CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 18/10/2004 TRA EBIMOTORS S.r.l.e L’AUTOMOBILE CLUB ITALIA – TEAM KESSEL RACING

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 18/10/2004 TRA EBIMOTORS S.r.l.e L’AUTOMOBILE CLUB ITALIA - TEAM KESSEL RACING A R B I T R O U N I C O Prof. Avv. Maurizio Benincasa in qualità di Arbitro Unico nominato dalle parti a’ sensi dell’art. 12 del Regolamento L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di Arbitrato promosso da: EBIMOTORS S.r.l., con sede in (22072) Cermenate (Co), Via De Gasperi, n. 7/9, in persona del legale rappresentante pro-tempore Enrico Borghi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea e Alberto Maltone ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, Via Santa Eufemia, 2 (20122), giusta procura in calce all’istanza di arbitrato - attrice - contro L’AUTOMOBILE CLUB ITALIA – Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, con sede in Roma, Via Solferino, 32, in persona del Presidente e legale rappresentante pro- tempore, Avv. Franco Lucchesi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Majorano, Francesco Guarino e Achille Sinatra dell’Avvocatura dell’ACI ed elettivamente domiciliato presso la sede di quest’ultima in Roma, Via Marsala, 8, giusta procura generale alle liti per atto Notar Mauro Franco del 10 gennaio 2002 (Rep. 103.407) allegata all’atto di costituzione - convenuta - nonché TEAM KESSEL RACING, anche nell’interesse dei piloti Loris Kessel e Andrea Chiesa, domiciliato in Roma, Piazza Adriana, 15 presso lo studio dell’avv. Riccardo La Cognata che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all’atto di costituzione - convenuto - Fatto e svolgimento del giudizio arbitrale Il 21 settembre 2003 si è svolta presso l’autodromo di Vallelunga la gara conclusiva del Campionato italiano GT 2003, classe N/GT. Alla gara hanno partecipato sia il concorrente Loris Kessel Racing, con i piloti Loris Kessel e Andrea Chiesa, sia il concorrente Ebimotors S.r.l., con i piloti Luca Riccitelli e Massimo Pigoli. I due equipaggi rivestivano nella classifica provvisoria del Campionato rispettivamente il primo e secondo posto. La corsa si è conclusa con il secondo posto del concorrente Ebimotors, mentre l’equipaggio Loris Kessel Racing non si è classificato e non ha conseguito alcun punteggio. Pertanto, Ebimotors, avendo conseguito il secondo piazzamento in gara, si è aggiudicato il titolo di Campione per l’anno in corso. Al termine della gara, Loris Kessel Racing ha presentato reclamo, deducendo irregolarità tecnico disciplinari del concorrente avversario Ebimotors. I Commissari Sportivi, con provvedimento del 21 settembre 2003, hanno deciso « […] di comminare al concorrente n. 62 Ebimotors S.r.l. la sanzione dell’ammonizione con diffida». Avverso tale provvedimento Ebimotors non ha proposto alcuna impugnazione; Loris Kessel Racing, invece, ha formulato ricorso dinanzi al Tribunale Nazionale di Appello. Quest’ultimo, con il provvedimento del 21 ottobre – 24 novembre, ha pronunciato il seguente dispositivo: «[…] in riforma della decisione N° 7 dei Commissari Sportivi della gara “Ferrari Racing Days” disputatasi il 20 e 21 settembre 2003 all’autodromo di Vallelunga, esclude dalla classifica della gara 2 il concorrente EBIMOTORS Srl (N°62).». Esperito in data 6 febbraio 2004, con esito negativo, il tentativo di conciliazione previsto dal Regolamento, Ebimotors, con istanza di arbitrato del 28 febbraio 2004, ha chiesto: «[…] L’annullamento della sentenza del Tribunale Nazionale d’Appello CSAI, n. 43/03, in data 21.10.2003, comunicata nel solo dispositivo alle parti in data 31.10.2003, e integralmente comunicata in data 01.12.2003; la conseguente conferma della decisione n. 07 con cui i Commissari Sportivi della gara “Ferrari Racing Days”, disputatasi i giorni 20-21 settembre 2003 all’autodromo