importo restante. La società Viterbo, in ogni caso, contestava la debenza della tassa straordinaria di iscrizione, sia sull’an, che sul quantum. In particolare, il Viterbo contestava l’applicazione dei criteri di determinazione della tassa straordinaria di iscrizione, come specificati dall’art. 52, VI comma, del NOIF. In data 12 agosto 2004, con il C.U. n. 68/A della FIGC, veniva disposto di non accogliere l’istanza ex art. 52, VI comma del NOIF, di attribuzione del titolo sportivo di serie C2, presentata dalla società Viterbo Calcio. Le conclusioni del Viterbo La società Viterbo, pertanto, proponeva l’istanza di arbitrato, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare l’illegittimità e/o la nullità e/o l’inefficacia dell’art. 52,6 NOIF, nella parte in cui impone una tassa straordinaria di iscrizione a carico delle società richiedenti l’ammissione in forza del c.d. Lodo Petrucci, e comunque nella parte in cui non prevede che essa tassa possa essere sostituita da idonea garanzia, ovvero versata all’esito dell’accoglimento dell’istanza; b) accertare l’illegittimità e/o la nullità e/o l’inefficacia e/o l’ingiustizia della delibera della Commissione Speciale di cui all’art. 52/6 del NOIF con la quale è stata quantificata in €/400.000,00 la tassa straordinaria per la società Viterbo; e per l’effetto c) annullare il C.U. FIGC n. 68/A pubblicato in data 12 agosto 2004, con cui veniva deliberato di “non accogliere l’istanza ex art. 52/6 noif di attribuzione del titolo sportivo di serie C2 presentata dalla società AS Viterbo Calcio S.r.l.; d) annullare il C.U. FIGC n. 78/A, pubblicato in data 12 agosto 2004, nella parte in cui è deliberata l’integrazione dell’organico di C2 2004/2005 alla società ripescata a seguito della mancata ammissione dell’AS Viterbo calcio S.r.l.; e) annullare ogni altro provvedimento della FIGC, e/o di suoi singoli Organi interni, e/o delle Leghe affilliate, direttamente e/o indirettamente connesso, e/o presupposto, e/o concorrente, e/o conseguente ai CCUU 68/A e 78/A, ivi compresi per quanto occorra quelli attinenti la formazione degli organici e dei calendari dei campionati e delle altre competizioni sportive; e per l’effetto f) (principalmente) ordinare alla FIGC, e/o ai suoi organismi interni e/o Leghe affilliate, di attribuire il titolo sportivo di serie C2 alla soc. Viterbo a norma dell’art. 52/6 noif, e di iscriverla al campionato di serie C2 2004/2005, con esenzione dal versamento di qualsivoglia tassa straordinaria; g) (in subordine) ordinare alla FIGC, e/o ai suoi organismi interni e/o Leghe affiliate, di attribuire il titolo sportivo di serie C2 alla soc. Viterbo, a norma dell’art. 52/6 noif, e di iscriverla al campionato di serie C2 2004/2005, con versamento della tassa straordinaria di € 50.000,00; h) (in ulteriore subordine) determinare l’equo ammontare della tassa straordinaria di iscrizione, nonché determinare il termine entro il quale la soc. Viterbo possa dilazionare il pagamento e/o sostituirlo con idonea garanzia, e per l’effetto ordinare alla FIGC, e/o ai suoi organismi interni e/o Leghe affiliate, di attribuire il titolo sportivo di serie C2 alla soc. Viterbo a norma dell’art. 52/6 noif, e di iscriverla al campionato di serie C2 2004/2005; i) (in denegata subordine) determinare il termine ritenuto di giustizia entro il quale la soc. Viterbo possa dilazionare il pagamento della tassa straordinaria di € 400.000,00 e/o riconoscere il diritto della soc. Viterbo di sostituirla con idonea garanzia, e per l’effetto ordinare alla FIGC, e/o ai suoi organismi interni e/o Leghe affiliate, di attribuire il titolo sportivo alla soc. Viterbo a norma dell’art. 52/6 noif, e di iscriverla immediatamente al campionato di serie C2 2004/2005; j) pronunciare ogni e qualsivoglia altro provvedimento utile agli effetti di quanto domandato e/o dare attuazione alla decisione arbitrale; k) condannare parte convenuta al pagamento delle spese del procedimento arbitrale e dei compensi degli arbitri e degli altri Organi della Camera nonché a rifondere alla parte attrice ogni spesa sostenuta per la propria assistenza legale e per il presente procedimento, e dei diritti amministrativi versati alla CCA”. In particolare, il Viterbo sosteneva che la finalità del “Lodo Petrucci” era di consentire che importanti realtà cittadine siano improvvisamente e del tutto private della partecipazioni ai campionati professionistici nazionali, a causa delle disavventure economiche della società che fino ad allora l’avevano rappresentate. Il Viterbo sosteneva, altresì, considerate le finalità del “Lodo Petrucci”, l’illegittimità della sottoposizione dell’iscrizione ai campionati al pagamento di una tassa straordinaria. A maggior ragione se considerato che tale tassa è determinata per un ammontare che, in relazione al bacino d’utenza, ed in particolare in riferimento ai brevissimi tempi a disposizione, rende praticamente impossibile il suo reperimento. **** Le conclusioni della F.I.G.C. In data 19 agosto 2004, la FIGC si costituiva in giudizio nel procedimento arbitrale, chiedendo il rigetto del ricorso della società Viterbo. In particolare, la F.I.G.C. rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ecc.ma Camera Arbitrale adita dichiarare l’inammissibilità dell’istanza di arbitrato del Viterbo, o in via subordinata, rigettare nel merito le domande del Viterbo perché del tutto infondate sulla base della normativa applicabile e comunque sfornita di prova. Con condanna del Viterbo al pagamento delle spese e degli onorari di arbitrato, ed alla rifusione alla FIGC dei diritti amministrativi corrisposti alla Camera e delle spese, dei diritti e degli