F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 8/CF del 28 settembre 2004 PARERE INTERPRETATIVO D’UFFICIO SULL’ART. 17 DELLO STATUTO FEDERA- LE, CIRCA L’INDIVIDUAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI SOCIETA’ PROFESSIO- NISTICHE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA FEDRALE

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 8/CF del 28 settembre 2004 PARERE INTERPRETATIVO D’UFFICIO SULL’ART. 17 DELLO STATUTO FEDERA- LE, CIRCA L’INDIVIDUAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI SOCIETA’ PROFESSIO- NISTICHE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA FEDRALE Con nota del 22 settembre 2004 il Segretario federale - premesso che il Presidente della Lega Professionisti di serie C aveva chiesto di conoscere se il proprio Consiglio Direttivo potesse nominare, in sostituzione dei rappresentanti legali delle singole società, delegati per la partecipazione all’Assemblea federale - sottoponeva a questa Corte l’interpretazione della norma di cui all’art. 17 dello Statuto federale nonché di ogni altra disposizione rilevante al fine di rispondere al quesito se “in ambito professionistico il delegato assembleare espresso dalla singola società debba necessariamente appartenere all’organico dirigenziale della stessa”. Ciò premesso, la Corte osserva che la prima parte del primo comma dell’art. 17 dello Statuto federale prevede in primo luogo che l’Assemblea della Federazione si compone di delegati. La norma prosegue chiarendo che i delegati per le società professionistiche sono i Presidenti delle società professionistiche, o i loro rappresentanti. La questione sottoposta all’esame di questa Corte riguarda l’individuazione dei soggetti legittimamente qualificabili come “rappresentanti” dei Presidenti delle società professionistiche ai fini della attribuzione della qualità di delegato all’Assemblea federale. Va subito detto che esattamente, nel formulare il quesito, il Segretario federale ha escluso la possibilità che sia il Consiglio Direttivo della Lega Professionisti in questione a sostituirsi al Presidente della società nella designazione del proprio rappresentante. Ed infatti, è innegabile sia il carattere personale della designazione, che la norma in esame espressamente ed esclusivamente rimette ai Presidenti delle società, sia la natura fiduciaria del rapporto che lega il rappresentante al rappresentato, con conseguente intrasferibilità del potere di designazione spettante a quest’ultimo. Resta, allora, da stabilire se la scelta del rappresentante della società da parte del relativo Presidente debba o meno necessariamente cadere su persona appartenente “all’organico dirigenziale della stessa”. Ora, la Corte ritiene che i menzionati caratteri della personalità e della fiduciarietà della designazione del proprio rappresentante da parte dell’avente diritto debbano costituire decisivi elementi di giudizio per l’interprete nel determinare la portata della disposizione di cui all’art. 17 citato. Quest’ultima norma va, però, coordinata con l’art. 2, comma 2, delle N.O.I.F. che contiene una disposizione di sicuro rilievo al presente fine interpretativo. Ed invero, la norma da ultimo citata, nel disciplinare le modalità di effettuazione della “electio amici” da parte del Presidente della società delegante, espressamente prevede che debba indicarsi “la qualifica sociale del rappresentante”. Ora, questa indicazione costituisce elemento decisivo per configurare la categoria dei soggetti legittimati da rappresentare le società. A tenore dell’art. 2 delle N.O.I.F., infatti, la designazione non può che cadere su persone che rivestano una qualifica sociale, e cioè un ruolo all’interno della società determinato e riconoscibile all’esterno attraverso il censimento da parte degli organi competenti della Federazione, con conseguente opponibilità ai terzi. Del resto, la previsione che anche i rappresentanti appartengano all’ordinamento federale in quanto titolari di un ruolo nelle società che li designano risponde all’esigenza che a dibattere e deliberare su temi dell’ordinamento federale impegnativi anche per le società rappresentate siano soggetti partecipi dell’organizzazione e del relativo sistema di regole, che rischierebbero di vedere affievolita la propria efficacia se creato o modificato da chi ne sia estraneo. Deve, quindi, ritenersi che la disposizione in parola riguardi soggetti titolari di una qualifica sociale, nel senso risultante dagli atti costitutivi di pubblicità ai fini federali, e cioè, nella presente prospettiva, i fogli di censimento. La Corte non ritiene, invece, che sia necessario che il designato appartenga anche “all’organico dirigenziale” della società. Ed invero, la norma di cui all’art. 17 dello Statuto federale, in combinato disposto con quella di cui all’art. 2 delle N.O.I.F., va letta conformemente al principio di tassatività destinato a governare il compimento di atti che siano frutto della libertà di scelta e di azione da parte del loro autore. Corollario di tale principio, nel caso di specie, è quello per cui le norme non possono essere interpretate nel senso di circoscrivere ulteriormente la categoria dei rappresentanti o di orientare la scelta da parte dei Presidenti della società verso soggetti che non solo rivestano la prescritta qualifica sociale, ma appartengano anche “all’organico dirigenziale”. È, infatti, evidente che le norme qui considerate si limitino a prevedere la necessità che i rappresentanti delle società appartenenti alle Leghe professionistiche rivestano una qualche carica sociale, senza stabilire anche che debba trattarsi di dirigenti. In conclusione, la Corte esprime l’avviso che sia necessario e sufficiente che il delegato assembleare espresso, ai fini della partecipazione all’Assemblea federale, da parte dei Presidenti delle società appartenenti alle Leghe professionistiche rivesta una qualifica sociale all’interno della società, qualifica rilevabile attraverso il foglio di censimento. P.Q.M. esprime l’avviso che sia necessario e sufficiente che il delegato assembleare espresso, ai fini della partecipazione all’Assemblea federale, da parte dei Presidenti delle società appartenenti alle Leghe professionistiche rivesta una qualifica sociale, non necessariamente dirigenziale, all’interno della società, qualifica rilevabile attraverso il foglio di censimento.
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