COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 06 DEL 15.09.2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.D. AMPEZZO AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO CALCIATORE CANDOTTI ROMANO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA (in C.U. DEL COMITATO LOCALE DI TOLMEZZO n. 15 DEL 25.08.2004).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 06 DEL 15.09.2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.D. AMPEZZO AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO CALCIATORE CANDOTTI ROMANO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA (in C.U. DEL COMITATO LOCALE DI TOLMEZZO n. 15 DEL 25.08.2004). LA COMMISSIONE, - Visti gli atti ufficiali relativi alla gara AMPEZZO – RIGOLATO valida per il Campionato Carnico di 2^ Categoria disputata in data 21.08.2004, con particolare riferimento alla verbalizzazione inerente all’espulsione del calciatore CANDOTTI Romano avvenuta all’81° di gara; - Letta la motivazione con cui il Giudice Sportivo ha pronunciato la sanzione per quattro giornate effettive di gara del calciatore perché lo stesso, “espulso dall’arbitro, rientrava sul terreno di gioco senza che il direttore di gara se ne accorgesse, partecipando per alcuni minuti al gioco”. - Letto il reclamo della U.S.D. Ampezzo, con cui la Società per cui è tesserato il calciatore Candotti evidenzia una incongruità di contenuti tra referto e supplemento di referto, rilasciato dall’arbitro al G.S., rilevando che lo stesso non aveva accertato che il calciatore avesse ricevuto reale percezione della notifica dell’espulsione e fosse effettivamente uscito dal campo; - Preso atto che la gara si è svolta in notturna e che ciò rende possibile una difficoltà di percezione da parte del calciatore della notifica del provvedimento dell’arbitro, ed atteso che a referto effettivamente emerge come il direttore di gara abbia estratto il cartellino rosso allorché il calciatore “in quel momento si trovava a circa due o tre metri da me volgendomi le spalle”; - Sentito il presidente dell’U.S.D. Ampezzo, il quale ha ribadito che il calciatore non è uscito dal terreno di gara per non aver visto il cartellino rosso; - Sentito in ulteriore supplemento di referto l’arbitro, il quale ha precisato di non poter essere assolutamente certo che il calciatore sia uscito dal terreno di gioco dopo l’espulsione all’81° di gioco, e che quindi appare possibile che effettivamente il calciatore, nella condizione di poca luminosità e di confusione che si era venuta a creare non abbia percepito la notifica della espulsione e sia rimasto nel rettangolo di gioco senza mai allontanarvisi e, quindi, senza mai “rientrarvi”; - Ritenuto, peraltro, che comunque dalla doppia ammonizione il calciatore avrebbe dovuto apprendere la sua espulsione e che il calciatore comunque incorre in colpa grave per non essersi accertato in ordine al provvedimento di espulsione; - Atteso che una squalifica per una giornata deriva automaticamente dall’espulsione, mentre le proteste platealmente urlate e reiterate nei confronti dell’arbitro aggravano la sua posizione e la conseguente sanzione; - Ritenuto di poter così ridurre la sanzione come da dispositivo; P.Q.M. - Riduce la squalifica del calciatore della U.S.D. Ampezzo CANDOTTI Romano a tre giornate effettive di gara; - Dispone la restituzione della tassa versata.
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