F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CF del 25 novembre 2004 RICORSO DELL’A.P. JUVENTINA PALERMO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI, DI CUI AL COM. UFF. N. 6 DEL 9.9.2004 DEL COMITATO REGIONALE SICILIA DEL SETTORE PER L’ATTI- VITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CF del 25 novembre 2004 RICORSO DELL’A.P. JUVENTINA PALERMO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI, DI CUI AL COM. UFF. N. 6 DEL 9.9.2004 DEL COMITATO REGIONALE SICILIA DEL SETTORE PER L’ATTI- VITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA Con Com. Uff. n. 5 del 2 settembre 2004, il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’atti- vità giovanile e scolastica ripescava la società in epigrafe nel Campionato Allievi Regionali in base alla graduatoria pubblicata sul Com. Uff. n. 3 del 3 agosto 2004. Nel successivo Com. Uff. n. 6 del 9 settembre 2004, si comunicava che, per errore di trascrizione, nel comunicato ufficiale precedente era stata indicata quale ripescata la società ricorrente senza averne titolo, nei confronti di altra società la S.S. S. Cristina. La società interessata ha proposto ricorso a questa Corte, nel quale, oltre a sottolineare il danno economico subito, sostiene che la sua esclusione dal campionato in parola è illegittima ed in contrasto con gli artt. 13 delle N.O.I.F. e l’art. 31 del Regolamento del Settore per l’attività giovanile e scolastica. Sottolinea, inoltre, la disparità di trattamento operata tra le società del Gruppo orientale, che ha usufruito di sette ripescaggi, e quelle del Gruppo occidentale (al quale appartiene l’A.P. Juventina Palermo), che ha usufruito di un solo ripescaggio; nonché l’irregolarità del ripescaggio della S.S. S: Cristina che aveva diritto ex-lege a partecipare al campionato in oggetto, in quanto semifinalista del Campionato Giovanissimi precedente. Tutto ciò premesso, la società ricorrente chiede, in via preliminare, la sospensione cautelativa del Campionato Allievi Regionali del Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’attività giovanile e scolastica e, nel merito, l’inserimento dell’A.P. Juventina Palermo nel campionato stesso. Il ricorso è inammissibile, in quanto, pur volendo ammettere che nella specie sia fatto valere un diritto fondamentale, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 32, comma 5, dello Statuto federale, non risultano previamente esperiti i rimedi previsti nelle Carte federali e, in particolare, quelli risultanti dal combinato disposto degli artt. 6, lett. g), e 28, comma 3, del Regolamento del Settore per l’attività giovanile e scolastica. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’incameramento della tassa.
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