CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 15/9/2004 TRA Società Sportiva Calcio Napoli SpA e Napoli sportiva SpA contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
LODO ARBITRALE DEL 15/9/2004 TRA Società Sportiva Calcio Napoli SpA e Napoli sportiva SpA contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
C O L L E G I O A R B I T R A L E
Prof. Avv. Massimo Zaccheo in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento per le controversie relative all’iscrizione ai campionati di calcio professionistico
(Regolamento ad hoc)
Prof. Avv. Maurizio Benincasa in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento ad hoc
Avv. Ciro Pellegrino in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento ad hoc
L O D O A R B I T R A L E
relativo al procedimento di arbitrato n. 847 del 29 luglio 2004
promosso da:
Società Sportiva Calcio Napoli SpA, con sede in Napoli, via Vicinale Paradiso n. 70, in persona dell’amministratore unico dott. Paolo Bellamio, alla quale è succeduto il Fallimento della Società Sportiva Calcio Napoli SpA, in persona del curatore prof. avv. Nicola Rascio, autorizzato a stare in
giudizio giusta decreto del Giudice delegato del Tribunale di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof.ri Francesco Fimmanò e Alfredo Contieri, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Zara n.16 presso lo studio degli avv.ti Michele De Cilla e Salvatore Napoletano;
Napoli sportiva SpA, con sede in Napoli, p.zza dei Martiri n.
58, in persona dell’amministratore unico Luciano Gaucci, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine dell’atto introduttivo di giudizio arbitrale, dagli Avv.ti Giovanni Bruno, prof. Andrea Abbamonte e prof. Federico Tedeschini, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Messico n.7
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Po n. 9
Svolgimento del giudizio arbitrale.
I.
Con Atto introduttivo di giudizio arbitrale per la risoluzione
di controversia relativa ad iscrizione al campionato italiano di
calcio professionistico, la Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A.
(di seguito: NAPOLI) e la Napoli Sportiva SpA (di seguito:
NAPOLI SPORTIVA), al fine di ottenere l’ammissione al torneo
professionistico di serie B della NAPOLI SPORTIVA, hanno
chiesto alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
l’annullamento:
“a) della nota/provvedimento del Presidente della
Federazione Italiana Giuoco Calcio – di seguito F.I.G.C. – del
7/7/2004 prot. 1146 di diniego autorizzazione all’iscrizione al
campionato di serie B della Società Napoli Sportiva SpA;
b) di ogni altro atto presupposto e/o connesso e
consequenziale, ivi compreso le norme N.O.I.F. citate nel
provvedimento di cui sub a), comunque lesivo degli interessi dei
ricorrenti;
c) della delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. del
27/7/2004 di non ammissione al campionato di S.S.C.N. SpA,
unitamente ai pareri resi su tale argomento da CO.VI.SOC. e
CO.A.VI.SOC. sulla pratica di iscrizione al campionato di
S.S.C.N.”
A norma dell’art. 9 del “Regolamento di Arbitrato per la
risoluzione delle controversie relative all’applicazione del
manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei
club – versione italiana e delle controversie relative
all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio
professionistico”, di seguito denominato Regolamento ad hoc,
il Presidente della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo
Sport ha nominato gli arbitri componenti il Collegio arbitrale
nelle persone del prof. avv. Massimo Zaccheo, con funzione di
Presidente, dell’avv. Ciro Pellegrino e del prof. avv. Maurizio
Benincasa. Gli arbitri hanno accettato la nomina nei termini
stabiliti dal Regolamento ad hoc.
Con documento depositato il 30 luglio 2004, definito
Istanza istruttoria, il NAPOLI e la NAPOLI SPORTIVA hanno
chiesto al Collegio di disporre l’acquisizione agli atti di tutta la
documentazione relativa alla iscrizione ai campionati di calcio
professionistico, da parte della FIGC, delle società Parma
Calcio, Foggia Calcio, Varese Calcio, Monza Calcio e Venezia
Calcio.