onorari per la difesa in giudizio”. In particolare, la F.I.G.C. sosteneva: in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, in quanto il Viterbo chiedeva alla Camera di accertare l’illegittimità delle norme introdotte dal “Lodo Petrucci”, che concerne invece la diversa fattispecie dell’attribuzione di un titolo sportivo in presenza di condizioni particolari; nel merito, l’infondatezza del ricorso, stante il mancato rispetto dell’art. 52, VI comma, NOIF. **** Pertanto, sulla base della normativa e del regolamento della Camera di Conciliazione, veniva istituito il Collegio Arbitrale, composto dall’avv. Enrico Ingrillì, nella qualità di Presidente, e dall’avv. Guido Cecinelli e dal Prof. Avv. Massimo Zaccheo. All’udienza avanti al Collegio Arbitrale, tenutasi in data 24 agosto 2004, oltre alle parti erano presenti, per il ricorrente, il Sindaco della Città di Viterbo, nonché il Presidente della stessa Provincia. Il tentativo di conciliazione, esperito dal Collegio Arbitrale, dava esito negativo. All’esito finale della discussione della controversia, il Collegio Arbitrale si riservava la decisione. La società Viterbo, in particolare, sosteneva che la ratio del c.d. Lodo Petrucci, trasfuso nell’art. 52 del NOIF, VI comma, era quello di consentire ad importanti realtà cittadine italiane, che siano improvvisamente private della partecipazione ai campionati calcistici professionistici, di proseguire la partecipazione alle suddette manifestazioni sportive. La ratio della norma, dunque, come sostenuto dalla ricorrente, si scontrava con l’ingiusta sottoposizione al versamento di una tassa di iscrizione straordinaria. Tassa straordinaria di iscrizione vigorosamente contestata, sia sull’an che sul quantum, dalla società Viterbo, soprattutto per quanto riguarda l’applicazione dei crtieri determinati dall’art. 52, VI comma, NOIF, per la relativa quantificazione. In ogni caso, in via subordinata, fermo restando l’asserita illegittimità della tassa di iscrizione straordinaria, la società Viterbo sosteneva che la sua quantificazione doveva rigorosamente essere contenuta nell’ambito di un quantum che fosse equamente riferito alla possibilità di risorse economiche della realtà a cui si riferisce, e, comunque, determinato in un ammontare effettivamente reperibile nei brevissimi tempi a disposizione, previsti per la regolarizzazione delle iscrizioni ai campionati calcistici professionistici. Per contro, la F.I.G.C. sosteneva la piena legittimità della tassa di iscrizione speciale, prevista dal c.d. Lodo Petrucci, in quanto si affermava (cfr. pag. 3 e 4 della memoria di costituzione della F.I.G.C.) che “nell’ambito del diritto costituzionalmente garantito di autonomia ed autodeterminazione di un’associazione di diritto privato quale la FIGC le regole di cui al Lodo Petrucci rappresentano norme di organizzazione / funzionamento endoassociative che tutti i soggetti che volontariamente hanno deciso di aderire all’associazione sono tenuti a rispettare”. **** MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente il Collegio ritiene utile, per la soluzione della controversia sottoposta in questa sede, richiamare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di controversie sportive compromettibili in arbitrato. Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del CONI del 2000, che istituisce, presso il medesimo ente pubblico rappresentativo di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, è stato approvato lo Statuto della FIGC, che all’art. 27 consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale. Le regole della presente procedura arbitrale speciale – amministrata dalla stessa Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport – in materia di licenze UEFA e di iscrizione ai campionati professionistici del calcio, sono state approvate dal Consiglio nazionale del CONI nella riunione del 30 aprile 2004, quale annesso al regolamento della camera. Tale regolamento – approvato successivamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche ai sensi della L. n. 138 del 1992 – prevede che il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI. Sempre nell’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, la legge 17 ottobre 2003 n. 280, nel devolvere la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni Sportive rilevanti per l’ordinamento statale, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, allo stesso tempo, ha affermato espressamente che <>. Per tutte queste ragioni, il Collegio riafferma che la presente procedura attivata dalla società ricorrente ha natura arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della camera o del CONI, significando che le parti hanno peraltro già dato atto che la decisione arbitrale richiesta è irrevocabilmente riconosciuta come manifestazione della propria volontà e di conseguenza si sono impegnate a rispettarla. La F.I.G.C. e la Lega Professionisti serie C per la stagione sportiva 2004/2005 hanno predisposto una specifica domanda di iscrizione ai campionati di competenza, nella quale sono contenute le clausole compromissorie richiamate dalla citata legge 280/2003 ed in particolare viene chiesto alle società affiliate di rinunziare “espressamente a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria e/o alla Giustizia Amministrava. ….. omissis ….Con la presentazione della presente domanda di ammissione al Campionato la sottoscritta società, in conformità a quanto previsto dall’art.3 I comma della legge 280/2003, nonché in ragione della propria appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli conseguentemente assunti con la costituzione del rapporto di affiliazione, si