di Vallelunga, hanno inflitto al Team Ebimotors la sola sanzione dell’ammonizione con diffida, senza l’avvenuta esposizione da parte del direttore di gara della bandiera bianco nera riferita al numero 72 e non 62; la conseguente conferma dell’attribuzione al Team Ebimotors del titolo di Campione Italiano GT 2003 Classe N/GT». Con memoria del 4 marzo 2004, si è costituito il Team Kessel Racing, rassegnando le seguenti conclusioni: «[…] I. In via preliminare, dichiarare l’incompetenza e/o difetto di giurisdizione dell’adito giudice arbitrale, per insussistenza o invalidità della relativa clausola compromissoria. II. In subordine, sempre in via preliminare, dichiarare la non arbitrabilità della controversia per le ragioni indicate in narrativa al punto B.II, con ogni provvedimento consequenziale. Nel denegato caso di non accoglimento di almeno una delle superiori conclusioni, III, nel merito, rigettare le domande della Ebimotors perché infondate in fatto e in diritto e confermare la decisione resa dal Tribunale Nazionale d’Appello dell’ACI/CSAI il 21 ottobre 2003. IV. In subordine sempre nel merito, adottare qualunque altro provvedimento ritenuto di giustizia confermativo dell’assegnazione al Team Kessel Racing e ai piloti Chiesa e Kessel del titolo di campione italiano 2003 classe N-GT». L’ACI si è costituita in giudizio con apposita memoria, rassegnando le seguenti conclusioni: «[…] Voglia l’O.ne Giudice Arbitrale designato: - Dichiarare la propria incompetenza rispetto al presente procedimento ex art. 7, quarto comma, del Regolamento della C.C.A.-CONI; - in subordine, ritenere e dichiarare che la presente controversia non è, comunque, deferibile alla C.C.A. CONI ex art. 7, quater, del R.N.S.; - in subordine, dichiarare la pretesa della Ebimotors infondata in fatto e in diritto; - condannare, comunque, la Ebimotors alle spese, diritti e onorari del presente procedimento». L’Arbitro Unico ha accettato l’incarico e si è costituito formalmente, disponendo il calendario di svolgimento del giudizio arbitrale. Esaurita l’istruttoria - nel corso della quale si è provveduto, tra l’altro, all’audizione dei piloti Riccitelli e Chiesa, nonché alla visione, in contraddittorio, dei filmati di gara - all’udienza del 27 maggio 2004, l’Arbitro Unico ha trattenuto la controversia in decisione, assegnando alle parti il termine del 18 giugno 2004 per il deposito di una memoria conclusionale e, successivamente, con apposita ordinanza, il termine del 30 giugno 2004 per il deposito di un’ulteriore memoria conclusionale. Con ordinanza del 16 luglio 2004, l’Arbitro Unico, visto l’art. 21, quinto comma, del Regolamento, ha prorogato il termine di pronuncia del lodo. MOTIVI 1.1 L’Arbitro Unico reputa necessario esaminare, in primo luogo, le eccezioni preliminari formulate dalla difesa di Loris Kessel Racing e della CSAI. La prima eccezione attiene all’insussistenza della clausola compromissoria; in particolare, le parti convenute rilevano che, al momento della proposizione della domanda di arbitrato, non era vigente l’art. 6, ultimo capoverso, del R.N.S. Infatti, si deduce che il 20 febbraio 2004 l’ACI-CSAI, pubblicando il nuovo testo del N.R.S., ha emendato il previgente art. 6, ultimo capoverso, sostituendolo con l’art. 7 quater ed eliminando la possibilità di ricorrere alla procedura arbitrale dinanzi alla Camera, avverso alle decisioni rese in ultima istanza dagli organi di giustizia intra federali. Poiché il giudizio arbitrale sarebbe stato instaurato dopo la pubblicazione del nuovo R.N.S., l’Arbitro Unico sarebbe incompetente a pronunciare il lodo. L’eccezione deve essere disattesa. Sul punto, l’Arbitro Unico, esaminate le difese della parte attrice e valutato che la questione è, comunque, rilevabile d’ufficio, osserva quanto segue. Nel testo del R.N.S. riprodotto nell’annuario CSAI 2004 non è mantenuto il paragrafo