CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 7/8/2004 TRA Calcio Como SpA e FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (“FIGC”)
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
LODO ARBITRALE DEL 7/8/2004 TRA Calcio Como SpA e FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (“FIGC”)
C O L L E G I O A R B I T R A L E
Avv. Enrico Ingrillì in qualità di Presidente del Collegio
Arbitrale nominato dal Presidente
della Camera ai sensi del
Regolamento per le controversie
relative all’iscrizione ai campionati
di calcio professionistico
(Regolamento)
Avv. Guido Cecinelli in qualità di Arbitro nominato dal
Presidente della Camera ai sensi del
Regolamento
Avv. Aurelio Vessichelli in qualità di Arbitro nominato dal
Presidente della Camera ai sensi del
Regolamento
nel procedimento di Arbitrato promosso da:
Calcio Como SpA con sede in Como, via Sinigallia n. 2, in persona del proprio
legale rappresentate Dott. Massimo D’Alma rappresentata e difesa,
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Ruggero
Stincardini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in
Perugia via Martiri dei Lager n. 92/A
- attrice -
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Po n.9
- convenuta -
****
Letti i quesiti conclusivamente formulati dalle parti, esaminate le conclusioni
delle stesse, esaminati gli atti e documenti del giudizio, valutate le istanze
istruttorie, ha emesso il seguente
LODO ARBITRALE
****
SVOLGIMENTO DEI FATTI
In data 30 giugno 2004, la società calcistica Calcio Como S.p.A. (d’ora in poi, per
brevità, Como) provvedeva ad inoltrare alla Lega Professionisti di Serie C la
documentazione idonea a richiedere l’iscrizione al campionato di serie C1, per la
stagione calcistica 2004 – 2005.
Sulla domanda di iscrizione del Como, la Covisoc, con comunicazione del 19
luglio 2004, dava parere sfavorevole all’ammissione della società, per i seguenti
motivi:
- la presenza di debiti scaduti al 30 aprile 2004, nei confronti di tesserati,
lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo;
- la presenza di debiti, scaduti al 30 giugno 2004, nei confronti della FIGC,
delle Leghe, di società affiliate alla FIGC.
In particolare, la domanda di iscrizione del Como veniva rigettata, in quanto il
deposito di 4 attestazioni di pagamento, relative ai calciatori Grassi, Olivera
Torres, Greco e Japi, inviati al domicilio degli stessi, avveniva solamente in data
16 luglio 2004. In pari data, la società calcistica Como informava la Lega, in
merito all’avvenuto pagamento.
Il rigetto della domanda riguardava anche la pendenza debitoria relativa al premio
alla carriera del calciatore Godeas, per il debutto della stesso nella serie A
calcistica, definitivamente giudicato dalla C.V.E. della F.I.G.C., a favore della
società U.S. Itala San Marco, nell’importo di euro 103.000,00.
Il Como proponeva tempestivo appello alla CoAvisoc, manifestando e
documentando la circostanza per la quale tutti i debiti erano stati saldati, prima
della proposizione dell’appello, e comunque entro il termine perentorio di
proposizione dell’appello alla CoAvisoc, ossia entro il 22.07.2004.
In particolare, già nel reclamo proposto avanti alla CoAvisoc, il Como precisava
che “il credito vantato dai suddetti tesserati è stato definitivamente e
completamente saldato.
Il problema, così come sollevato dalla Covisoc, riguarda solo ed esclusivamente
la tempestività dell’avvenuto pagamento, e delle relative comunicazioni alla lega,
nonché se tale tardività – ove rilevante ai fini della NON ammissione – sia
imputabile a colpa della società.
Dall’esame analitico dei comunicati ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C. e dalla
L.P.S.C. si evince, senza possibilità di controversia interpretazione, che i termini
relativi alla definizion dei debiti (….) non sono perentori”.
La CoAvisoc, rigettando le ragioni del ricorrente Como, rilevava la presenza di
ulteriori tre posizioni debitorie, nei confronti dei calciatori Brunner, Corrent e
Padalino, proponendo, al Consiglio Federale, il proprio parere sfavorevole
all’ammissione del Como al campionato di serie C1, per la stagione 2004 – 2005.
In particolare, si legge nella decisione del Consiglio federale del 27 luglio 2004,
che “la CoAvisoc rileva che la LPSC ha espresso parere negativo con
comunicazioni (12, 15 e 19 luglio 2004) indirizzate alla Covisoc; in tali
comunicazioni si assume tra l’altro, che non sono stati integralmente assolti alla
data del 17 luglio 2004 i debiti scaduti sulle posizioni di taluni calciatori, ed in
particolare di Corrent, Brunner e Padalino. L’esistenza di debiti non assolti alla
data di chiusura del verbale CoAvisoc è stata confermata con lettera della Lega
di serie C. Si osserva anche che l’esposizione debitoria nei confronti della U.S.
Itala San Marco, evidenziata nella lettera della Lega del 12 luglio 2004, risulta
ora dai documenti allegati al ricorso sanata”.
Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), quindi,
sulla base delle risultanze del giudizio d’appello, avanti alla CoAvisoc, disponeva
la non ammissione del Como al campionato di serie C1, per la stagione calcistica
2004 – 2005.
Si deve rilevare, in ogni caso, che la stessa CoAvisoc riconosceva che il debito nei
confronti della società Itala San Marco, per il premio alla valorizzazione della
carriera del calciatore Godeas, era stato saldato.