obbliga a definire qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’esito della presente domanda con i soli rimedi previsti dal Capo IV del C.U.n°167/A del 30.4.2004 emesso dalla F.I.G.C., con particolare riferimento alla competenza della camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI a decidere qualsiasi controversia relativa ai provvedimenti del Consiglio federale di non ammissione al campionato di competenza. …. Omissis Per approvazione specifica di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., della clausola compromissoria di cui all’art.27 dello Statuto federale e del connesso art.47 del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C., degli accordi collettivi in materia, nonché della competenza esclusiva della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport a decidere ogni controversia relativa ai provvedimenti del Consiglio federale di non ammissione al Campionato di competenza”. Il Collegio deve rilevare, altresì, il carattere arbitrale della controversia, che vede contrapposta una società, la quale chiede l’inserimento nei quadri professionistici, ad una Federazione Sportiva, in relazione al diniego da parte della seconda, dell’iscrizione ai campionati di calcio professionistici. Il Collegio, quindi, ritiene che la questione non possa essere risolta invocando l’automatica applicazione dei più restrittivi orientamenti tradizionalmente formulati con riguardo alle controversie di cui sia parte una pubblica amministrazione (ammesso e non concesso che si possa riconoscere alla F.I.G.C. tale qualifica). Anche in quest’ultimo caso, in verità, è possibile registrare negli ultimi anni una profonda evoluzione normativa e giurisprudenziale. Da tempo, si riconosce la compromettibilità in arbitrato delle controversie relative all’attività di diritto privato della pubblica amministrazione, di naturale spettanza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Più di recente, la legge 205 del 2000 ha esplicitamente affermato la possibilità di risolvere in arbitrato rituale di diritto anche le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 6, II comma, cfr. anche la giurisprudenza, T.A.R. Veneto, sentenza in data 01.03.2003 n. 1583, T.A.R. Lombardia, sentenza in data 18.03.2002, Sezione III; Consiglio di Stato, sentenza in data 17.03.2003 n. 1362, Sez. V). Dalle norme che facoltizzano la negoziazione del potere amministrativo attraverso la stipula di accordi procedimentali (art. 11, 15 l. n. 241 del 1990) c’è poi chi addirittura trae la conclusione che anche l’interesse pubblico sia disponibile: pertanto, persino le controversie che contrappongono questo agli interessi legittimi dei privati sarebbero passibili di compromesso arbitrale. Dunque, anche con riguardo alle controversie di cui sia parte una pubblica amministrazione, si registra una chiara tendenza alla progressiva estensione delle ipotesi in cui è ammesso il ricorso all’arbitrato. **** IN VIA PRELIMINARE L’ammissibilità del ricorso In via preliminare, la F.I.G.C. sosteneva l’inammissibilità dell’istanza avversaria. Si legge, infatti, che “La FIGC eccepisce innanzitutto l’inammissibilità dell’istanza avversaria, che il Viterbo dichiara testualmente aver presentato ex art. 1 lettera b) Regolamento Iscrizione Campionati”. Il Collegio ritiene di dover rigettare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla F.I.G.C.. L’articolo 1 del Regolamento, infatti, dispone che (….) ha lo scopo di assicurare la risoluzione delle controversie relative (…): b) all’iscrizione dei club ai campionati nazionali di calcio professionistico. Nel caso di specie, come risulta dall’istanza di arbitrato, il Viterbo ha impugnato il C.U. della F.I.G.C., in data 12 agosto 2004, con cui veniva deliberato di “non accogliere l’istanza ex art. 52, VI comma, NOIF, di attribuzione del titolo sportivo di serie C2 presentata dalla società Viterbo”. In via consequenziale, il Viterbo impugnava, altresì, il C.U. n. 78/a della F.I.G.C., sempre in data 12 agosto 2004, avente ad oggetto il completamento dell’organico della serie C2. Ad analoga conclusione si dovrà giungere, leggendo il documento n. 3 allegato al ricorso del Viterbo, ossia la domanda di iscrizione al campionato di serie C2, per la stagione calcistica 2004 – 2005. Infatti, la società Viterbo, come si potrà leggere, approvava specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, la clausola compromissoria di cui all’art. 27 dello Statuto Federale e del connesso art. 47 del Codice di Giustizia Sportiva. In particolare, il III comma del citato art. 27 dello Statuto Federale precisa che: “3. In riferimento alle controversie tra uno dei soggetti di cui al comma 1 e la Federazione, per le quali siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, su istanza del soggetto interessato o della Federazione, è obbligatorio sottoporsi al tentativo di conciliazione davanti alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport istituita presso il C.O.N.I., nei casi e secondo i criteri previsti dallo Statuto del C.O.N.I. e dal relativo regolamento di attuazione. Restano comunque escluse le controversie di natura tecnico-disciplinare che abbiano comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni”. L’effetto è che alla presente fattispecie, si dovrà applicare la clausola compromissoria di cui all’art. 27, anche in forza del tipo di provvedimento impugnato. Lo stesso Regolamento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport (d’ora in poi, per brevità, Regolamento), prevede all’art. 7, lettera b) che la procedura arbitrale si applichi “quando vi sia comunque tra le parti di una controversia