già contenuto (all’art. 6, ultimo periodo) nel testo del R.N.S. riprodotto nell’annuario CSAI 2003, secondo il quale «la Federazione ACI/CSAI aderisce alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport prevista dall’art. 12 dello Statuto del CONI e relativo Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del CONI il 1 agosto 2001 con delibera n. 1188.». Reputa, peraltro, l’Arbitro Unico – in linea di continuità con la giurisprudenza della Camera (Cfr. Lodo del 1 luglio 2004 Betti c/ CSAI, Collegio Arbitrale Fumagalli – Presidente, Benincasa, Pellegrino) – che tale mancata menzione non sia sufficiente a far venir meno l’adesione della CSAI al sistema arbitrale della Camera, espressamente deliberata nel dicembre 2001 e mai formalmente ed espressamente revocata (con atto uguale e contrario a quello con il quale si è realizzata). In tale quadro, non significativa appare la mancata menzione nell’annuario CSAI 2004 dell’adesione della CSAI all’arbitrato presso la Camera, poiché in nessun modo risulta che essa possa supplire all’assenza di una delibera espressa di revoca di quell’adesione. E d’altra parte, l’irrilevanza della mancata menzione nell’annuario CSAI dell’arbitrato presso la Camera è confermata dalla circostanza che nemmeno l’annuario 2002, pur successivo alla delibera di adesione, recava il riferimento alla Camera (poi, come si è detto, introdotto nell’annuario 2003), senza che ciò abbia impedito l’avvio, nel corso del 2002, e lo svolgimento di un arbitrato (nel Caso D’Arcio/CSAI) in cui la competenza della Camera non venne, per ciò solo, revocata in dubbio. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, ritenute assorbite le altre difese sul punto e, in particolare, quelle attinenti ai rapporti tra la fase di conciliazione e la fase di arbitrato, l’Arbitro Unico reputa sussistente la propria competenza a decidere la controversia. 1.2 Con la seconda eccezione preliminare si deduce la non arbitrabilità della controversia, assumendo che la valutazione necessaria ai fini della risoluzione della lite sia sottratta alla competenza dell’Arbitro Unico. Più precisamente, si osserva che la valutazione in ordine alla violazione o meno di una determinata regola di gara può formare oggetto di giudizio solamente dinanzi agli organi intrafederali che, dotati di competenze tecnico sportive, sono abilitati per statuto o regolamento all’applicazione delle regole di gara e all’eventuale sanzione in caso di violazione. L’eccezione deve essere disattesa. Infatti, l’Arbitro Unico (e, in generale la Camera di Conciliazione e Arbitro per lo Sport nell’esercizio della funzione arbitrale) è chiamato, ai sensi del Regolamento, a valutare la legittimità dei provvedimenti oggetto di impugnazione, facendo applicazione delle norme di diritto, nonché delle norme e degli usi dell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale. In altri termini, l’Arbitro Unico deve sussumere, nelle fattispecie ricavabili dai dati normativi sopra indicati, i casi sottoposti al suo esame, al fine di individuare gli effetti giuridici che le norme collegano al verificarsi delle singole fattispecie. Ove questa valutazione coincida con quella già svolta dagli organi di Giustizia Federale di ultima istanza, il provvedimento impugnato risulterà legittimo. Diversamente, si dovrà concludere per la illegittimità del provvedimento. Nello svolgimento di questa attività, il Regolamento della Camera non pone alcuna limitazione in ordine alla natura dei fatti esaminati; anzi, proprio in considerazione della circostanza che taluni di questi fatti possano comportare la necessità di competenze tecniche diverse da quelle giuridiche, il medesimo Regolamento prevede la figura, in veste di ausiliario, del consulente tecnico d’ufficio. Queste conclusioni non sembrano indebolite dai suggestivi rilievi della difesa convenuta inerenti all’immediatezza del giudizio, svolti anche attraverso la comparazione con altre discipline sportive. 