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IL GIUDIZIO ARBITRALE E LE CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il Como, pertanto, in data 29 luglio 2004, proponeva istanza di arbitrato avanti
alla Camera di Concilazione e Arbitrato per lo Sport, presentando le seguenti
conclusioni:
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che il nominando Organo Arbitrale, ferme tutte le riserve sopra prospettate,
contrariis reiectis, si compiaccia di
a) accertare e dichiarare l’illegittimità e/o la nullità e/o l’annullabilità, e
comunque la contrarietà a diritto, della non ammissione della società
ricorrente al Campionato di Serie/- 2004-2005, ed in ogni caso la buona
fede della soc/Como per le posizioni debitorie tardivamente contestate, e
per l’effetto;
b) ordinare alla FIGC di procedere all’iscrizione della società ricorrente al
suddetto campionato, ovvero (in subordine) di dettagliare analiticamente
tutte le posizioni debitorie che impediscono ad oggi l’ammissione e
rimettere in termine assegnando la soc/Como per la loro
regolarizzazione;
c) pronunciare ogni e qualsivoglia altro provvedimento utile agli effetti di
quanto domandato e/o a dare attuazione alla decisone arbitrale;
d) condannare parte convenuta al pagamento delle spese del procedimento
arbitrale e dei compensi degli Arbitri e degli altri Organi della Camera
nonché a rifondere alla parte attrice ogni spesa sostenuta per la propria
assistenza legale e per il presente procedimento, e dei diritti
amministrativi versati alla CCA”.
****
La FIGC si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. In
particolare, la FIGC proponeva le seguenti conclusioni:
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“Piaccia all’adito collegio arbitrale, disattesa ogni contraria eccezione,
respingere
le domande proposte dalla società Calcio Como S.p.A. perché infondate in fatto
ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
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All’udienza di discussione del ricorso, avanti al Collegio Arbitrale, in data 7
agosto 2004, le parti insistevano per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il tentativo di conciliazione, esperito dal Collegio Arbitrale, infatti, dava esito
negativo.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio ritiene utile, per la soluzione della controversia
sottoposta in questa sede, richiamare quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di controversie sportive compromettibili in arbitrato.
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del CONI del 2000, che istituisce, presso il
medesimo ente pubblico rappresentativo di tutti i soggetti dell’ordinamento
sportivo, la Camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport, è stato approvato lo
Statuto della FIGC, che all’art. 27 consente la devoluzione in arbitrato di
pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento
federale.
Le regole della presente procedura arbitrale speciale – amministrata dalla stessa
Camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport – in materia di licenze UEFA e di
iscrizione ai campionati professionistici del calcio, sono state approvate dal
Consiglio nazionale del CONI nella riunione del 30 aprile 2004, quale annesso al
regolamento della camera. Tale regolamento – approvato successivamente dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche ai sensi della L. n. 138 del 1992
– prevede che il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale e che in
nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI.
Sempre nell’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, la legge 17
ottobre 2003 n. 280, nel devolvere la maggior parte delle controversie aventi ad
oggetto atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni
Sportive rilevanti per l’ordinamento statale, alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, allo stesso tempo, ha affermato espressamente che <>.
Per tutte queste ragioni, il Collegio riafferma che la presente procedura attivata
dalla società ricorrente ha natura arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere
considerato atto della camera o del CONI, significando che le parti hanno peraltro
già dato atto che la decisione arbitrale richiesta è irrevocabilmente riconosciuta
come manifestazione della propria volontà e di conseguenza si sono impegnate a
rispettarla.
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I REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI
PER LA STAGIONE 2004 – 2005
Le disposizioni relative all’iscrizione ai campionati di calcio professionistico per
la stagione calcistica 2004 – 05 possono essere così rinvenute:
- nel CU n. 162/A, il quale ha, tra l’altro, così stabilito:
“1. Costituiscono condizioni per l’iscrizione ai campionati professionistici della
stagione sportiva 2004 – 05:
a) il rispetto dei criteri economici finanziari richiesti per il rilascio delle
licenze UEFA, le società sono tenute al deposito presso la Covisoc del
bilancio relativo all’ultimo esercizio e della relazione semestrale. Le
società neo promosse in serie A, le società di serie B e di serie C non
hanno l’obbligo di certificazione dei bilanci;
b) l’assenza di debiti nei confronti dell’Erario per i rapporti di cui alla
successiva lettera c.a) scaduti al 30 giugno 2003;
c) l’assenza di debiti scaduti al 30 aprile 2004:
c.a) nei confronti di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al
settore sportivo;
c.b) nei confronti di enti previdenziali e del fondo di fine carriera, per quanto
attiene al precedente punto c.a.);
d) l’assenza di debiti scaduti al 30 giugno 2004:
d.a) nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate alla F.I.G.C.;
d.b) derivanti dal trasferimento di calciatori, nei confronti di altre società di
calcio, giocatori o altri soggetti riconosciuti dalle competenti istituzioni
calcistiche nazionali o internazionali (FIFA, UEFA, Federazioni Nazionali);
e) il rispetto del rapporto PA di cui all’art. 85 del paragrafo IV delle NOIF,
determinato sulla base di una situazione patrimoniale al 31 marzo 2004,
nella misura minima di 0,10 unità di patrimonio netto contabile per ogni
unità di attivo patrimoniale ovvero nella misura minima di 0,08 unità di
patrimonio netto contabile per ogni unità di attivo patrimoniale per le
società che non si sono avvalse della facoltà di cui all’art. 18 bis della
legge 91/81 introdotto dalla l. n. 27/2003, nonché il rispetto del rapporto
PD di cui all’art. 85, paragrafo V delle NOIF, determinato sulla base di
una situazione patrimoniale al 31 marzo 2004, nella misura minima di
0,25 di unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di diritti
pluriennali alle prestazioni dei calciatori. Per le società che si sono
avvalse della facoltà prevista dall’art. 18 della legge 91/81, ai fini della
determinazione del rapporto PA, il valore delle immobilizzazioni
immateriali deve intendersi assunto con esclusione del valore della voce
“oneri pluriennali da ammortizzare” di cui al citato articolo.
