LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.22/C del 15/9/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE KENNETH ZEIGBO (A.C. BELLUNO 1905 S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA SEI GARE EFFETTIVE (C.U. N.12/C DEL 31/8/2004 GARA AMICHEVOLE BELLUNO-MONTEBELLUNA DELL’ 11 AGOSTO 2004).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.22/C del 15/9/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO CALCIATORE KENNETH ZEIGBO (A.C. BELLUNO 1905 S.R.L.)
AVVERSO SQUALIFICA SEI GARE EFFETTIVE (C.U. N.12/C DEL 31/8/2004
GARA AMICHEVOLE BELLUNO-MONTEBELLUNA DELL’ 11 AGOSTO 2004).
Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, con il quale veniva
squalificato per sei gare, ricorre il calciatore Kenneth Zeigbo sostenendo che il
suo atto non era di particolare violenza e che la frase pronunciata in inglese
non era rivolta all’arbitro.
Nell’odierna riunione è presente lo stesso ricorrente Kenneth Zeigbo
assistito da Paolo Bottacin e nel chiedere scusa per il comportamento
complessivamente tenuto si rifà ai motivi del ricorso.
Dal rapporto dell’arbitro si desume che il calciatore Zeigbo ha colpito,
dopo aver subito un fallo, con due pugni un avversario facendolo andare a
terra e sanguinare dal naso. Il calciatore colpito usciva dal terreno di gioco,
veniva soccorso e quindi rientrava senza conseguenza alcuna.
Come è ormai consolidata giurisprudenza di questa Commissione non
è ipotizzabile la particolare violenza sancita dalla lettera f) dell’art. 14 C.G.S.
tutte le volte che il calciatore, colpito dall’atto di violenza, possa riprendere a
giocare senza conseguenza alcuna.
L’atto del Zeigbo va qualificato come violento e non come particolarmente
violento e può essere sanzionato, tenuto conto delle modalità, con tre giornate
di squalifica alle quali vanno aggiunte altre due per la frase ingiuriosa rivolta
all’arbitro per come si evince inequivocabilmente dal rapporto dello stesso.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo del calciatore Kenneth Zeigbo (A.C. Belluno 1905
S.r.l.) riducendo la squalifica a cinque gare effettive.
La tassa non va incamerata.
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