1.3 Nella memoria 18 giugno 2004, Loris Kessel Racing ha formulato un’ulteriore eccezione, già anticipata in occasione dell’udienza del 27 maggio 2004. Si afferma il difetto di legittimazione ad agire di Ebimotors, considerato che questa, nelle conclusioni rassegnate nell’istanza di arbitrato, chiede la conferma dell’attribuzione al Team Ebimotors del titolo di Campione italiano GT 2003, Classe N/GT. A norma del combinato disposto degli artt. 19, 26 e 27 del Regolamento Sportivo Campionato Italiano 2003, l’attribuzione del titolo di Campione italiano classe N/GT andrebbe esclusivamente ai piloti (conduttori) e non anche solo ai teams (concorrenti); poiché il pilota Riccitelli non è parte del giudizio, non avendo dichiaro Ebimotors di agire (come invece ha fatto Kessel Racing) nel suo interesse, Ebimotors non potrebbe ottenere la tutela richiesta. In altri termini «[…] Il risultato è che la domanda di Ebimotors non può essere accolta in radice perché è impossibile assegnare all’Istante il titolo di Campione italiano N-GT, e nel giudizio il pilota cioè il vero interessato (e quindi legittimato) ad ottenere tale tutela era assente nel giudizio arbitrale (e nel precedente procedimento conciliativo), salvo le sue apparizione come consulente della parte attrice! Ebimotors avrebbe dovuto trovare spazio nel presente giudizio solo se avesse, insieme e subordinatamente al pilota, vantato un interesse di altra natura, conseguente all’attribuzione del titolo al suo conduttore. Ma non vi è traccia di un siffatto interesse o di una richiesta anche implicita in tal senso». L’eccezione deve essere disattesa. L’Arbitro Unico osserva che, con l’istanza di arbitrato, Ebimotors ha chiesto all’organo arbitrale, in primo luogo, l’annullamento della sentenza del Tribunale Nazionale di Appello CSAI n. 43/2003 del 21 ottobre 2003; ha, poi, chiesto, quali conseguenze della suddetta domanda, la conferma della decisione dei Commissari Sportivi e l’attribuzione al Team Ebimotors del titolo di Campione italiano. Se in astratto può dubitarsi, come assume Loris Kessel Racing, che Ebimotors possa domandare l’attribuzione a se stessa del titolo di Campione italiano, essendo tale attribuzione riservata solo ai conduttori e non anche ai concorrenti, del pari non può negarsi che Ebimotors sia legittimata, in qualità di concorrente e, soprattutto, di parte dei giudizi dinanzi agli organi di Giustizia Federale, a chiedere l’annullamento dei provvedimenti di questi ultimi. Del resto, l’Arbitro Unico, accertata l’eventuale illegittimità dei provvedimenti impugnati, potrebbe limitarsi ad annullarli, lasciando alla Federazione competente ogni consequenziale provvedimento. Sul punto si veda, tra gli altri, il Lodo pronunciato in data 4 agosto 2003 – 19 novembre 2003, nel giudizio Paternò Calcio S.r.l c/ F.I.G.C., Arbitro Unico Benincasa. 2. Venendo a temi di merito, si osserva quanto segue. Nelle prospettazioni attoree, la domanda di annullamento della sentenza del Tribunale Nazionale d’Appello trova fondamento nella sostanziale correttezza del comportamento del pilota Riccitelli in occasione dell’incidente. Infatti, il pilota del Team Ebimotors, nel corso della gara, avrebbe conseguito il «[…] diritto di transitare prioritariamente in una curva […]». Ciò sarebbe avvenuto perché la distanza tra la vettura di Chiesa, che precedeva, e la vettura di Riccitelli, che seguiva, sarebbe stata inferiore alla lunghezza di una macchina. Nei casi in cui è tale la posizione delle automobili, la vettura che per prima inizi l’esecuzione della curva avrebbe precedenza sull’altra. Nel caso di specie, dunque, la vettura del Team Kessel Racing, pur precedendo, avrebbe dovuto lasciare strada all’automobile del Team Ebimotors guidata da Riccitelli. Ad ogni