riguardante la materia sportiva, un accordo arbitrale ai sensi dello statuto”. In ogni caso, risulta chiaro che l’oggetto del giudizio arbitrale, instaurato dal Viterbo, riguarda la domanda di annullamento di un provvedimento di esclusione dai campionati di calcio professionistici, a nulla valendo il fatto per il quale la domanda di iscrizione fosse stata inoltrata sulla base della procedura di cui all’art. 52 NOIF (Lodo Petrucci). Ciò si evince anche dalle domande formulate dal Viterbo, le quali, tra l’altro, avevano ad oggetto l’annullamento dei provvedimenti C.U. 68/A e 78/A della F.I.G.C. (cfr. in particolare le conclusioni c), d) ed e) di cui all’istanza di arbitrato). Si legge, sempre nella domanda di iscrizione, che il dichiarante “accetta, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto Federale, la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., da suoi organi o soggetti delegati (….)”. Ragionando a contrariis, si cita il lodo arbitrale, depositato in data 3 settembre 2004, reso tra il Cosenza Calcio e la F.I.G.C. (Collegio composto dal Prof. Benincasa, Prof. Zaccheo ed Avv. Pellegrino), ove, infatti, si legge: “In sintesi, pertanto, il ricorso alla Camera sulla base del Regolamento ad hoc è ammissibile avverso un provvedimento del Consiglio Federale della F.I.G.C. che neghi l’ammissione ad un campionato di competenza; ammissione richiesta, dalla società interessata, mediante apposita domanda formulata con le modalità e nei termini stabiliti dal C.U. n. 167/A. Nel caso di specie, per un verso, non risulta che il Cosenza Calcio 1914 s.p.a. abbia presentato, nei termini e con le modalità stabilite dal C.U. 167/A, una domanda alla Lega di competenza per l’ammissione ad un Campionato professionistico; per altro verso, e conseguentemente, si deve rilevare che il Consiglio Federale della F.I.G.C. non ha mai pronunciato un provvedimento di non ammissione del Cosenza Calcio 1914 s.p.a. al campionato di competenza. Provvedimento, appunto, la cui esistenza avrebbe legittimato il Cosenza Calcio 1914 s.p.a. a proporre dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport - e sulla base del 9 Regolamento ad hoc - il ricorso oggetto di esame in questa sede. Sulla base degli atti acquisiti al procedimento, il Collegio – sotto quest’ultimo profilo – rileva che il Consiglio Federale nella seduta del 27 luglio 2004 si è limitato a stabilire «[…] che non sia possibile inquadrare la Società Cosenza 1914 nei campionati professionistici [e] ha dato mandato al presidente e ai vice presidenti, insieme alla LND, di trovare – possibilmente in accordo con la società – la migliore collocazione possibile nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti […]» (cfr. Comunicato Stampa F.I.G.C. del 27 luglio 2004)”. A nulla può valere, altresì, l’affermazione della F.I.G.C. per la quale lo stesso Viterbo conosceva l’inammissibilità della domanda, in forza dell’affermazione di cui a pag. 3 dell’istanza di arbitrato. Si legge: “in ragione del fatto che il termine di presentazione della eventuale nuova istanza di conciliazione secondo il rito ordinario andrà a scadere il 26.08.2004, è assolutamente urgente che il presente procedimento sia definito, almeno con riferimento alla individuazione del rito da seguire laddove questo Particolare fosse contestato dalla F.I.G.C., in tempo utile per evitare la decadenza dell’azione”. Il Collegio deve rilevare che l’eccezione della F.I.G.C. è assolutamente pretestuosa, in quanto trattasi di mera affermazione subordinata, avanzata dal ricorrente. Come già ricordato, dunque, ragionando a contrariis sul contenuto del lodo Cosenza – F.I.G.C., si dovrà concludere per la piena ammissibilità del ricorso del Viterbo, il quale ha impugnato uno specifico provvedimento della F.I.G.C., nel caso il C.U. 68/A del 12 agosto 2004. Nel lodo arbitrale citato, infatti, il ricorso proposto dal Cosenza veniva dichiarato inammissibile, proprio per la circostanza in forza della quale non era stato impugnato alcun provvedimento della F.I.G.C.. Nel caso di specie, sottoposto al giudizio del Collegio, invece, l’oggetto è rappresentato dall’impugnazione di un provvedimento della F.I.G.C., come traspare a chiare lettere (sul punto si veda anche la giurisprudenza che, in ogni caso, permette al giudice di qualificare la domanda a seguito delle risultanze processuali, cfr. Corte di Appello di Milano, sentenza in data 28.01.2000, per la quale “Il giudice nell’interpretazione e qualificazione della domanda non è condizionato dalla formula adottata dalla parte dovendo considerare il contenuto sostanziale della pretesa così che l’individuazione del provvedimento richiesto, cioè della ricerca della volontà e dello scopo anche implicito con una tale richiesta perseguito dalla parte stessa, deve essere desunta dalla situazione di causa espressa dall’insieme delle deduzioni e delle tesi svolte nel corso del giudizio” (….)). **** NEL MERITO Il Lodo Petrucci Il Viterbo richiedeva l’ammissione ai campionati professionistici, sulla base del dettato di cui all’art. 52 del NOIF, il c.d. “Lodo Petrucci”. I requisiti necessari previsti dal lodo, come enumerati dall’art. 52 del NOIF (in particolare il VI e VII comma, come introdotti in data 14 maggio 2004), sono i seguenti: “1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato. 2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione. 3. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione, può essere attribuito ad altra società con delibera del Presidente della F.I.G.C., previo parere vincolante della Co.Vi.So.C. ove il titolo sportivo concerna un Campionato professionistico. 