Con memoria di costituzione e risposta del 31 luglio
2004 si è costituita la F.I.G.C. rassegnando le seguenti
conclusioni: « […] Piaccia all’adito collegio arbitrale, disattesa
ogni contraria eccezione, dichiarare inammissibili le domande
proposte dalle società attrici, o comunque rigettarle perché
infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese. […]».
A norma dell’art. 12 del Regolamento ad hoc, il Collegio
Arbitrale ha fissato l’udienza di discussione per il giorno 4
agosto 2004, alle ore 15.30.
Con sentenza n. 995/2004 del 30 luglio 2004, depositata
il 2 agosto 2004, il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, ha
dichiarato il fallimento della Società Sportiva Calcio Napoli
SpA. Con ordinanza 3 agosto 2004, depositata in pari data, il
Giudice Delegato, dott. Caria, ha autorizzato “conferirsi
mandato congiunto e disgiunto al Prof. Avv. Alfredo Contieri e
al Prof. Avv. Francesco Fimmanò perché agiscano – con tutte le
azioni, anche di natura cautelare ante causam, ed in corso di
giudizio, in ogni giurisdizione e grado, ivi comprese quelle in
sede arbitrale, finalizzate alla salvaguardia dell’integrità
aziendale e del conseguente valore economico - patrimoniale
dell’azienda calcistica di cui il fallimento è titolare, ivi compreso
il titolo sportivo. In particolare si autorizza l’esercizio di tutte le
azioni dirette a conservare la componente aziendale
rappresentata dal diritto a partecipare al prossimo campionato
di calcio di serie B 2004/2005 e ad ottenere il risarcimento di
tutti i danni diretti e indiretti provocati al fallimento dal
mancato riconoscimento di tale diritto, anche agli aventi causa,
nei confronti della F.I.G.C., del C.O.N.I., della L.N.P. serie A e B,
di ogni altro controinteressato e ciò anche al fine di bloccare
l’assegnazione del titolo sportivo, legittimante la partecipazione
al campionato professionistico di calcio di serie B, da
conservare alla massa dell’attivo della procedura fallimentare
dalla S.S. Calcio Napoli SpA, e di impedire che il campionato di
serie B possa iniziare a svolgersi senza la partecipazione della
S.S.Calcio Napoli S.p.A., e dei suoi aventi causa”.
Su richiesta degli avv. ti Contieri e Fimmanò, preso atto
dell’ordinanza del Giudice Delegato, il Collegio Arbitrale, al
fine di favorire la costituzione del Fallimento della Società
Sportiva Calcio Napoli SpA (di seguito: FALLIMENTO NAPOLI),
ha differito l’udienza al giorno 5 agosto 2004, ore 9,45.
Con Memoria depositata il 4 agosto 2004 si è costituito il
FALLIMENTO NAPOLI insistendo nell’accoglimento del ricorso
introduttivo proposto dal NAPOLI e da NAPOLI SPORTIVA.
II.
In data 5 agosto 2004 si è svolta l’udienza, nel corso della
quale, preliminarmente, tutte le parti hanno riconosciuto che,
a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento, alla SS
Calcio Napoli SpA è succeduto nel giudizio il Fallimento della
SS Calcio Napoli SpA. Sempre in via preliminare, a fronte
della mancata accettazione del contraddittorio da parte della
FIGC, in ordine alla reiterazione delle domande spiegate con
rito ordinario davanti ad altro Collegio Arbitrale di questa
Camera e dichiarate inammissibili, il difensore della NAPOLI
SPORTIVA si è dichiarato disponibile a convertire la
procedura arbitrale ordinaria nel procedimento disciplinato
dal Regolamento ad hoc, affidando al Collegio costituito in
quest’ultimo la risoluzione di entrambe le controversie. A
seguito di opposizione della FIGC, il Collegio Arbitrale ha
rigettato l’istanza della NAPOLI SPORTIVA, rilevando la
diversità di rito dei due arbitrati pendenti. Il Collegio ha
altresì rigettato l’istanza della NAPOLI SPORTIVA relativa alla
ipotetica incompatibilità dell’arbitro designato dalla FIGC
nella vertenza conclusasi con Lodo 23 luglio 2004, rilevando
la propria incompetenza a conoscere della eccezione sollevata.