Il termine per l’invio di tali rapporti verrà stabilito dal Consiglio federale;
f) l’assenza della situazione prevista dall’art. 2447 del c.c. e, nell’ipotesi di
cui all’art. 2446 del c.c. l’aver ottemperato agli adempimenti prescritti
dalla medesima normativa”;
(….).
- nell’art. 85 par. IV delle NOIF, richiamato al punto e) della norma
surriportata, il quale così dispone:
“A. le società, entro quarantacinque giorni dalla fine di ciascun semestre
dell’esercizio (31 dicembre, 30 giugno), devono far pervenire alla Covisoc il
prospetto PA con l’indicazione del rapporto patrimonio netto contabile /
attivo patrimoniale, calcolato ai sensi di quanto previsto alla successiva
lettera D.
B. Le società, nei termini previsti nei precedenti paragrafi I e II lettera A,
devono far pervenire alla Covisoc, unitamente al bilancio di esercizio e alla
semestrale, il prospetto PA con l’indicazione del patrimonio netto contabile /
attivo patrimoniale riferito alla data di chiusura dell’esercizio o del semestre,
calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della relazione semestrale
approvati;
C. Nel solo caso in cui, per motivi eccezionali, il bilancio non sia stato ancora
approvato nel termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, il prospetto
riferito a tale data dovrà essere redatto sulla base delle risultanze del
progetto di bilancio, ovvero sulla base di una situazione economica e
patrimoniale alla data della chiusura dell’esercizio redatta dagli
amministratori con i medesimi criteri previsti per la redazione del bilancio.
In tal caso, le società devono far pervenire alla Covisoc (a) il prospetto PA
con l’indicazione del rapporto patrimonio netto contabile / attivo
patrimoniale redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio o
della situazione economica e patrimoniale, entro il termine di sei mesi dalla
chiusura dell’esercizio, (b) il prospetto PA con l’indicazione del rapporto
patrimonio netto contabile / attivo patrimoniale redatto sulla base delle
risultanze del bilancio approvato, entro 15 giorni dalla data di approvazione
da parte dell’organo competente.
D. Per la determinazione del rapporto “patrimonio netto contabile / attivo
patrimoniale”, il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture
contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci
postergati e detratti i crediti verso soci. L’attivo patrimoniale è dato dalla
somma delle voci immobilizzazioni, attivo circolante e ratei e risconti,
risultanti dalla contabilità.
La misura minima del parametro di riferimento è stabilita dal Consiglio
Federale su proposta della Covisoc.
- nell’art. 85 par. V delle NOIF, pure richiamato al punto (e) del CU n.
162/A, il quale prevede che:
“A. Nel prospetto PA le società devono evidenziare un distinto “prospetto
PD” riferito al solo attivo patrimoniale costituito dai beni immateriali relativi
ai diritti alle prestazioni dei calciatori, con l’indicazione del rapporto
patrimonio netto contabile / diritti patrimoniali alle prestazioni dei calciatori,
calcolato ai sensi di quanto previsto alla successiva lettera B.
B. Per la determinazione del rapporto patrimonio netto contabile / diritti
patrimoniali alle prestazioni dei calciatori, fermo restando che il patrimonio
netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce
patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci postergati e detratti i
crediti verso soci, per diritti patrimoniali alle prestazioni dei calciatori si
intendono quelli iscritti sotto tale voce nella contabilità sociale.
C. La misura minima del parametro di riferimento è stabilita dal Consiglio
Federale su proposta della Covisoc”.
- nel CU n. 167/A, con il quale la FIGC ha fissato i termini per la messa in
opera e la verifica degli adempimenti a carico delle società in ordine
all’ammissione ai campionati, prevedendo, nella parte I, che:
“A. Per essere iscritte ai Campionati di competenza le società devono:
a) aver presentato la domanda alla Lega di competenza entro il termine del
30 giugno 2004;
b) rispettare le norme e le prescrizioni per l’ammissione ai campionati
professionistici stagione sportiva 2004-05 contenute nell’allegato B) al
C.U. n. 162/A del 30 aprile 2004, con le seguenti ulteriori precisazioni:
b.1) con riferimento al comma 1 lett. Ca) del suddetto allegato B), per
lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo devono
intendersi coloro che abbiano contratti depositati e ratificati dalle competenti
Leghe;
A.1. L’eventuale carenza dei parametri di cui al comma 1) lett. E)
dell’allegato B) al citato C.U. n. 162/a del 30 aprile 2004, riferita al 31 marzo
2004, verrà contestata dalla Covisoc entro il 4 giugno 2004 e potrà essere
ripianata ai fini del raggiungimento delle misure minime dei parametri
indicati nel medesimo allegato, esclusivamente mediante:
a) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci da effettuarsi entro il 12
luglio 2004;
b) incremento dei propri mezzi da effettuarsi:
b1) con versamento in conto futuro aumento capitale irreversibile entro il 12
luglio 2004;
b2) nella forma dell’aumento di capitale sociale da deliberarsi entro il 9
luglio 2004. L’eventuale differimento non potrà eccedere il 31 dicembre 2004
ed il relativo adempimento dovrà essere garantito da fideiussione bancaria o
assicurativa da depositarsi entro il 12 luglio 2004……………..(….)”.