4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accolli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione. 5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell’azienda sportiva a norma dell’art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l’attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione. 6. In caso di non ammissione al campionato di serie A, B o C1, per mancato rispetto dei criteri economico – finanziari, di una società costituente espressione della tradizione sportiva italiana e con un radicamento nel territorio di appartenenza comprovato da una continuativa partecipazione, anche in serie diverse, ai campionati professionistici di Serie A, B, C1 e C2 negli ultimi dieci anni, ovvero, da una partecipazione per almeno venticinque anni nell’ambito del calcio professionistico, la FIGC, sentito il Sindaco della città interessata, può attribuire il titolo sportivo inferiore di una categoria rispetto a quello di pertinenza della società non ammessa ad altra società, avente sede nella stessa città della società non ammessa, che sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e continuità aziendale. Al capitale della nuova società non possono partecipare, neppure per interposta persona, nè possono assumervi cariche, soggetti che, nella società non ammessa, abbiano ricoperto cariche sociali ovvero detenuto partecipazioni dirette e/o indirette superiori al 2% del capitale totale o comunque tali da determinarne il controllo gestionale, né soggetti che siano legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con gli stessi. L’inosservanza di tale divieto, se accertata prima della decisione sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo, comporta il non accoglimento della stessa o, se accertata dopo l’accoglimento della domanda, comporta, su deferimento della Procura Federale, l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. La società aspirante al titolo deve presentare domanda alla F.I.G.C., corredata della richiesta di affiliazione ai sensi dell’art. 15 delle presenti norme, entro due giorni dalla pubblicazione del provvedimento di non ammissione al Campionato professionistico dell’altra società, e nei successivi cinque giorni deve depositare: 1) la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di competenza accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale; 2) la documentazione comprovante l’effettuazione degli adempimenti richiesti dalla competente Lega per l’iscrizione al campionato e l’avvenuto pagamento di una tassa straordinaria di iscrizione, destinata al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, la cui misura è determinata tenuto conto della categoria di appartenenza della nuova società e del bacino di utenza interessato, da un’apposita commissione nominata dal Consiglio Federale e formata da un rappresentante della federazione, un rappresentante della lega di competenza ed un rappresentante designato di comune accordo dalle componenti tecniche. La commissione decide all’unanimità; 3) la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, di impegno a corrispondere al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, tutte le somme che tale ente fosse tenuto ad erogare ai tesserati della società non ammessa al campionato di competenza, corredata da idonee garanzie per tale adempimento; 4) la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l’impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni, relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti. In caso di pluralità di società aspiranti all’attribuzione del titolo sportivo, la commissione di cui al precedente punto 2 procederà alla scelta del soggetto ritenuto più meritevole sulla base di una valutazione comparativa che tenga conto dell’affidabilità della compagine sociale, delle garanzie di continuità aziendale offerte e della solidità organizzativa e finanziaria. La commissione decide all’unanimità. Il Consiglio Federale o, su delega dello stesso, il Presidente Federale, d’intesa con i Vicepresidenti ed i Presidenti delle componenti federali, esaminata la domanda e la documentazione prodotta, previo parere favorevole della Co.Vi.So.C. e della Lega competente, sentito il sindaco della città interessata, decide sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo e sulla conseguente ammissione al campionato. In caso di mancata attribuzione di detto titolo sportivo, la tassa straordinaria di cui al precedente punto 2 è restituita all’avente diritto. Ai fini della presente disposizione, la anzianità sportiva della società neo affiliata decorrerà dalla data della sua affiliazione. Le società non ammesse ai Campionati di Serie A, B o C1 potranno iscriversi al Campionato di Terza Categoria – L.N.D.. 7. In caso di non ammissione al Campionato di Serie C2, per mancato rispetto dei criteri economico – finanziari, la F.I.G.C., sentito il Sindaco della città interessata, può attribuire il titolo sportivo di Eccellenza ad altra società avente sede nella stessa città della società non ammessa. Alla nuova società non possono partecipare, neppure per interposta persona, né possono assumervi cariche, soggetti che, nella società non ammessa, abbiano ricoperto cariche sociali ovvero detenuto partecipazioni dirette e/o indirette superiori al 2% del capitale totale o comunque tali da determinarne il controllo gestionale, né soggetti che siano legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con gli stessi. L’inosservanza di tale divieto, se accertata prima della decisione sull’istanza di attribuzione del titolo sportivo, comporta il non accoglimento della stessa o, se accertata dopo l’accoglimento della domanda, comporta, su