La discussione della controversia si è di seguito svolta nel
rispetto del principio del contraddittorio, come sintetizzato nei
relativi verbali. Esaurita la discussione, le parti hanno
concesso al Collegio termine sino al 15 settembre 2004 per la
pronuncia del testo integrale del lodo. Il Collegio si è
riservato.
MOTIVI
1.
Le domande rubricate sub (A e (B alle pagg. 1 e 2
dell’istanza di arbitrato proposta con Atto introduttivo di
giudizio arbitrale dal NAPOLI, cui è succeduto il FALLIMENTO
NAPOLI, e da NAPOLI SPORTIVA sono inammissibili.
NAPOLI SPORTIVA e il FALLIMENTO NAPOLI hanno
chiesto l’annullamento della cd. “nota/provvedimento” del
Presidente della FIGC del 7 luglio 2004 e di ogni altro atto
presupposto e consequenziale. Per l’effetto hanno richiesto
l’ammissione della NAPOLI SPORTIVA al torneo di calcio
professionistico di serie B. Le domande, pur relative alla sola
NAPOLI SPORTIVA, sono proposte anche dal FALLIMENTO
NAPOLI nella pretesa qualità di titolare del ramo di azienda
concesso in affitto alla NAPOLI SPORTIVA con scrittura
privata 13 luglio 2004, autenticata dal Notaio Giovanni
Cesàro.
L’art. 1 del Regolamento ad hoc dispone che quest’ultimo
«[…] ha lo scopo di assicurare la risoluzione mediante arbitrato
delle controversie relative […] b) all’iscrizione dei club ai
campionati nazionali di calcio professionistico […] » .
La F.I.G.C. con i C.U. nn. 162 e 167/A del 30 aprile 2004
ha dettato gli «Adempimenti in ordine alla ammissione ai
Campionati professionistici 2004/2005».
Tra gli altri Adempimenti, il C.U. n.167 prevede che «Per
essere iscritte ai Campionati di competenza le Società devono:
a) aver presentato la domanda alla Lega di competenza entro il
termine del 30 giugno 2004 […]».
Il C.U. stabilisce, inoltre, che «La decisione definitiva
sull’ammissione ai Campionati verrà assunta dal Consiglio
Federale nella riunione del 27 luglio 2004. Avverso la decisione
del Consiglio Federale, che neghi l’ammissione al campionato
di competenza , è consentito ad iniziativa della sola società non
ammessa ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per
lo Sport istituita presso il CONI, da proporsi nei termini e con le
modalità previsti dall’apposito regolamento [id est Regolamento
ad hoc] ».
In sintesi, pertanto, il ricorso alla Camera, sulla base del
Regolamento ad hoc, è ammissibile avverso un provvedimento
del Consiglio Federale della F.I.G.C. che neghi l’ammissione
ad un campionato di competenza; ammissione richiesta dalla
società interessata, mediante apposita domanda formulata
con le modalità e nei termini stabiliti dal C.U. n. 167/A.
Nel caso di specie, in primo luogo, le domande spiegate
hanno il medesimo oggetto di quelle a suo tempo dichiarate
inammissibili da questa Camera con Lodo 22-23 luglio 2004.
Pertanto, vertendosi in un caso diverso rispetto a quello
disciplinato dal “Regolamento ad hoc”, il Collegio non può
conoscere la controversia, applicandosi ad essa la disciplina
del Regolamento ordinario e il relativo procedimento.