Ed ancora, i requisiti per l’ammissione delle squadre professionistiche ai
campionati per la stagione sportiva 2004-2005, ai sensi del Comunicato Ufficiale
167/A del 30 aprile 2004, sono i seguenti (cfr. pag. 8 e ss. del presente lodo):
a) la presentazione della relativa domanda alla Lega di competenza entro
il termine del 30 giugno 2004;
b) il rispetto dei criteri economico finanziari richiesti per il rilascio delle
Licenze UEFA.
c) l’assenza di debiti nei confronti dell’Erario scaduti al 30 giugno 2003
per i rapporti di cui alla successiva lettera d punto a);
d) l’assenza di debiti scaduti al 30 aprile 2004:
a. nei confronti di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori
addetti al settore sportivo;
b. nei confronti di enti previdenziali e del fondo di fine carriera, per
quanto attiene al precedente punto a);
e) l’assenza di debiti scaduti al 30 giugno 2004:
a. nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate alla
F.I.G.C.;
b. derivanti dal trasferimento di calciatori, nei confronti di altre
società di calcio, giocatori o altri soggetti riconosciuti dalle
competenti istituzioni calcistiche nazionali o internazionali (FIFA,
UEFA, Federazioni Nazionali);
f) l’assenza della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. e, nell’ipotesi di
cui all’art. 2446 c.c., l’aver ottemperato agli adempimenti prescritti
dalla medesima norma.
****
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
L’INAMMISSIBILITA’ DEI MOTIVI NUOVI EVIDENZIATI IN APPELLO
DALLA COAVISOC
In via preliminare e pregiudiziale, deve rilevarsi che, a seguito della proposizione
del reclamo alla CoAvisoc, nel quale il Como precisava che erano state sanate le
posizioni debitorie ascritte dalla Covisoc, l’organo di appello evidenziava ulteriori
tre posizioni debitorie, nei confronti dei calciatori Brunner, Corrent e Padalino.
Sulla questione, il Collegio Arbitrale rileva, in via preliminare e pregiudiziale,
l’inammissibilità delle contestazioni, stante i principi generali del processo civile
italiano, sicuramente applicabili anche al giudizio amministrativo, avanti alla
CoAvisoc, quali il divieto della reformatio in peius, e l’effetto devolutivo.
Infatti, a seguito della proposizione dell’appello alla CoAvisoc, la situazione
debitoria del Como (nei confronti dei calciatori Grassi, Olivera Torres, Greco e
Japi) si era ormai cristallizzata.
Anche la sentenza n. 6995 del 1992, della Suprema Corte di Cassazione, rileva la
regola che si desume dagli artt. 345 e 346 del c.p.c., che delimita l’effetto
parzialmente devolutivo dell’appello. In sostanza, “perché l’impugnare non può
tradursi in un contra se agere, contrastando con l’interesse tutelato, la pronuncia
peggiorativa del giudice del gravame vuoi in forma di eccezione, consolidatasi in
una conclusione sostanzialmente rassegnata (….). Se difetti quell’esternazione, in
appello ne resta condizionato il contenuto concreto della potestà di forma della
sentenza di prime cure. In tal caso, alla rettificazione del ragionamento decisorio,
in diritto e in fatto, non può seguire consonanza di decisione, questa dovendo
restare non peggiorabile secondo il profilo dell’interesse dell’appellante. Tale è
l’attuale espressione, nel moderno appello civile, dell’antico, interdisciplinare
principio del divieto di reformatio in peius” (cfr. la massima della sentenza di cui
sopra, per la quale “quando l’accertamento del quantum da parte del Giudice di
primo grado sia stato impugnato soltanto dalla parte creditrice per conseguire una
determinazione di maggiore entità senza che quella debitrice abbia sollevato
eccezioni sulla entità del debito, l’accoglimento del gravame da parte del giudice
di appello non può mai tradursi per l’appellante vittorioso in una riduzione di
quanto determinato in prime cure”).
Il Collegio Arbitrale ritiene, dunque, che tale principio generale del processo
civile nel nostro ordinamento dovrà applicarsi, necessariamente, anche al
procedimento di reclamo avanti alla CoAvisoc.
La CoAvisoc, pertanto, avrebbe dovuto limitarsi ad esaminare il contenuto del
reclamo della società calcistica, senza estendere l’ambito dell’oggetto del
giudizio. Oggetto del giudizio che, come detto, doveva riguardare, solo ed
esclusivamente, l’asserito ritardo con il quale erano state definite le posizioni
debitorie nei confronti dei calciatori Grassi, Olivera Torres, Greco e Japi.
In ogni caso, fermo restando l’inammissibilità delle nuove contestazioni mosse
dalla CoAvisoc, il ricorrente forniva la prova concreta dell’adempimento, riferito
alle posizioni debitorie nei confronti dei calciatori Brunner, Corrent e Padalino.
Ed infatti, si legge a pag. 8 e 9 dell’istanza di arbitrato, introduttiva del presente
giudizio:
“in primis si ritiene doveroso segnalare che gli importi deliberati dal Collegio
Arbitrale per i calciatori Corrent e Brunner sono stati considerati al lordo e
non al netto per cui, le somme dovute ai suddetti tesserati non sono
quantificate rispettivamente in euro (….) ma, invece, in euro 17.324,00 e
15.096,00, al netto delle ritenute di legge fiscali e previdenziali”.
Ebbene, le somme innanzi indicate, relative per entrambi alla sola mensilità
di giugno 2003, due stagioni sportive or sono, risultano regolarmente
corrisposte ai sopra indicati tesserati con bonifici del 9 ottobre 2003 e 2
dicembre 2003 (…..).
Dette posizioni debitorie non erano state – giustamente – contestate dalla Covisoc
in quanto trattasi di crediti portati da una decisione definitiva del Collegio
Arbitrale che, per espressa previsione regolamentare, sono liquidati direttamente
dalla Lega con ricorso al saldo attivo della campagna trasferimenti.
Ed ancora, si legge a pag. 9 dell’istanza di arbitrato, per la posizione debitoria nei
confronti del calciatore Padalino “per questa posizione, oltre a quanto
risolutivamente già dedotto nel paragrafo che precede, va anche rilevato che
trattasi di posizione contrattuale fortemente e vibratamente contestata con
richiesta di risoluzione del contratto per azione dolosa e gravemente scorretta
posta in essere dal Padalino nei confronti della scrivente società. (…) il quale ha
indebitamente richiesto e ottenuto dal Collegio Arbitrale importi già percepiti, il
che ha dato luogo ad azioni nei suoi confronti formalizzati con denuncia
all’ufficio Indagini della FIGC e con richiesta di risarcimento danni il cui
importo sarà quantificato (…)”.