deferimento della Procura Federale, l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. A tal fine, la società aspirante al titolo deve presentare domanda alla F.I.G.C., corredata della richiesta di affiliazione ai sensi dell’art. 15 delle presenti norme, entro due giorni dalla pubblicazione del provvedimento di non ammissione al campionato di Serie C2 dell’altra società, e nei successivi cinque giorni deve depositare: 1. la documentazione comprovante l’effettuazione degli adempimenti richiesti dal Comitato Regionale L.N.D. per l’iscrizione al Campionato; 2. la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, di impegno a corrispondere, al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, tutte le somme che tale ente fosse tenuto ad erogare ai tesserati della società non ammessa al campionato di competenza, corredata da idonee garanzie per tale adempimento. Il Consiglio Federale o, su delega dello stesso, il Presidente Federale, d’intesa con i Vicepresidenti ed il Presidente della L.N.D., sentito il Sindaco della città interessata, decide sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo di Eccellenza e sulla conseguente ammissione al Campionato. In caso di pluralità di società aspiranti all’attribuzione del titolo sportivo, si procederà alla scelta del soggetto ritenuto più meritevole sulla base di una valutazione comparativa che tenga conto dell’affidabilità della compagine sociale. La anzianità sportiva della società neo affiliata decorrerà dalla data della sua affiliazione. La società non ammessa al Campionato di Serie C2 potrà iscriversi al Campionato di Terza Categoria – L.N.D.”. La ratio del “Lodo Petrucci”, dunque, è quella di consentire ad importanti realtà cittadine, le quali hanno potuto vantare squadre di calcio nei campionati professionistici, di mantenere nell’ambito dei quadri professionistici, nuove squadre di calcio. La finalità, dunque, è quella di favorire l’iscrizione ai campionati di calcio professionistici, di nuove realtà calcistiche, capaci di mantenere e continuare la tradizione, soprattutto nelle grandi città. Nel caso di specie, il Viterbo ha dato prova di aver messo in atto una serie di adempimenti, meritevoli di tutela. Basti ricordare la presenza delle più alte Autorità locali, all’udienza collegiale del 24 agosto 2004, tanto del Sindaco della Città, quanto del Presidente della Provincia. **** Le determinazioni della F.I.G.C. sull’istanza del Viterbo Sull’istanza del Viterbo, volta ad ottenere l’iscrizione al campionato di serie C2, in forza del disposto di cui al c.d. “Lodo Petrucci”, inoltrata in data 29 luglio 2004, la F.I.G.C. rispondeva tempestivamente, in data 30 luglio 2004 (cfr. anche il doc. 7 allegato all’istanza di arbitrato del Viterbo). Nella comunicazione della F.I.G.C. si legge testualmente: “con riferimento alla domanda presentata (…..), si comunica che la Commissione all’uopo nominata ha determinato l’importo della tassa straordinaria prevista dal comma 6,. Punto 2 del citato articolo 52 NOIF nella somma di euro 400.000,00 (quattrocentomilaeuro/00), che dovrà essere depositata presso la sede della F.I.G.C. entro il 3 agosto 2004, mediante assegno circolare (….)”. In poche parole, dopo tutti gli adempimenti realizzati per la costituzione della nuova società, il Viterbo avrebbe dovuto reperire, in soli tre giorni, l’ingente somma di € 400.000,00 (quattrocentomilauro/00). **** Sulla volontà di adempiere al pagamento della tassa straordinaria di iscrizione La F.I.G.C. sosteneva che il Viterbo non avesse adempiuto al pagamento della tassa di € 400.000,00, come deliberata dal Consiglio federale. In particolare, la F.I.G.C. precisava (cfr. pag. 3 della memoria difensiva): “A fronte della quantificazione della predetta tassa in € 400.000,00 da parte della Commissione nominata ai sensi del medesimo Lodo Petrucci, in particolare, il Viterbo, in modo del tutto discrezionale ed in spregio alle norme federali, ha ritenuto di versare il minore importo di € 50.000,00, adducendo tutta una serie di considerazioni generiche e sfornite di fondamento che non hanno potuto trovare alcun accoglimento presso gli organi federali (….)”. Anche questa eccezione dovrà essere rigettata. Il Collegio arbitrale rileva, innanzitutto, che entro il termine previsto dalla F.I.G.C., ossia il 3 agosto 2004, il Viterbo aveva provveduto a versare un importo complessivo di € 50.000,00, richiedendo alla F.I.G.C. (cfr. doc. 9 allegato al ricorso): “Alla luce delle suesposte considerazioni, la ns. società ed i soci che ne hanno permesso la costituzione (….), hanno deciso di depositare quale tassa straordinaria di iscrizione, come già anticipato nella descritta nota del 30 luglio 2004, la somma di euro 50.000,00, nella convinzione che la tessa possa risultare congrua con quanto disposto dalle disposizione previste dall’art. 52 del NOIF (…). La ns. società si dichiara anche disponibile per valutare eventuali ipotesi alternative (rateizzazione, garanzia fideiussoria ecc….) o integrative (….)”