buon conto, l’attore rileva che, se anche la condotta di Riccitelli presentasse dei profili di irregolarità, essi non potrebbero essere considerati dolosi, ma al più meramente colposi. Conseguentemente, la sanzione irrogata dal Tribunale d’Appello non sarebbe collegata correttamente alle dinamiche degli eventi, alle intrinseche caratteristiche dell’incidente, e neppure all’atteggiamento psicologico del pilota Ebimotors, che si sarebbe sentito in diritto di ottenere strada dall’avversario. Alle argomentazioni dell’attore i convenuti hanno replicato sostenendo, per un verso, che non sarebbe vigente, nel diritto sportivo, alcuna norma relativa al cd ”diritto alla corda”. Al contrario, esisterebbe l’obbligo per il quale «il conduttore deve …c) mantenere di norma la propria traiettoria evitando manovre scorrette». Per altro verso, sussisterebbe il cd. “diritto di impostare la curva” in capo al pilota in testa al momento di affrontare il cambio di direzione della pista. Nessun rilievo sarebbe da accordare alle considerazioni svolte a riguardo della distanza tra le macchine, poiché l’inseguitore non avrebbe alcun diritto di precedenza nell’impostare una traiettoria che confligga con quella temporalmente precedente del pilota che precede. Il pilota Ebimotors, in questa prospettiva, avrebbe impostato una traiettoria incompatibile con l’intento di superare il pilota Chiesa, come si evincerebbe dalla visione delle precedenti traiettorie utilizzate dallo stesso Riccitelli nel corso della medesima gara e con riferimento alla medesima curva. Peraltro, non pare inutile ripercorrere brevemente anche le argomentazioni che hanno condotto il Tribunale d’Appello alla decisione contestata. Secondo l’analisi svolta dal Tribunale, il conduttore Chiesa, nell’imminenza dell’urto, si sarebbe trovato nell’atto di superare la mezzeria della pista, verso il lato destro, e avrebbe già impostato la curva a destra. Il Tribunale rileva che Riccitelli non avrebbe avuto lo spazio sufficiente a consentirgli di superare l’avversario, che, trovandosi davanti, aveva già impostato la propria traiettoria. Inoltre, il contatto sarebbe avvenuto quando la vettura di Chiesa aveva già definito la traiettoria destrorsa per affrontare la curva. A quel punto Riccitelli non avrebbe più potuto superare l’avversario, ma avrebbe al massimo potuto evitare il contatto con la vettura di Chiesa. Il pilota del Team Kessel Racing, poi, non avrebbe potuto nutrire timori di essere superato, sì da chiudere la traiettoria, perché l’avversario dell’Ebimotors, preceduto di quasi una macchina, avrebbe dovuto desistere dall’azione. Secondo il Tribunale d’Appello, sarebbe mancato ogni incentivo in capo a Chiesa per ostacolare un sorpasso ormai non più possibile, mentre Riccitelli avrebbe potuto avere un interesse ad avvalersi della collisione, stante la situazione di classifica. Il comportamento di Riccitelli, dunque, sarebbe scorretto e pericoloso, dal momento che, come in effetti sarebbe accaduto, per effetto dell’urto Chiesa si sarebbe trovato esposto ad un grave rischio, così come tutti i piloti che seguivano. L’incidente avrebbe, peraltro, impedito al pilota del Team Kessel Racing di ambire alle posizioni in cui si trovava prima dell’urto, che gli avrebbero consentito di vincere il Campionato. Il Tribunale d’Appello, nell’infliggere la penalità dell’esclusione dalla classifica di gara, ha rilevato che l’irregolarità della condotta del pilota Ebimotors era già risultata palese ai Commissari di Gara, i quali avrebbero errato solo nella commisurazione della sanzione alla gravità della condotta. Letti gli atti delle parti e ascoltate le argomentazioni dei difensori in udienza, ascoltati pure i piloti Chiesa e Riccitelli, visionati i filmati, anche in contraddittorio, sia a velocità normale che ridotta, l’Arbitro Unico non trova motivo, in esito all’struttoria, per