Pertanto, il ricorrente dava prova concreta dell’adempimento dei debiti sopra
descritti, nei confronti dei calciatori Brunner, Corrent e Padalino. Tali motivi,
fermo restando, comunque, la già dedotta ed accertata inammissibilità dei nuovi
motivi evidenziati dalla CoAvisoc, dovranno essere integralmente rigettati.
Inoltre, per quanto riguarda il debito nei confronti della società U.S. Itala San
Marco, il ricorrente, già nel giudizio avanti alla CoAvisoc, aveva provveduto a
depositare l’originale della dichiarazione liberatoria della società creditrice, con
l’effetto che la stessa CoAvisoc dava atto dell’avvenuta estinzione del debito.
Infatti, nella nota del Consiglio Federale del 27 luglio 2004, si legge che
“l’esposizione debitoria nei confronti della U.S. Itala San Marco (….), risulta dai
documenti allegati al ricorso sanata”.
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SULLA PERENTORIETA’ DEL TERMINE DEL 6 LUGLIO 2004
Il ricorrente, a giustificazione delle proprie pretese, ricordava che le posizioni
debitorie nei confronti dei calciatori Grassi, Olivera Torres, Greco e Japi, nonché
nei confronti della società U.S. Itala San Marco erano state saldate, come risultava
dalla dichiarazione liberatoria prodotta avanti alla CoAvisoc, e dai pagamenti
disposti a vantaggio dei tesserati, in sede di reclamo, avverso il diniego di
iscrizione al campionato di serie C1, stagione 2004 – 2005.
La FIGC, nella propria memoria di costituzione, precisava alle pag. 2 e 3:
“Nel corso della riunione del 19 luglio 2004, la Co.Vi.Soc. ha espresso parere
negativo in merito all’ammissione al campionato 2004-2005 della società
ricorrente per i seguenti motivi:
a) presenza di debiti scaduti al 30 aprile 2004 nei confronti di tesserati,
lavoratori, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo;
b) presenza di debiti scaduti al 30 giugno 2004 nei confronti della FIGC,
delle Leghe e di società affiliate alla FIGC.
3. La società ricorrente ha presentato ricorso alla Co.A.Vi.Soc. basato su due
argomenti:
a) aver dimostrato di aver superato alla data del 19 luglio 2004 le
contestazioni addebitatele;
b) la non perentorietà del termine del 12 luglio prescritto dal Comunicato
Ufficiale 167/A per gli adempimenti ivi prescritti (descritto al precedente
paragrafo 2).
4. La Co.A.Vi.Soc., sentito il parere negativo della Lega Professionisti di Serie C,
ha confermato il parere negativo in ordine all’ammissione della società al
campionato di appartenenza, rilevando il mancato adempimento dei debiti nei
confronti di alcuni calciatori”.
La FIGC, infatti, riteneva la perentorietà del termine del 6 luglio 2004, per la
risoluzione delle posizioni debitorie ancora aperte. A sostegno delle proprie
argomentazioni, la FIGC citava il precedente del Consiglio di Stato (Sez. VI,
sentenza n. 2546 del 2001, in data 07.05.2001), in forza del quale si concludeva
per la perentorietà del termine fissato per la regolarizzazione degli adempimenti
economici da parte delle società, affermando che la natura perentoria dei limiti
temporali fissati a tal fine, pur se non sancita dal dato testuale delle disposizioni
federali vigenti all’epoca, fosse ricavabile dalla natura e dalla finalità del termine
in rilievo, in quanto la funzione, assolta da tali termini, di individuare gli aventi
titolo alla partecipazione ai campionati, implica la necessità di uno sbarramento
temporale netto e sufficientemente anticipato al fine di garantire l’espletamento di
tutti gli incombenti organizzativi funzionali all’avvio del campionato.
Il Collegio Arbitrale ritiene di dover rigettare le conclusioni della FIGC, anche in
ordine alla perentorietà del termine del 6 luglio 2004, sulla base di due ragioni,
qui di seguito esposte.
****
L’interpretazione resa dalla Corte Federale nel comunicato ufficiale 2/cf del
2002
Sulla materia della perentorietà o meno dei termini, per l’iscrizione delle società
sportive ai campionati calcistici, in data 1 agosto 2002, si era già espressa la Corte
Federale, rendendo una sorte di c.d. <> delle
espressioni usate nei comunicati ufficiali.
Il parere richiesto riguardava: “La Corte Federale in relazione alla nota del
Presidente Federale, con la quale si chiede il parere della Corte circa la
perentorietà o meno dei termini indicati nel Comunicato Ufficiale n. 29/A,
pubblicato il 14 maggio 2002, per la presentazione delle domande di ripescaggio
e della relativa documentazione, ai fini dell’ammissione ai campionati di serie C1
e C2, (….).
Il problema sottoposto all’esame della Corte, intanto è prospettabile, in quanto le
disposizioni contenute nel suindicato comunicato ufficiale non qualificano
espressamente come perentorio il termine del 16 luglio 2002 previsto per la
presentazione delle domande”.
Si legge, nel predetto comunicato ufficiale che “tuttavia la Corte ritiene che, sia
per la dizione letterale adoperata nel comunicato (entro e non oltre il termine del
16 luglio 2002) sia, soprattutto, per la ratio che presiede alla previsione di tale
termine, quest’ultimo non può che considerarsi perentorio”.
Nel caso di specie, oggetto del presente giudizio, i comunicati ufficiali 162/a e
167/a della FIGC non contengono espressione precise ed inequivoche, come
richiesto dall’interpretazione della Corte Federale nel comunicato ufficiale del 1
agosto 2002.
