COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 05.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. A CARICO DEL CALCIATORE NUNZIATA CARMINE E DELLA SOCIETA’ PIEVIGINA CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 6 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 4 E 8 DEL C.G.S. (nota n. 251/CAE del 29.09.2004).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 05.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. A CARICO DEL CALCIATORE NUNZIATA CARMINE E DELLA SOCIETA’ PIEVIGINA CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 6 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 4 E 8 DEL C.G.S. (nota n. 251/CAE del 29.09.2004). La Commissione Disciplinare, Visto il deferimento della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti disposto in data 29.09.2004 nei confronti del calciatore Carmine Nunziata e della Società Pievigina Calcio per violazione dell’art. 94 ter, comma 6 delle N.O.I.F. e art. 7 commi 4 e 8 del C.G.S.; Esaminate le memorie difensive 28.10.2004 e 05.11.2004 trasmesse a questa Commissione dal calciatore Carmine Nunziata; preso atto che nessuna memoria è stata trasmessa dalla Pievigina Calcio; Considerato che dall’esame degli atti è emerso che l’accordo economico sottoscritto tra le parti in data 08.11.2002 prevedeva un compenso annuo lordo di euro 26.167,00, superiore al limite massimo previsto di euro 25.822,00; Ritenuto che la somma pattuita risulta eccedente rispetto a quella massima prevista per appena euro 345,00, dunque per un importo minimo che non lascia intendere che il calciatore e Società abbiano voluto dolosamente violare la normativa vigente, quanto piuttosto siano incorsi in un mero errore e/o disattenzione; Rilevato che può essere condivisa la tesi difensiva esposta dal legale del calciatore Nunziata che assume la illogicità della previsione di un compenso appena superiore al consentito e dunque la non punibilità del calciatore; Atteso che anche per la Società deferita debbano valere gli stessi principi già applicati; Valutata, in conclusione, la buona fede del Nunziata e della Pievigina Calcio, P.Q.M. Respinge il deferimento.
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