F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 8/CF del 28 settembre 2004 RICORSO DEL COSENZA CALCIO 1914, EX ART. 32, COMMA 5, DELLO STATUTO FEDERALE, PER IL RICONOSCIMENTO DELLA TITOLARITA’ DELLE POSIZIONI GIURIDICO-SOGGETTIVE MATURATE AL 31.07.2003, NELL’AMBITO DELL’ ORDI NAMENTO FEDERALE

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 8/CF del 28 settembre 2004 RICORSO DEL COSENZA CALCIO 1914, EX ART. 32, COMMA 5, DELLO STATUTO FEDERALE, PER IL RICONOSCIMENTO DELLA TITOLARITA’ DELLE POSIZIONI GIURIDICO-SOGGETTIVE MATURATE AL 31.07.2003, NELL’AMBITO DELL’ ORDI NAMENTO FEDERALE IN FATTO Con ricorso a questa Corte del 12 luglio 2004, la società Cosenza Calcio 1914 s.p.a. esponeva che: 1) con deliberazione adottata il 31 luglio 2003 dal Consiglio Federale essa non era stata ammessa al Campionato di Serie C1 di sua competenza per la mancata osservanza delle disposizioni regolanti la materia; 2) con provvedimento adottato dal Presidente Federale il 31 ottobre 2003 ne era stata deliberata la decadenza dall’affiliazione, a seguito della dichiarazione di inattività; 3) con sentenza del 1° aprile 2004 del TAR Lazio, confermata in parte qua dal Consiglio di Stato con sentenza del successivo 9 luglio, era stato annullato il provvedimento di decadenza dalla affiliazione per mancata comunicazione dell’avvio del relativo procedimento; 4) con delibera del 7 aprile 2004, la Federazione le aveva comunicato la attivazione del procedi- mento diretto a verificare la ricorrenza delle condizioni per la dichiarazione di decadenza; 5) la sentenza del Consiglio di Stato, prima citata, aveva accertato che “la mancata partecipazione della società ricorrente al campionato di calcio nella stagione 2003/2004 non può essere causa di decadenza dall’affiliazione, non essendo l’inattività del tutto imputabile al Cosenza; la F.I.G.C. dovrà quindi verificare, allo stato attuale, la volontà del Cosenza di partecipare ai campionati di calcio e, in caso di riscontro positivo, dovrà, anziché proseguire il procedimento per la decadenza dall’affiliazione, procedere ad individuare il campionato cui il Cosenza può essere iscritto”. Ciò premesso, la ricorrente manifestava la propria volontà di partecipare al campionato di propria competenza per la stagione sportiva 2004/2005, e cioè quello di Serie C1, e deduceva di trovarsi nella stessa posizione in cui versava all’inizio dell’appena terminata stagione, e, quindi, in possesso del titolo sportivo. Tali circostanze avrebbero legittimato la ricorrente a chiedere a questa Corte, ai sensi dell’art. 32, comma 5, dello Statuto federale, a tutela di un proprio diritto fondamentale ed in conformità alle sentenze citate, che le venisse “confermato”: a) il proprio status attuale di società affiliata alla F.I.G.C.; b) il proprio status attuale di società affiliata alla Lega Professionisti di Serie C; c) il proprio status attuale di società titolare del titolo sportivo per presentare domanda di iscrizione al Campionato di Serie C1 per la stagione 2004/2005 (anche in forza di eventuale provvedimento straordinario). Nel corso dell’istruttoria, venivano acquisiti documenti da cui emergeva che, contestualmente al deposito del presente ricorso, la società Cosenza Calcio 1914 s.p.a. aveva indirizzato alla F.I.G.C. una richiesta di esecuzione del giudicato del Consiglio di Stato, con “causa petendi” e “petitum” coincidenti con quelli prima esposti. In occasione della riunione della Corte federale del 21 luglio 2004, i legali della ricorrente chiedevano il rinvio dell’esame del ricorso a data da destinarsi. Successivamente, con nota del 23 settembre 2004, la società istante comunicava “che la questione, proposta con il ricorso 12 luglio 2004, è superata avendo il Consiglio Federale ed il Presidente Federale adottato provvedimenti in data 27 e 29 luglio e 12 agosto 2004, nei confronti dei quali ci si riserva la rituale impugnazione dinanzi il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.” A questa stregua, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e va disposto l’incameramento della tassa. P. Q. M. dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso proposto dalla società Cosenza Calcio 1914 s.p.a. e dispone l’incameramento della tassa.
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