L’unico termine che, ai sensi dell’interpretazione della Corte Federale di cui
sopra, può considerarsi perentorio, riguarda la proposizione del ricorso alla
CoAvisoc. Ed infatti, si legge nel comunicato che “Le società che sono risultate
non in possesso dei requisiti per l’ammissione ai campionati possono presentare
ricorso alla FIGC – CoAvisoc entro il termine perentorio del 22 luglio 2004, alle
ore 19,00 (…..)”.
Ma non solo, anche la normativa civilistica, sintetizzata dall’art. 152 del c.p.c. è
molto precisa al riguardo, precisando che “i termini stabiliti dalla legge sono
ordinatori, salvo che la legge stessa li definisca espressamente perentori”
(principio generale applicabile anche ai giudizi amministrativi, come stabilito
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 175 del 1999.
Principio che, pertanto, andrà applicato anche nella valutazione dell’operato della
Covisoc e della CoAvisoc, nei rispettivi giudizi amministrativi di primo grado e di
fase di reclamo). Infatti, la disposizione di cui all’art. 152 del c.p.c., introduce
nell’ordinamento un principio generale di presunzione del carattere ordinatorio
dei termini.
Dunque, affinché possa qualificarsi un termine come perentorio, è necessario che
la formulazione letterale sia chiara ed univoca, senza lasciare margini di
discrezionalità interpretativa.
Nei comunicati ufficiali su cui si fonda il provvedimento della FIGC, oggi
impugnato, non si parla espressamente di termini perentori, eccezion fatta per il
termine del 22 luglio 2004, ossia per la presentazione dell’eventuale reclamo alla
CoAvisoc. Alla data di presentazione del reclamo suddetto, come ampiamente
dimostrato documentalmente, il Como aveva provveduto a saldare tutte le
posizioni debitorie.
Inoltre, da una lettura della circolare del 3 maggio 2004, si potrà evincere che il
termine del 6 luglio 2004 non recava alcuna indicazione di perentorietà, con la
semplice indicazione “entro”. Come già detto sopra, il comunicato della Corte
Federale del 1 agosto 2002, è molto preciso, e stabilisce che i termini perentori
debbano essere esplicitati con espressioni in equivoche, come del tipo “entro e
non oltre (…)”.
***
La non imputabilità del rispetto del termine
Anche nell’ipotesi in cui si volesse considerare come perentorio, il termine del 6
luglio 2004, per l’adempimento ed il saldo dei debiti scaduti, nei confronti dei
tesserati, il ricorrente ha dato prova in giudizio di aver messo in atto tutti gli
adempimenti necessari. Si legge, infatti, a pag. 17 dell’istanza di arbitrato che
“Per dovere di completezza difensiva si rileva altresì che, anche a voler tutto
concedere in punto di perentorietà dei termini, il ritardato pagamento dei 4
tesserati NON è imputabile alla società la quale prima del 6/luglio, e
precisamente il 3 e 4 luglio, (e dopo reiterate precedenti sollecitazioni
telefoniche) aveva inviato a tre dei tesserati/creditori un telegramma postale di
convocazione presso la sede per l’effettuazione del pagamento, mentre per il
quarto creditore (Greco) ciò non fu possibile stante la sua irreperibilità da
settimane”.
Sulla materia, anche la giurisprudenza civile ha affermato che “la sanzione di
inammissibilità dell’impugnazione prevista dall’art. 331 del c.p.c. per l’ipotesi di
mancata integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal Giudice può
escludersi solo se la parte interessata non sia stata in grado di rispettare il
termine a causa di fatti ad essa non imputabili né per dolo, né per colpa, di cui
fornisca la prova” (cfr. la sentenza n. 7658 del 1995 della Corte di Cassazione).
Ed ancora la sentenza n. 11626 del 1992 della Corte di Cassazione, stabilisce che
“l’improrogabilità del termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell’art
331 del c.p.c. per l’integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione
di cause inscindibili, non esclude, con riguardo alla notificazione dell’atto
integrativo a norma dell’art. 150 del c.p.c. che possa riconoscersi rilevanza ad
una situazione di forza maggiore certa ed obiettiva, che abbia impedito alla parte
l’osservanza del termine stesso, atteso che la sanzione dell’inammissibilità
dell’impugnazione prevista dalla legge per la sua inosservanza, essendo rivolta a
colpire comportamenti processuali volontari o colpevoli per incuria o negligenza,
imputabili al soggetto avente il detto onere, non può tradursi in danno alla parte
che non sia stata in grado di rispettare il termine fissato dal giudice per fatti ad
essa non imputabili né per dolo né per colpa, semprechè la parte interessata
fornisca la prova della ricorrenza delle situazioni che le abbiano impedito di
portare a termine le formalità alla notifica”.
In buona sostanza, le importanti massime giurisprudenziali sopra riportate,
precisano che la scadenza del termine perentorio, per causa non imputabile, non
può avere l’effetto di impedire alla parte interessata il compimento dell’azione.
Causa non imputabile che dovrà, chiaramente, essere dimostrata dal soggetto
interessato ad invocare l’inoperatività del termine perentorio scaduto. Nel caso di
specie, ancora una volta, dovrà rivelarsi l’assoluta buona fede della società
ricorrente, che ha dato prova di aver convocato i calciatori Grassi, Olivera Torres,
Greco e Japi, ben prima della scadenza del termine del 6 luglio 2004.