In secondo luogo, peraltro, per un verso, non risulta che
NAPOLI SPORTIVA abbia mai presentato, nei termini e con le
modalità stabilite dal C.U. 167/A, una domanda alla Lega di
competenza per l’ammissione ad un Campionato
professionistico; per altro verso, la richiesta di annullamento
ha ad oggetto non già un provvedimento del Consiglio
Federale, adottato in conclusione del procedimento di
ammissione di cui al C.U.167/A, bensì la nota del Presidente
della FIGC del 7 luglio 2004 prot. n. 1146.
A quanto finora esposto si aggiunga che l’assenza di una
domanda di ammissione al campionato di competenza
formulata nei termini e con le modalità stabilite nel C.U. n.
167/A si converte in un ulteriore profilo di inammissibilità del
ricorso.
Infatti, il Regolamento ad hoc, sub art. 2, dispone che «[…]
La procedura di arbitrato disciplinata dal presente
Regolamento si basa […] b) sulla clausola compromissoria
sottoscritta dalla Società nella domanda di iscrizione ai
campionati nazionali di calcio professionistico [s.d.r.] e si
applica per la risoluzione di ogni controversia, di qualsiasi
natura, che insorga tra una Società e la Federazione ovvero tra
una Società e altra Società ed avente ad oggetto la concessione,
il diniego o la revoca da parte della federazione della iscrizione
ai campionati nazionali di calcio professionistico […]».
NAPOLI SPORTIVA, non avendo formulato la domanda di
ammissione al campionato di competenza ex C.U. n. 167/A,
non ha mai sottoscritto la clausola compromissoria sulla
quale si fonda la competenza del Collegio Arbitrale e, in
generale, l’applicabilità del Regolamento ad hoc.
2.
La domanda sub (c di cui all’Atto introduttivo di giudizio
arbitrale proposta dal NAPOLI, cui è succeduto il
FALLIMENTO NAPOLI, non può trovare accoglimento.
In primo luogo osserva il Collegio che la delibera assunta
dal Consiglio Federale della FIGC il 27 luglio 2004 è
assolutamente legittima. Da un punto di vista formale risulta
perfettamente rispondente al C.U. n. 167/A del 30 aprile
2004 e corredata dei necessari pareri della COVISOC e
COAVISOC, rispettivamente rilasciati il 19 luglio 2004 e 26
luglio 2004. Indiscutibilmente, come sottolineato dai pareri
COVISOC e COAVISOC, il NAPOLI è risultato mancante di
alcuni parametri economico-finanziari. Di tale carenza la
FIGC ha, a suo tempo, dato evidenza al NAPOLI, con racc.ar
25 maggio 2004, con la quale si sottolineava il mancato
rispetto del requisito di cui al comma 1, lett. e, all. B del C.U.
n. 162/a del 30 aprile 2004 e si concedeva termine al NAPOLI
sino al 12 luglio 2004 per fornire prova documentale del
ripianamento della carenze dei parametri riscontrati.
In data 13 luglio 2004, con Comunicazione prot. n. 395,
inviata alla FIGC e alla COVISOC, la Lega Calcio evidenziava
la
- “non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1,
lettera c.a.) dell’Allegato sub B) del Comunicato Ufficiale
n. 162/A della FIGC del 30 aprile 2004, per mancato
pagamento di debiti scaduti al 30 aprile 2004 nei
confronti di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori
addetti al settore sportivo;
- non sussistenza della condizione di cui al comma 1,
lettera d.a.) dell’Allegato sub B) del Comunicato Ufficiale
n. 162/A della FIGC del 30 aprile 2004, per mancato
pagamento di debiti scaduti al 30 giugno 2004 nei
confronti di società affiliate alla FIGC;
- non sussistenza della condizione di cui al comma 1,
lettera d.b.) dell’Allegato sub B) del Comunicato Ufficiale
n. 162/A della FIGC del 30 aprile 2004, per mancato
pagamento del debito scaduto al 30 giugno 2004 nei
confronti della società Sporting Lisbona”.
