COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 10.09.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. PER NON AVER OSSERVATO L’OBBLIGO DI DEPOSITO DEL CONTRATTO STIPULATO CON IL TECNICO (2003/2004) (nota n. 53/34 del 24.06.2004).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 10.09.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. PER NON AVER OSSERVATO L’OBBLIGO DI DEPOSITO DEL CONTRATTO STIPULATO CON IL TECNICO (2003/2004) (nota n. 53/34 del 24.06.2004). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il deferimento proposto dinanzi a questa C.D. dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D.. OSSERVA Il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. ha deferito dinanzi a questa C.D. la G.S. Pomigliano Calcio “per non aver osservato l’obbligo di depositare il contratto” dalla stessa sottoscritto con il sig. Valter Giobbo, in qualità di allenatore, in data 12 agosto 2003. La circostanza relativa alla inosservanza di detto obbligo è stata accertata dal suddetto Collegio Arbitrale nel corso del procedimento arbitrale promosso dal sig. Giobbo, avente ad oggetto l’accertamento e la conseguente condanna al pagamento da parte della Società oggi deferita degli importi indicati nel contratto de quo. In conseguenza di quanto sopra, non essendo in contestazione l’addebito posto a base del deferimento (mancato deposito del contratto), questa C.D. deve procedere alla valutazione della sanzione da infliggere con riferimento al fatto in contestazione. A tal fine, si ritiene congruo infliggere la sanzione dell’ammenda da quantificarsi in euro 500,00, P.Q.M. In accoglimento del deferimento proposto, infligge alla G.S. Pomigliano Calcio la sanzione dell’ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00).
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