COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 15/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO PATTI CALCIO S.R.L. (ME) – (avverso squalifica calciatore Barbitta Cono fino al 30.6.2005 – GARA TORRENOVESE/PATTI del 29.08.2004 – COPPA ITALIA PROMOZIONE – C.U. n° 12 dell’1.9.2004) – Proc. N. 02/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 15/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO PATTI CALCIO S.R.L. (ME) – (avverso squalifica calciatore Barbitta Cono fino al 30.6.2005 - GARA TORRENOVESE/PATTI del 29.08.2004 – COPPA ITALIA PROMOZIONE – C.U. n° 12 dell’1.9.2004) – Proc. N. 02/A Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante, pur riconoscendo la condotta scorretta del proprio tesserato ne chiede una riduzione motivandola con propria versione come nell’atto di appello prodotto; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Nessun elemento di dubbiosità presentano gli atti ufficiali di gara che appaiono univoci e non si prestano al alcuna diversa interpretazione; Riguardo all’”an” la stessa appellante riconosce la responsabilità del proprio tesserato; per quanto riguarda il “quantum” ritiene questa Decidente che dagli atti di gara non si ricava la precisa intenzionalità, laddove lo sputo si presume indirizzato all’arbitro, invece, finiva con il raggiungere un calciatore avversario; Per quanto riguarda l’episodio che interessa un assistente dell’arbitro ritiene questa Decidente che dal rapporto non si evince l’intenzionalità dell’accaduto; Alla luce delle motivazioni sopra evidenziate ritiene questa Decidente che la sanzione afflittiva emessa in primo grado può essere ricondotta in un periodo di tempo più limitato; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica a carico del calciatore Barbitta Cono fino al 28.2.2005; senza addebito di tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it