Il 19 luglio 2004, con Comunicazione indirizzata a FIGC e
COVISOC, l’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i
lavoratori dello spettacolo evidenziava la carenza della
posizione contributiva del NAPOLI, per aver omesso il
versamento dei contributi dei mesi da aprile 2003 a aprile
2004 (per gli addetti agli impianti sportivi cat.611) e da
gennaio 2004 a marzo 2004 (per gli sportivi professionisti
cat.612). A seguito del parere COVISOC del 19 luglio 2004, la
FIGC, con Comunicazione in pari data, prot. n. 6269.04/gc,
contestava al NAPOLI il mancato possesso di alcuni requisiti
previsti per l’ammissione al campionato di cui ai C.U.162 e
167. Avverso tale Comunicazione il NAPOLI è ricorso alla
COAVISOC, sostenendo di aver in parte ottemperato per
tempo alle prescrizioni di cui alle richiamate Comunicazioni
Ufficiali, ma ammettendo, nel contempo, di essere carente di
alcuni dei parametri economico-finanziari indicati nelle
richiamate Comunicazioni e nelle norme NOIF. A
giustificazione di tali carenze il NAPOLI eccepiva di aver
stipulato un contratto definitivo di affitto di ramo di azienda
con la società NAPOLI SPORTIVA rappresentata dal Sig.
Luciano Gaucci. “In base agli accordi sottoscritti, la nuova
società subentrerà nella gestione con effetto dal 1 luglio 2004,
non appena vi sarà l’approvazione del contratto da parte degli
Organi Federali.
Per tale motivo, la ricorrente ha ritenuto di non dover effettuare,
nelle more, alcun tipo di adempimento economico – finanziario,
in quanto ritiene di non esserne obbligata in virtù del contratto
sopra descritto e già in Vostro possesso”.
A seguito del parere sfavorevole espresso dalla COAVISOC
avverso il ricorso presentato dal NAPOLI, la FIGC, con il C.U.
n. 21/A del 27 luglio 2004 ha deliberato di respingere il
ricorso del NAPOLI e, conseguentemente, di disporre la non
ammissione al campionato di serie B.
Se, dunque, sotto un profilo formale, l’iter procedimentale
seguito dalla FIGC è del tutto corrispondente a quanto dalla
medesima disposto con i C.U. n. 162 e 167 e dalle norme
contenute nel Titolo VI delle NOIF e relativi allegati a) e b),
aventi ad oggetto le regole di ammissione ai campionati
professionistici 2004/2005, sotto l’aspetto sostanziale la
condotta della FIGC appare altrettanto ineccepibile.
In primo luogo, l’assenza di alcuni parametri economico-
finanziari, richiesti dall’art. 86, comma 3,4,5,6 e 7 delle NOIF,
non solo risulta accertato dalla COVISOC e dalla COAVISOC,
ma addirittura ammesso dallo stesso NAPOLI, anche nelle
premesse del contratto definitivo di affitto di ramo di azienda
perfezionato il 13 luglio 2004 con la NAPOLI SPORTIVA. E,
alla luce della confessione dei ricorrenti, ogni altra riflessione
risulta oggettivamente assorbita.
Tuttavia, solo per completezza di esposizione, osserva il
Collegio che l’art. 2 bis del contratto di affitto di ramo di
azienda, concluso tra il NAPOLI e la NAPOLI SPORTIVA,
condiziona sospensivamente l’efficacia del medesimo “al
verificarsi dell’iscrizione dell’affittuaria (i.e: NAPOLI SPORTIVA)
al campionato italiano di calcio di serie B della stagione 2004-
2005. Nel caso in cui si realizzi l’evento dedotto in condizione
gli effetti del presente atto retroagiranno a far data dal 1° luglio
2004”.
Discende dalla clausola citata che la efficacia del contratto di
affitto risulta rimessa all’avverarsi della richiamata condizione
sospensiva. A sua volta, ove il fatto si fosse verificato nel
termine indicato, gli effetti del contratto sarebbero retroagiti
al primo luglio: cioè a data anteriore alla conclusione del
contratto.