. In via preliminare, il Collegio deve riscontrare che il Viterbo non è incorso in alcuna decadenza, in quanto, alla data del 03.08.2004 aveva avanzato la propria istanza, volta ad ottenere una differente condizione di pagamento della tassa straordinaria. Il Collegio deve rilevare, infatti, che il termine del 03.08.2004, sia di natura ordinatoria, tanto sulla scorta del parere espresso dalla Corte Federale, in data 1 agosto 2002, quanto sulla scorta dei dettati giurisprudenziali, per cui i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che la legge stessa li definisca espressamente perentori (cfr. ex plurimis Corte di Cassazione, sentenza n. 175 del 1999, nonché Interpretazione della Corte Federale del 1 agosto 2002, Comunicato Ufficiale 2/cf). Il Viterbo, pertanto, ha dato ampia prova di voler adempiere, seppure in modo alternativo, all’obbligazione relativa alla tassa di iscrizione. Tuttavia, certamente per un mero disguido, la F.I.G.C. non ha riscontrato nei termini l’istanza formulata. Tutto ciò anche in considerazione che il ricorso allo strumento della fideiussione è ampiamente previsto dalle norme federali e diffuso come applicazione. Nella fattispecie che ci interessa, la fideiussione deve essere considerata uno strumento straordinario, in quanto straordinaria è la natura del Lodo Petrucci (vedi, tra l’altro, i tempi brevissimi per svolgere gli adempimenti previsti e che, per la prima volta, trova applicazione quale assegnazione del titolo nel mondo del calcio). Il ricorso alla fideiussione, non lede le posizioni delle società compartecipanti al medesimo campionato, laddove le stesse hanno ampiamente usato, anche se in via ordinaria, lo strumento della fideiussione. Per cui, ciò non toglie che anche per la straordinarietà della vicenda, la domanda del Viterbo merita accoglimento. Fermo restando che per gli adempimenti ordinari, la data di presentazione della fideiussione, dove prevista, deve essere considerata perentoria. L’istanza del Viterbo, in data 3 agosto 2004, ha avuto l’effetto, altresì, di richiedere formalmente una proroga, al già descritto termine ordinatorio di cui al comunicato della F.I.G.C., in data 30 luglio 2004. L’istanza del Viterbo, come detto, non ha trovato alcun riscontro, tuttavia, non si possono dimenticare tutti gli altri adempimenti posti in essere dalla nuova società, nel giro di pochi giorni, a far data dalla costituzione, avvenuta in data 28 luglio 2004. Le difficoltà, per una società neo costituita, sono ancora più forti, se non prossime allo zero, nel reperire cifre così considerevoli (€ 400.000,00); in ogni caso, il Viterbo ha messo immediatamente a disposizione quello che era riuscito a <> (€ 50.000,00) in tre giorni (oltre agli altri adempimenti), che, in ogni caso, era superiore al capitale sociale (€ 10.000,00). Se a ciò si aggiunge che una società neo costituita è ovviamente priva di patrimonio e, dunque, impossibilitata a richiedere un finanziamento di quelle dimensioni da parte del sistema bancario, ne deriva che il termine fissato per l’adempimento incide sulla prestazione, che diviene particolarmente onerosa, se non addirittura impossibile. Altro, infatti, è richiedere l’adempimento indicato a una società già esistente e dotata di patrimonio, altro è richiedere l’adempimento nei termini fissati a società neo costituita ed ancora priva di qualsiasi bene, ivi incluso il titolo sportivo. Ad identità di prestazione, la diversità soggettiva (società neo costituita o meno) incide pesantemente sulla possibilità di adempimento: impossibile nel primo caso; possibile nel secondo. Considerare, pertanto, il Viterbo inadempiente nel termine a lui fissato (tre giorni) vuol dire svuotare di significato la disciplina dell’adempimento e i principi che governano la medesima. Occorre, inoltre, ricordare la volontà delle varie amministrazioni locali, molto vicine alla società, come risulta anche dalla lettera del 30 luglio 2004 (cfr. doc. 8 allegato al ricorso), nella quale si precisava che “la richiesta avanzata dalla scrivente società, è basata anche sull’effettivo supporto di tutte le amministrazioni locali ed in particolare su quella del Comune di Viterbo, che ha già formalizzato la propria disponibilità a concedere in uso lo stadio “Rocchi”, che in tempi brevi e con fondi garantiti dalla Regione Lazio, provvederà ad ampliare ed adeguare tutta la struttura sportiva”. Ed ancora, in data 2 agosto 2004 il Viterbo depositava due ulteriori dichiarazioni. Con la prima, la società si obbligava a corrispondere al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di Calcio, tutte le somme che l’ente fosse tenuto ad erogare ai tesserati della società non ammessa al campionato di competenze (ossia la Viterbese, esclusa dal campionato di serie C1). Con la seconda dichiarazione, sempre in pari data, invece, il Viterbo si impegnava a rilasciare una fideiussione bancaria a prima richiesta per garantire le obbligazioni relative alla stagione 2004/2005, derivanti da contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione dei calciatori. Con la documentazione di cui sopra, dunque, il Viterbo dava prova concreta di aver adempiuto al punto 1 dell’art. 52, VI comma del NOIF, al punto 3 – riguardante l’impegno a corrispondere al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di Calcio, ed al punto 4 – relativa al rilascio di una garanzia fideiussoria a prima richiesta. Invece, per quanto riguarda la tassa di iscrizione di cui al punto 2, richiamate tutte le superiori argomentazioni, il Collegio deve rilevare che la società abbia dato, in ogni caso, prova concreta di poter soddisfare i requisiti di solidità finanziaria e continuità aziendale, di cui al VI comma dell’art. 52 NOIF. Ricordiamo, infine, che sempre in data 3 agosto 2004, il Viterbo provvedeva anche a depositare il c.d. “Piano d’impresa”, richiesto dalla F.I.G.C.. Il Collegio arbitrale intende rilevare, altresì, la circostanza per la quale, da un lato, il punto 3 del VI comma, dell’art. 52 NOIF, richiede la dichiarazione della società interessata di corrispondere tutte le somme eventualmente dovute al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di Calcio; dall’altro, impone alla società interessata a beneficiare del c.d. “Lodo Petrucci”, di dover pagare “una tassa straordinaria di iscrizione, destinata al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio (….)”