Pertanto, in forza della giurisprudenza sopra citata, ed in forza della circostanza
per la quale il Como aveva tempestivamente convocato i calciatori per la
definizione delle varie posizioni debitorie, anche volendo considerare come
termine perentorio, la data del 6 luglio 2004, non potrà applicarsi al caso di
specie, stante la dimostrazione, da parte del ricorrente, della volontà di definire
con i calciatori, le posizioni debitorie aperte. Ed infatti, l’eventuale impossibilità
di saldare e definire le posizioni debitorie con i calciatori Grassi, Olivera Torres,
Greco e Japi, non potrà essere imputata, né a titolo di colpa, né tantomeno a titolo
di dolo, alla società ricorrente, la quale aveva provveduto, entro i termini di legge,
a convocare formalmente i creditori, al fine di definire le posizioni
Ed ancora, come già ricordato, l’unico termine perentorio era quello del 22 luglio,
per la presentazione del reclamo alla CoAvisoc, termine entro il quale il ricorrente
Como aveva provveduto a saldare tutte le posizioni debitorie.
Ad analoghe conclusioni si dovrà arrivare, applicando alla fattispecie la disciplina
della mora del creditore, di cui agli artt. 1206 del codice civile. Infatti, il ricorrente
ha dato prova di aver provveduto a convocare, prima della scadenza del termine
del 6 luglio 2004, i calciatori Grassi, Olivera Torres, Greco e Japi, ossia i
creditori, al fine di definire la loro posizione debitoria.
L’art. 1206 del codice civile, nella disciplina della mora del creditore, precisa che
“il creditore è in mora quando (….) non compie quanto necessario affinché il
debitore possa adempiere l’obbligazione”. Risulta chiaro, nel caso di specie, che
il ricorrente non abbia potuto saldare le posizione debitorie per il rifiuto dei
calciatori di presentarsi presso la sede della società. Addirittura, per il calciatore
Greco, come precisato e sottolineato dal Como nella propria istanza di arbitrato, la
sua convocazione non fu possibile, stante l’irreperibilità dello stesso, già da
alcune settimane.
Il Como ha sicuramente posto in essere, prima della scadenza del termine,
un’attività idonea a costituire in mora il creditore, nella fattispecie i calciatori
Grassi, Olivera Torres, Greco e Japi. Sulla questione, si rimanda a quanto statuito
dalla sentenza n. 8389 del 20.06.2000 della Corte di Cassazione, per la quale “la
costituzione in mora del creditore richiede inderogabilmente la dichiarazione del
debitore, esteriorizzata e comunicata al creditore in forma idonea di volersi
liberare dalla sua obbligazione”. L’attività della società ricorrente deve
considerarsi idonea a volersi liberare dall’obbligazione.
Ed ancora, ai sensi del canone della buona fede e della correttezza,
nell’esecuzione dei rapporti obbligatori, di cui agli artt. 1175 e 1375 del codice
civile, i calciatori, tempestivamente convocati dalla società, per la definizione
delle posizioni debitorie, avrebbero dovuto informare la stessa dell’impossibilità
di recarsi presso la sede sociale entro il termine del 6 luglio 2004. In questo modo,
la società ricorrente avrebbe potuto, nel caso, dare avvio ad una procedura
liberatoria mediante offerta reale, nelle forme prescritte dalla legge.
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L’ADEMPIMENTO DELLE VARIE POSIZIONI DEBITORIE
Ad abundantiam, si deve rilevare che il ricorrente Como provvedeva a depositare
numerose liberatorie, come elencate nell’istanza introduttiva del giudizio arbitrale,
il tutto per un ammontare complessivo di euro 3.652.845,00.
In forza di quanto sopra, il ricorrente Como ha dato ampia prova di aver
provveduto a saldare le varie posizioni debitorie, producendo in giudizio ampie
liberatorie, concesse da diversi tesserati del club, dimostrando, altresì, dei requisiti
e delle potenzialità economiche, necessarie e sufficienti per far fronte alla gestione
societaria.
Nel dettaglio, come risulta dai documenti allegati agli atti, il ricorrente depositava
ampia liberatoria concessa dai tesserati: Mirco Benin, Stefano Borgonovo, Mauro
Bressan, Marco Carparelli, Fabrizio castelnuovo, Davide Caremi, Giancarlo
Centi, Alessandro Colasante. Francesco Cigardi, Vincenzo Chianese, Francesco
De Francesco, Eugenio Fascetti, Alfredo Femiano, Massimiliano Ferrigno,
Roberto Fiorillo, Silvano Fontolan, Roberto Galia, Carmine Gentile, Cataldo
Graziano, Daniele Gregori, Stefano Layeni, Gianluca Lamacchi, Roberto
Massaro, Angelo Massola, Giancorrado Montoneri, Riccardo Pigura, Cristiano
Pavone, Felice Piccolo, Massimo Rstelli, Lorenzo Rossetti, Franco Salvadè,
Antonello Sartorel, Gianluca Spinelli, Massimo Tarantino, Andrea Tarozzi e
Milan Zahalka. Oltre alle suddette liberatorie, il ricorrente provvedeva a
depositare altre quietanze, rilasciate da alcuni tesserati, relativamente alla stagione
calcistica 2002 – 2003.
Liberatorie non concesse, invece, dai calciatori Grassi, Olivera Torres, Greco e
Japi, verso i quali le vertenze economiche, in forza di quanto esposto in
motivazione, venivano regolate in data 16 luglio 2004, mediante la
corresponsione, rispettivamente di euro 2.112,00 (per il calciatore Daniele
Grassi), euro 35.491,00 (per il calciatore Cyril Japi), di euro 16.851,00 (per il
calciatore Giuseppe Greco), e di euro 5.790,00 (per il calciatore Jonatas Olivera
Torres), a mezzo di assegni circolari.
Fermo restando la prova fornita dal Como, in merito all’effettivo pagamento dei
debiti nei confronti dei calciatori Grassi, Olivera Torres, Greco e Japi, il Collegio
deve rilevare la mancanza delle relative liberatorie. Mancanza che, in ogni caso,
non potrà pregiudicare l’accoglimento del ricorso.