In buona sostanza, l’efficacia del contratto di affitto di ramo
di azienda risulta condizionata all’iscrizione al campionato di
una società che, non essendo ancora affittuaria del ramo di
azienda, non può richiederne l’iscrizione; mentre la società
(NAPOLI), legittimata a chiedere l’iscrizione, perché ancora
titolare del ramo di azienda, risulta priva dei requisiti richiesti
dall’ordinamento sportivo.
Ove si volesse sul punto argomentare che l’iscrizione al
campionato della Napoli Sportiva è il fatto dedotto in
condizione dal quale dipende l’efficacia del contratto di affitto,
che è tuttavia, dal punto di vista logico e giuridico, il
presupposto dell’iscrizione, se ne dovrebbe inferire che la
condizione apposta al contratto di affitto è impossibile. In tale
ipotesi, come è noto, poiché, a norma dell’art. 1354, 2°
comma, cod. civ. la condizione impossibile, se sospensiva,
rende nullo il contratto, si dovrebbe concludere nel senso
della nullità del contratto di affitto di ramo di azienda.
Ove, invece, si dovesse considerare possibile la condizione
apposta al contratto, ai fini del presente giudizio il discorso
non sarebbe diverso. Se la condizione non si avvera nel
termine indicato dalle parti (iscrizione entro la prima partita
del campionato di calcio di serie B 2004-2005) il contratto di
affitto sarà inefficace, liberando il NAPOLI e la NAPOLI
SPORTIVA da ogni reciproco obbligo. Ma ciò che conta è che
l’eventuale avveramento della condizione con effetto dalla data
del 1 luglio 2004 non potrebbe retroagire sull’iscrizione della
NAPOLI SPORTIVA per le ragioni esposte sub 1). Ciò che
rende improponibile la domanda spiegata da quest’ultima.
4.
Quanto finora esposto evidenzia la soccombenza della
NAPOLI SPORTIVA s.p.a. e del FALLIMENTO NAPOLI che
giustifica la condanna al pagamento degli onorari del Collegio
Arbitrale e delle spese del procedimento, liquidati con
separata ordinanza.
Diversamente, il Collegio – tenuto conto della natura del
presente procedimento arbitrale - reputa che sussistano le
ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria
domanda, istanza ed eccezione definitivamente pronunciando:
a) dichiara inammissibili le domande sub a) e b)
contenute alle pagg. 1 e 2 dell’istanza di arbitrato
prot. N. 0847 proposte dalla S.S. Calcio Napoli
SpA, alla quale è succeduto il Fallimento della
S.S. Calcio Napoli S.p.A. e dalla Napoli Sportiva
S.p.A., non avendo le stesse ad oggetto
l’annullamento di un provvedimento del Consiglio
Federale della FIGC;
b) dichiara improponibile la domanda sub c)
contenuta alla pag. 2 dell’istanza di arbitrato
proposta dalla Napoli Sportiva S.p.A.
c) rigetta la domanda sub c) proposta dalla S.S.
Calcio Napoli S.p.A., alla quale è succeduto il
Fallimento della S.S. calcio Napoli S.p.A.,
risultando legittima la delibera del Consiglio
Federale della FIGC del 27.07.2004 ed i relativi
pareri della CO.VI.SOC. e CO.A.VI.SOC.
rispettivamente del 19 luglio 2004 e del 26 luglio
2004, per l’assenza, in capo alla S.S. calcio Napoli
S.p.A., dei parametri economico – finanziari
richiesti dalle norme federali e l’inefficacia
dell’affitto di azienda, perfezionato il 13 luglio
2004, sottoposto a condizione sospensiva;
d) condanna in solido il Fallimento S.S. Calcio
Napoli S.p.A. e Napoli Sportiva S.p.A. al
pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale e
delle spese del procedimento, liquidati con
separata ordinanza;
e) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in conferenza personale degli arbitri in data 5
agosto 2004.
Roma, 13 settembre 2004
Prof. Avv. Massimo Zaccheo
Prof. Avv. Maurizio Benincasa
Avv. Ciro Pellegrino