discostarsi dalla decisione del Tribunale Nazionale d’Appello. Intanto, la dinamica dell’incidente dimostra che Chiesa, al momento dell’ingaggio, ovvero della diminuzione della distanza tra le due automobili sotto i cinque metri, era in vantaggio, già percorreva la sua traiettoria oltre la mezzeria verso destra e stava per raggiungere la corda, di modo che per Riccitelli era impossibile sopravanzare l’avversario senza collidere. Per altro verso, non si è rintracciato alcun principio giuridico in virtù del quale il pilota del Team Loris Kessel Racing avrebbe dovuto lasciare strada all’avversario. Al contrario, in base alle norme vigenti e ai regolamenti sportivi, oltre che alle comuni regole di buon senso, si reputa che Riccitelli avrebbe dovuto desistere dal tentare una manovra che metteva a rischio l’incolumità dell’avversario che lo precedeva, incidendo con la sua già impostata traiettoria. Quanto all’atteggiamento psicologico del pilota Ebimotors, Dagli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, il Giudice Unico non ha tratto alcun elemento che suffraghi una dolosa esecuzione della manovra da parte di Riccitelli. Tuttavia, il livello di diligenza richiesto ad un pilota professionista è tale da delineare la sussistenza di una colpa grave. Come si evince dai filmati della corsa, la manovra del pilota Ebimotors, in sé e per sé, era significativamente rischiosa e, infatti, tutti coloro che nel corso della gara l’hanno tentata hanno rischiato di uscire di pista. Ebbene, un pilota professionista avrebbe dovuto evitare, usando la diligenza che gli è propria, la scelta di una simile traiettoria, con un avversario davanti già impostato per la curva e che ormai occupava la carreggiata corrispondente. La colpa grave di Riccitelli non viene attenuata dalla condotta di Chiesa, che pare regolare. Il pilota del Team Loris Kessel Racing, nell’immediatezza dell’urto, si trova significativamente in vantaggio, ha impostato la curva e sta raggiungendo la corda, sicché non ha motivo di reputare di poter essere superato. Inoltre, le posizioni e le traiettorie delle macchine escludono che Chiesa abbia potuto rendersi conto del sopraggiungere dell’avversario in tempo, a sua volta, per evitare l’urto. L’irregolarità della condotta di Riccitelli, del resto, non è mai stata posta in dubbio né dal Direttore di Gara, né dai Commissari di Gara né dal Tribunale Nazionale d’Appello. L’Arbitro Unico concorda con quest’ultimo organo sull’entità della pena comminata a Riccitelli ed evidenzia, altresì, la logicità del percorso interpretativo che ha condotto il Tribunale alla decisione. Infatti, la condotta di Riccitelli, posta in atto in una curva impegnativa e con altri avversari che sopraggiungevano, ha messo in grave pericolo l’incolumità propria, di Chiesa e degli altri piloti in gara. Inoltre, la particolare circostanza per la quale Ebimotors e il Team Loris Kessel Racing si contendessero, in quella gara, il titolo di Campione della categoria, porta a reputare adeguata la pena dell’esclusione dalla classifica finale del pilota Riccitelli. 3. Quanto finora esposto evidenzia la soccombenza della parte attrice nel merito, che si coniuga, tuttavia, con la soccombenza delle parti convenute in ordine alle eccezioni preliminari. Ciò giustifica sia la compensazione degli onorari dell’Arbitro Unico e delle spese del procedimento, liquidati con separata ordinanza, sia delle spese di lite. P.Q.M. L’Arbitro Unico definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: a) rigetta la domanda formulata da Ebimotors S.r.l.; b) dichiara compensate integralmente le spese di funzionamento del procedimento. gli onorari dell’Arbitro Unico e le spese di lite. Così deciso dall’Arbitro Unico in Roma, il 18 ottobre 2004. L’Arbitro Unico F.to Prof. Avv. Maurizio Benincasa
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