F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CF del 18 novembre 2004 RICORSO DEL SIG. BASSI GIANCARLO E ALTRI, EX ARTT. 32, COMMA 7, DELLO STATUTO FEDERALE E 9, COMMA 4, DELLE NORME PER LE ASSEMBLEE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA DELLA L.N.D., RIUNITA IN SPECIALE COLLEGIO DI GARANZIA ELETTORALE, IN RELAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE NELL’ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL 21.11.2004
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul
Comunicato ufficiale n. 11/CF del 18 novembre 2004
RICORSO DEL SIG. BASSI GIANCARLO E ALTRI, EX ARTT. 32, COMMA 7, DELLO
STATUTO FEDERALE E 9, COMMA 4, DELLE NORME PER LE ASSEMBLEE DELLA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI, AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE
DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA
DELLA L.N.D., RIUNITA IN SPECIALE COLLEGIO DI GARANZIA ELETTORALE, IN
RELAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE NELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
ELETTIVA DEL 21.11.2004
Con ricorso del 15 novembre 2004 Giancarlo Bassi, Primo Cinauseo, Nicola De
Bosichi, Geremia Gonano, Franco Neri, Daniele Vidal e Claudio Zanca hanno chiesto a questa
Corte di annullare, ai sensi dell’art. 32, comma 7, dello Statuto Federale, il provvedimento con cui il
precedente 12 novembre la Commissione Disciplinare Regionale del Friuli-Venezia Giulia, riunita
in speciale collegio di garanzia elettorale in vista dell’assemblea elettiva prossimamente convocata,
aveva dichiarato l’inesistenza della candidatura dei ricorrenti a componenti del Consiglio Direttivo
in quanto “presentata in forma cumulativa e sottoscritta unicamente dal sig. Claudio Zanca, privo di
procura” e pertanto in violazione dell’art. 9 delle norme procedurali per le assemblee dei Comitati
Regionali della Lega Nazionale Dilettanti.
In sintesi, i ricorrenti lamentano l’erronea interpretazione dell’art. 9 da ultimo citato nel
senso che tale norma, se letta in combinazione con altre del medesimo corpus normativo (e, in
particolare con l’art 8, lett.f), indicherebbe la possibilità di una presentazione cumulativa delle
candidature senza, peraltro, imporre alcuna forma ad substantiam per la presentazione delle stesse. I
ricorrenti deducono, inoltre, che dal complesso degli atti depositati ai fini della presentazione della
candidatura, in effetti dichiarata ammissibile dalla Commissione Disciplinare, di Claudio Zanca a
Presidente del Comitato Regionale sarebbe potuta emergere con certezza la riferibilità a ciascuno
dei candidati della relativa candidatura da parte dello stesso Zanca, così sciogliendosi ogni dubbio
circa l’effettiva esistenza di un potere di rappresentanza nei confronti dei medesimi candidati.
Ciò premesso, la Corte osserva che l’art. 9 delle norme procedurali applicabili alle elezioni
della Lega Nazionale Dilettanti espressamente prevede che “chiunque intende ricoprire cariche
elettive federali deve presentare la propria candidatura con le modalità di cui ai capi che seguono”.
La dizione della norma è chiara ed inequivoca quanto al carattere personale dell’atto di
proposizione della candidatura a cariche federali. Ciò si evince dal punto di vista letterale dall’uso
del termine “propria” riferito alla candidatura, che lascia intendere come sia estranea al sistema
normativo la “altrui” candidatura se non in presenza di atto autorizzativo o di preposizione gestoria
ad altri da parte del titolare dell’interesse all’elezione passiva.
Anche dal punto di vista sistematico non può revocarsi in dubbio la natura personale e non
surrogabile, se non attraverso il conferimento ad altri del potere di compiere atti destinati a ricadere
nella sfera del titolare del diritto o dell’interesse, della candidatura, tenuto conto della complessità
ed impegnatività in termini di posizioni soggettive attive e passive discendenti dal conseguimento
della carica cui si sia candidati.
A questa stregua, è evidentemente inammissibile una candidatura che non sia frutto della
diretta espressione di volontà del candidato, ma provenga da terzi cui non risulti essere stato
attribuito alcun potere al riguardo. L’evidente conseguenza di questa articolata rete di principi è
l’inammissibilità di candidature che non siano direttamente presentate dall’interessato o rispetto alle
quali non traspaia, nei termini previsti dal diritto positivo, la volontà di costui di attribuire ad altri il
potere di spendere il proprio nome con effetti direttamente impegnativi.
Si rivela, pertanto, immune da censure il provvedimento impugnato, con la conseguenza che
il ricorso va dichiarato infondato e, quindi, rigettato, con incameramento della tassa.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dispone l’incameramento della tassa.
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