COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 10.09.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CONVERSANO GIOVANNI (tesserato A.S.C. Leonzio 1909) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.C. LEONZIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1978/490pf/EF/en del 15.06.2004).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 10.09.2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CONVERSANO
GIOVANNI (tesserato A.S.C. Leonzio 1909) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL
C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.C. LEONZIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4
DEL C.G.S. (nota n. 1978/490pf/EF/en del 15.06.2004).
La Commissione Disciplinare,
Visti gli atti, letto il deferimento e le memorie dei soggetti deferiti, ascoltati nel corso della
riunione del 10.09.2004 il rappresentante della Procura Federale, Prof. Domenico Carletti – il
quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione della
squalifica per tre gare effettive di gioco per il calciatore e per l’ammenda di euro 500,00 in danno
della ACS Leonzio - ed il difensore del calciatore Giovanni Conversano – il quale ha concluso
per il proscioglimento e, in subordine, per l’irrogazione di una sanzione meno afflittiva di quella
richiesta dalla Procura –
OSSERVA
La Procura Federale ha deferito dinanzi a questa C.D. il calciatore Giovanni Conversano, ex art.
1, comma 1, C.G.S., e la ACS Leonzio 1909 ex art. 2, comma 4, C.G.S., per avere il suddetto
calciatore, prima dell’inizio della gara Leonzio 19909 – Fincantieri Calcio del 30.5.2004
avvicinato “il calciatore della Fincantieri Calcio, sig. Dario Anselmo, in prossimità degli
spogliatoi, rivolgendogli, con toni fortemente alterati, frasi minacciose, ed in particolare: “Digli
ad Amato di non venire in campo anzi non lo dovevate portare perché oggi gli stacco la testa””.
Il fatto in contestazione risulta dalla relazione del Commissario di Campo presente all’incontro.
Rispetto al fatto in contestazione, il calciatore deferito non ha posto in dubbio di aver proferito la
frase in esame, ma ha inteso giustificare il proprio comportamento con riferimento a degli asseriti
precedenti intercorsi con il calciatore avversario Amato nel corso della gara di andata. La
circostanza dell’asserita “provocazione” è assolutamente ininfluente ai fini della valutazione
dell’addebito, la cui gravità è viceversa tanto maggiore proprio in ragione del contesto in cui la
frase minacciosa è stata pronunciata (prima dell’inizio della gara, nel piazzale antistante gli
spogliatoi, in assenza di alcuna provocazione). Per queste ragioni, il deferimento merita
accoglimento sia nei confronti del calciatore, ex art.1, comma 1, C.G.S., sia nei confronti della
ACS Leonzio – che ha prodotto nel presente procedimento memoria a difesa – per responsabilità
oggettiva ex art. 2, comma 4, C.G.S.. In conseguenza, si ritiene congruo infliggere al calciatore
Conversano la sanzione della squalifica per due gare effettive, ed alla Società deferita l’ammenda
di euro 500,00.
P.Q.M.
Accoglie il deferimento proposto nei confronti del calciatore Giovanni Conversano e della ACS
Leonzio e, per l’effetto, irroga al primo la sanzione della squalifica di due gare effettive ed alla
seconda l’ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00)
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