F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12/CF del 2 dicembre 2004 RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE INTERPRETATIVO DELLO ART. 23 DELLO STATUTO FEDERALE IN RELAZIONE ALL’ EFFETTUZIONE DEL L’ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA DEL 20.12.2004
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul
Comunicato ufficiale n. 12/CF del 2 dicembre 2004
RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE INTERPRETATIVO DELLO
ART. 23 DELLO STATUTO FEDERALE IN RELAZIONE ALL’ EFFETTUZIONE DEL
L’ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA DEL 20.12.2004
Con nota del 29 novembre 2004 il Presidente federale, premesso che la Lega Nazionale
Professionisti non ha ancora eletto il proprio Presidente ed i propri rappresentanti in seno al
Consiglio Federale e che per il prossimo 20 dicembre è stata convocata l’Assemblea elettiva della
Federazione, ha chiesto a questa Corte, ai sensi dell’art. 22 comma 1 del Codice di Giustizia
sportiva e con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 23 comma 4 dello Statuto Federale, se:
a) il protrarsi della mancata elezione stessa fino alla data fissata per l’Assemblea
elettiva possa impedirne lo svolgimento;
b) se, avveratasi l’ipotesi della mancata elezione degli organi e dei
rappresentanti della LNP, debba ritenersi “venuta meno la rappresentanza della LNP in seno
al Coniglio federale” ovvero “se possa ritenersi operante l’istituto della prorogatio”.
Ciò premesso, la Corte osserva, con riferimento al primo quesito, che l’art. 23 dello Statuto
federale è norma che disciplina l’elezione e la composizione del Consiglio federale, stabilendo, in
particolare e per quanto qui interessa, il principio della ripartizione delle cariche tra le varie
componenti federali e prevedendo al quarto comma che “l’elezione dei consiglieri federali da parte
delle Leghe nonché da parte degli atleti e dei tecnici avviene prima della data fissata per lo
svolgimento dell’Assemblea federale elettiva” secondo i regolamenti elettorali interni.
La disposizione in esame si limita a stabilire la precedenza temporale dell’elezione dei
consiglieri federali da parte delle varie componenti rispetto alla celebrazione dell’assemblea
federale elettiva, senza stabilire esplicitamente o implicitamente un nesso di pregiudizialità tra le
due fasi, né tanto meno subordinare la possibilità di svolgimento dell’assemblea all’effettiva
esecuzione dell’adempimento elettorale da parte delle componenti.
È senz’altro vero che il procedimento elettivo da parte delle componenti assolve un ruolo
strumentale rispetto al funzionamento degli organi federali ed alla costituzione del Consiglio
federale in particolare; ma è altrettanto vero che l’Assemblea federale elettiva rappresenta il
massimo, fondante momento di democrazia interna della Federazione che non può in nessun caso
soffrire remore, dilazioni o preclusioni per effetto del fatto o del comportamento di altri soggetti o
organi anche interni alla Federazione stessa.
Altrimenti ragionando, si trascurerebbe l’assenza di un dato positivo che autorizzi a ritenere
impedito lo svolgimento dell’Assemblea elettiva a causa di inefficienze o inerzie altrui e si
recherebbe una grave lesione all’organizzazione democratica della Federazione, esponendola,
perfino, al rischio del commissariamento.
La risposta da dare al primo quesito è, pertanto, ad avviso della Corte, che la mancata
elezione del Presidente della LNP e dei consiglieri federali in rappresentanza della stessa non
determini alcun impedimento alla celebrazione dell’Assemblea federale elettiva.
Il secondo quesito è collegato al precedente.
Per rispondervi, è opportuno considerare che l’odierna struttura del Consiglio federale
riflette la necessità che ciascuna componente goda di un’adeguata rappresentanza all’interno dello
stesso, in modo da rendere possibile la concreta espressione, da parte dei propri consiglieri, delle
esigenze e dei programmi degli organi che li hanno eletti.
Sarebbe, quindi, impensabile che una struttura consiliare prescindesse da tale
rappresentanza, tranne che per circostanze occasionali e contingenti (quali la casuale assenza
contemporanea degli appartenenti alla categoria), o che, addirittura, si ritenesse legittimata a
proseguire la propria attività dichiarando con effetto immediato decaduti in blocco i rappresentanti
di una medesima componente, così impedendo a questa di far sentire la propria voce in Consiglio e
snaturando la vocazione equilibratamente pluralistica del Consiglio federale.
Del resto, la contraria tesi della configurabilità della legittima attività del Consiglio federale
in presenza di una ipotetica dichiarazione di decadenza dei rappresentanti di una medesima
componente ed in pendenza della loro sostituzione, non solo emarginerebbe dalla vita federale un
soggetto costitutivo (la singola componente) ma, soprattutto nel caso di consiglieri eletti da
componenti a forte grado di rappresentanza, quale la LNP, porrebbe a serio rischio la stessa
funzionalità dell’organo, ad esempio nei casi di deliberazioni a maggioranza qualificata che vanno
adottate, secondo l’art. 23 prima citato, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il
Consiglio federale aventi diritto al voto.
Quanto sin qui detto porta, ad avviso della Corte, ad escludere che si possa pervenire ad una
dichiarazione di decadenza in blocco di tutti i rappresentanti di una componente per una causa che li
riguardi tutti allo stesso modo e che sia riconducibile non ad una loro condizione soggettiva o
personale, ma venga, piuttosto, determinata da vicende afferenti al funzionamento ed alla
democrazia interna della componente di appartenenza.
Ciò porta la Corte ad esprimere l’ulteriore avviso che, in attesa della sostituzione dei
consiglieri in questione, la loro carica debba intendersi prorogata per assicurare il regolare ed
efficiente funzionamento dell’organo nelle more di un ragionevole periodo di tempo destinato alla
rimozione delle cause impeditive della nuova elezione da parte della componente di appartenenza.
Non può, naturalmente, tacersi del carattere contingente e temporaneo di questa situazione
di proroga, destinata ad essere circoscritta nel tempo. E’, pertanto, evidente che, ove l’anomalia
dovesse perdurare oltre limiti ragionevoli di tempo, dovrebbero necessariamente intervenire,
attraverso gli strumenti ordinamentali, gli organi federali al fine di ristabilire la normalità della
situazione.
In conclusione, la Corte esprime il parere che la mancata elezione del Presidente della LNP
e dei consiglieri federali in rappresentanza della stessa Lega non faccia venir meno la
rappresentanza della LNP in seno al Consiglio federale e che debbano intendersi prorogati, nelle
more di un ragionevole periodo di tempo destinato alle nuove elezioni, i consiglieri
precedentemente designati.
PQM
Esprime il parere che:
a) la mancata elezione del Presidente della LNP e dei consiglieri federali in
rappresentanza della stessa LNP non determini alcun impedimento alla celebrazione
dell’Assemblea federale elettiva;
b) la mancata elezione del Presidente della LNP e dei consiglieri federali in
rappresentanza della stessa Lega non faccia venir meno la rappresentanza della LNP in seno
al Consiglio federale e che conseguentemente debbano intendersi prorogati per un
ragionevole periodo di tempo i consiglieri precedentemente designati.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12/CF del 2 dicembre 2004 RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE INTERPRETATIVO DELLO ART. 23 DELLO STATUTO FEDERALE IN RELAZIONE ALL’ EFFETTUZIONE DEL L’ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA DEL 20.12.2004"