LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.22/C del 15/9/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ IVREA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ALBERTO MANTELLI (C.U. N.12/C DEL 31/8/2004 GARA AMICHEVOLE IVREA-GENOVA DEL 10 AGOSTO 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.22/C del 15/9/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ IVREA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ALBERTO MANTELLI (C.U. N.12/C DEL 31/8/2004 GARA AMICHEVOLE IVREA-GENOVA DEL 10 AGOSTO 2004). Reclamando nei modi e termini di rito avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Alberto Mantelli la squalifica per due gare effettive, contestandogli di aver commesso – nel corso della gara disputatasi il 10/8/2004 fra essa reclamante, nella circostanza società ospitante, ed il Genoa – “atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”, la società U.S. Ivrea Calcio dichiara di ritenere eccessiva la sanzione inflitta, “in quanto penalizza il calciatore Mantelli e conseguentemente la stessa società di appartenenza oltre l’effettiva responsabilità dello stesso” e conseguentemente chiede che detta sanzione venga equamente ridotta ad una sola gara effettiva. Questo poiché, a suo dire, non può definirsi atto di violenza l’avere semplicemente appoggiato una mano sul volto di un avversario, senza colpirlo. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, è dell’avviso che la ricostruzione dell’episodio, quale emerge dalla descrizione dei fatti resa dall’arbitro nel referto di gara, induce a ritenere che il comportamento, comunque censurabile, tenuto dall’incolpato nel contesto considerato trovi equa sanzione nella squalifica per una sola gara effettiva e che per tale ragione il gravame meriti positiva considerazione. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società Ivrea Calcio S.r.l. riducendo la squalifica al calciatore Alberto Mantelli ad una gara effettiva. La tassa non va addebitata.
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