Infatti, la produzione in giudizio degli assegni circolari, direttamente intestati ai
calciatori interessati, è prova concreta dell’obbligazione e del relativo
adempimento. Sulla questione, la dottrina giuridica precisa che “mentre la
cambiale costituisce uno strumento di credito e mira, di regola, a dilazionare un
adempimento, l’assegno è uno strumento di pagamento e mira, pertanto, a
procurare al portatore l’immediata disponibilità di una somma di danaro”.
Il Como, pertanto, con la produzione in giudizio degli assegni circolari intestati ai
calciatori, ha dato prova di aver adempiuto alla propria obbligazione, in quanto,
come già detto, l’assegno è considerato quale uno strumento di pagamento.
Addirittura, nel caso di specie, trattandosi di assegni circolari, dobbiamo rilevare
che la struttura stessa dell’assegno circolare è <>. La
struttura dell’assegno circolare, infatti, consiste nell’impegno incondizionato della
banca di pagare a vista l’importo per cui il titolo è emesso, o all’intestatario
dell’assegno, oppure, eventualmente, ad un giratario. La firma della banca, inoltre,
esclude, di regola, qualsivoglia rischio di mancato adempimento da parte
dell’emittente.
Tale ricostruzione, peraltro, è stata avallata anche dalla giurisprudenza della Corte
di Cassazione (cfr. la sentenza n. 1351 del 10.02.1998, pubblicata in Foto Italiano,
1998, 341 ss), che stabilisce che “La consegna di assegni circolari, pur non
equivalendo a pagamento a mezzo di somme di denaro, estingue l’obbligazione
di pagamento quando il rifiuto del creditore appare contrario alle regole della
correttezza (….)”.
Nel dettaglio, la sentenza citata afferma che:
“Quanto al fatto che il pagamento sia avvenuto mediante l’invio di assegni
circolari e non in danaro contante, preliminarmente, occorre mettere in evidenza
i seguenti elementi che caratterizzano l’emissione dell’assegno circolare:
a) questa può avvenire solo da parte di una banca a ciò autorizzata, la quale
a sua volta deve avere presso la Banca d’Italia un deposito cauzionale a
garanzia di tutti gli assegni che emette (art. 82 r.d. 21 dicembre 1933 n.
1736 e art. 49 d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385);
b) essa è limitata a somme che siano disponibili presso la banca emittente a
credito di chi ha fatto richiesta di emissione degli assegni ed obbliga la
banca promettente al pagamento nelle mani del possessore (art. 82 citato).
In ragione di queste caratteristiche gli assegni circolari assicurano al legittimo
portatore la sicurezza di conseguire la somma di danaro in essi indicata.
E’ pur vero che gli assegni circolari, mantenendo la natura di titoli di credito,
non sono essi stessi danaro e neppure possono svolgere la stessa funzione svolta
dal danaro.
Tuttavia, la facilità della loro circolazione e la sicurezza che tendenzialmente
presentano possono rendere illegittimo il loro rifiuto da parte del creditore se si
tratta di rifiuto contrario alla buona fede.
S’intende a dire che, se il creditore non ha ragione di dubitare della regolarità e
dell’autenticità dei titoli e non ha un apprezzabile interesse a ricevere il danaro
anziché titoli, la consegna di assegni circolari estingue l’obbligazione di
pagamento sia pure con l’implicita clausola del buon fine dell’assegno”.
Ed ancora più significativamente, prosegue la sentenza citata precisando che “Né
vale obiettare che tali titoli comportano che il portatore di recarsi presso la
banca per riscuotere il danaro, mentre il creditore, di regola, ha diritto di
ricevere la prestazione al suo domicilio”. In conclusione, la sentenza della
Cassazione stabilisce che “Si può, quindi, ritenere che la consegna di assegni
circolari, pur non equivalendo a pagamento a mezzo di somme di danaro,
estingue l’obbligazione di pagamento quando il rifiuto del creditore appare
contrario alle regole della correttezza, che impongono allo stesso creditore
l’obbligo di prestare la sua collaborazione nell’adempimento dell’obbligazione:
art. 1175 c.c.”.
Pertanto, la mancanza delle liberatorie dei calciatori Grassi, Olivera Torres, Greco
e Japi, non può assolutamente mettere in discussione l’effettivo adempimento dei
debiti neri confronti dei suddetti tesserati.
Nessun pregio, infine, rivestono le eccezioni relative alla mancata liberatoria di
calciatori tesserati per pochi giorni, o addirittura immediatamente ceduti ad altre
società. Questi calciatori, infatti, visto e considerato il tempo trascorso, in caso di
inadempimento, avrebbero sicuramente adito gli organi competenti, onde ottenere
il recupero coattivo del credito vantato.
In forza di tutti i motivi sopra esposti, dunque, dovrà necessariamente accogliersi
il ricorso del Como, avverso il diniego all’iscrizione al campionato di serie C1,
per la stagione calcistica 2004 – 2005.
***
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:
a) in accoglimento della domanda formulata da Calcio Como SpA con istanza
di arbitrato n. 0850 del 29.07.04 annulla il provvedimento del Consiglio
Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) del 27 luglio 2004
con il quale è stata deliberata la non ammissione della società istante Calcio
Como SpA al campionato di serie C1 2004/2005, rimettendo alla FIGC
l’adozione dei provvedimenti di competenza in ordine all’ammissione della
società istante Calcio Como SpA al campionato di Serie C1 2004/2005;
b) compensa tra le parti le spese di lite;
c) dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati
dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;
d) pone a carico solidale delle parti il pagamento degli onorari e delle spese di
arbitrato nonché di CTU liquidate come da separata ordinanza.
Così deciso in conferenza personale degli arbitri.
Roma, 7 agosto 2004
F.to Avv. Enrico Ingrillì
F.to Avv. Guido Cecinelli
F.to Avv. Aurelio Vessichelli