. I punti 2 e 3 del c.d. “Lodo Petrucci”, pertanto, sembrano contenere una vera e propria duplicazione, ove da un lato (cfr. punto 3) si richiede la dichiarazione di impegno a corrispondere tutte le somme dovute al Fondo di garanzia, e dall’altro, invece, si impone, per poter accedere al Lodo ed ed ottenere l’iscrizione ai campionati professionistici, di pagare una tassa straordinaria di iscrizione, dovuta al Fondo di Garanzia. In ogni caso, la ratio del combinato disposto degli articoli di cui sopra, vuole essere un rafforzativo per garantire a calciatori ed allenatori, il rispetto economico dei contratti. Il Collegio ritiene che questa garanzia sia stata ampiamente soddisfatta dal Viterbo, anche in considerazione del depositato, con la domanda di iscrizione, di una fideiussione di € 207.000,00, a garanzia degli adempimenti per il nuovo campionato di appartenenza, nella stagione 2004 – 05. Tali obblighi, ad avviso del Collegio, sono del tutto antitetici rispetto alle finalità e la ratio del “Lodo Petrucci”, come già ricordate nel presente lodo arbitrale. In forza di tutto quanto sopra, non avendo i poteri necessari per disapplicare l’art. 52 delle NOIF, recante il c.d. “Lodo Petrucci”, ma considerate le valide argomentazioni del ricorrente, in accoglimento della conclusione sub i), il Collegio arbitrale dispone che il pagamento della tassa straordinaria, nel residuo importo pari ad € 350.000,00 possa essere garantito da fideiussione bancaria a prima richiesta, che dovrà essere depositata presso l’organo competente entro e non oltre il 03.09.2004 ore 13,00, nonché il versamento effettivo della suddetta somma entro e non oltre il 30.11.2004 ore 13,00, con termini che, in ogni caso, dovranno essere considerati perentori, anche sulla base dell’interpretazione resa dalla Corte Federale nel parere del 1 agosto 2002. L’introduzione del Regolamento Iscrizione ai Campionati ha riaffermato quanto codificato dalle disposizioni statutarie della FIGC e del CONI, che affidano invero alla Camera, in modo analogo a quanto avviene a livello internazionale per il TAS rispetto alle federazioni sportive internazionali, la competenza a ius dicere, su istanza della parte interessata, nelle “controversie che contrappongono una Federazione Sportiva Nazionale ... a soggetti affiliati, tesserati o licenziati”, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia federale. Il ricorso alla giustizia arbitrale offerto dalla Camera ha la funzione di norma di chiusura dell’ordinamento sportivo italiano, di talché garantisce alla comunità sportiva nazionale, in particolare attraverso il ricorso alle “norme di diritto e [al]le norme e [a]gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale” (art. 12, ultimo comma dello Statuto CONI), la possibilità di ottenere l’esame e l’eventuale pronuncia su qualsiasi controversia insorta ed esauritasi in ambito federale anche sulla base di principi non espressamente enunciati negli ordinamenti federali stessi. In forza di quanto sopra ed alla luce del parere reso dalla Corte Federale nel C.U.N.16/Cf del 16.04.2004 (col quale viene ribadito in seno alla F.I.G.C. di “…esaurire i rimedi previsti dall’ordinamento sportivo. Infatti, l’art.27 dello statuto federale espressamente prevede l’obbligatorietà …omissis (del) rimedio definitivo dell’arbitrato avanti alla camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il C.O.N.I.”), risulta chiaro che la F.I.G.C. e la Lega professionisti di serie C, ciascuno per quanto di sua competenza, nell’assicurare il regolare svolgimento dei campionati provvederanno a definirne l’organizzazione non prima di aver atteso la soluzione delle eventuali controversie dalle stesse demandate - espressamente per disposizioni statutarie e regolamentari - alla competenza della Camera. Pertanto, la FIGC, anche attraverso la Lega Professionisti serie C, nell’adottare i provvedimenti attuativi del presente lodo assicurerà che, conseguentemente all’esito dei prescritti adempimenti, l’inserimento della A.S. Viterbo S.r.l. avvenga in armonia e sinergia con gli interessi delle altre società sportive compartecipanti al campionato di competenza, individuando il girone più confacente. **** P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: a) rigetta le domande sub a) – b) – c) – d) – e) – f) – g) – h) delle conclusioni formulate nell’istanza di Arbitrato del 16.08.2004, dalla A.S. Viterbo S.r.l.; b) in accoglimento della domanda sub i), delle conclusioni formulate nell’istanza di Arbitrato del 16.08.2004, della A.S. Viterbo S.r.l., dispone che la tassa straordinaria residua pari ad € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) possa essere garantita da fideiussione bancaria a prima richiesta, che dovrà essere depositata presso l’organo competente entro e non oltre il 03.09.2004 ore 13,00; c) dispone altresì che il versamento della suddetta somma residua di € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), venga effettuato entro e non oltre il 30.11.2004 ore 13,00; d) conseguentemente all’esito dell’adempimento del 03.09.2004, dispone che la F.I.G.C. adotti tutti i provvedimenti del lodo arbitrale; e) compensa tra le parti le spese di lite; f) dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; g) pone a carico delle parti il pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato come da separata ordinanza. Così deciso in conferenza personale degli arbitri. Roma, 24 agosto 2004 F.to Avv. Enrico Ingrillì F.to Avv. Guido Cecinelli F.to Prof. Avv. Massimo Zaccheo
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