CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 18/09/2004 TRA S.p.A. Salernitana Sport contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e Ricardo Matias Veron

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 18/09/2004 TRA S.p.A. Salernitana Sport contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e Ricardo Matias Veron Il Collegio Arbitrale composto da Avv. Aurelio Vessichelli Presidente Avv. Guido Cecinelli Arbitro Avv. Mario Antonio Scino Arbitro riunito in conferenza personale in data 28 settembre 2004, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato promosso da: S.p.A. Salernitana Sport, in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall’avv. Luciano Ruggiero Malagnini, presso il cui studio è el.te domiciliata in Nola alla via S. Felice n.15 giusta delega in calce alla domanda di arbitrato ex art. 8 del Regolamento, giusta delega in prot. n.1056 dell’11 agosto 2004 - ricorrente - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede a Roma, via G. Allegri n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore - convenuta non presente - e nei confronti di Ricardo Matias Veron, el.te domiciliato in Roma via Germanico n.101 presso lo studio dell’Avv. Paolo Rodella, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata a margine della memoria difensiva del 12.09.2004 prot. N. 1261 avente ad oggetto l’impugnativa della delibera resa dal Collegio arbitrale della Nazionale Professionisti del 23.04.2004 FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO 1. A seguito della chiusura della fase di conciliazione in data 15 luglio 2004 per mancato accordo, in quanto la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) riteneva non conciliabile l’oggetto della controversia e dichiarava la preclusione nascente dll’art.7.4 del Regolamento della Camera ( Regolamento), con domanda di arbitrato di cui all’art.8 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport datata 11 agosto 2004 (la “Domanda di Arbitrato”) la S.p.A Salernitana Sport (“Salernitana” o la “Ricorrente”) ha proposto istanza di arbitrato avverso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (“FIGC” ) e nei confronti di Ricardo Matias Veron (Resistente), dando avvio al procedimento arbitrale contemplato dal Regolamento della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport (il “Regolamento ”). 2. Nella Domanda di Arbitrato, corredata da una serie di documenti, la Ricorrente ha esposto, tra l’altro, quanto segue: (i) il tesserato Ricardo Matias Veron, assumendo : -che la società S.p.a. Salernitana Sport gli avrebbe impedito di partecipare agli allenamenti con la prima squadra e che – nonostante l’invito dell’11.2.04 rivolto dal medesimo resistente alla ricorrente- non aveva provveduto a reintegrarlo nella rosa di prima squadra ma lo avrebbe ammesso soltanto agli allenamenti con la squadra primavera, - che tale condotta integrava gli estremi della violazione degli artt.10 e 16 dell’Accordo Collettivo, - che, conseguentemente la società Ricorrente gli avrebbe arrecato un grave pregiudizio di immagine professionale, adiva il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti (“LNP”) chiedendo -la reintegra nella rosa di prima squadra con conseguente partecipazione agli allenamenti della medesima, -la condanna al risarcimento dei danni nella misura del 30% pari a Euro 84.258,00, o della misura ritenuta di giustizia; (ii) si costituiva la società ricorrente deducendo sia la tardività che l’infondatezza del ricorso arbitrale; (iii) con delibera del 23.4.04 il Collegio arbitrale presso la LNP decideva: -la reintegra del calciatore Veron R.M. negli allenamenti con la prima squadra della ricorrente; - la condanna della Salernitana al risarcimento della somma di euro 84.258,00, oltre alla refusione delle spese del giudizio; (iv) la società ricorrente ritenendo la nullità della delibera del Collegio arbitrale della LNP proponeva domanda di arbitrato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, e invocando la competenza della Camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport, ai sensi del combinato disposto dell’art.12 dello statuto del Coni e dell’art.27 dello statuto della FIGC, così come risultava da interpretazione della Corte federale di cui al C.U. n.16 dl 16.04.2004, pagg.12-13. (v) La Corte Federale, invero, con Comunicato Ufficiale n. 16 del 16.04.2004 (C.U.16/04 C.F.) , decidendo il ricorso dell’U.S. Avellino calcio con cui si impugnavano dinnanzi ad essa C.F. delibere del Collegio arbitrale della LNP, riteneva che “una volta intrapresa la via della tutela arbitrale , anche in base al disposto dell’art.27 , comma 1, dello Statuto Federale, è in quella sede che devono essere esperiti i rimedi che l’ordinamento consente, sia in relazione ad una possibile istanza di revocazione, sempre che ne ricorrano i presupposti, in analogia con il dettato dell’art.831 c.p.c., sia adendo, a norma dell’art. 27 dello Statuto Federale, la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport istituita presso il CONI.”. Con specifico riguardo a tale ultimo rimedio la Corte Federale con C.U.16 citato precisava che “ ……la legge n.280 del 2003 , con l’art.3, assegna alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport funzioni che si possono considerare di carattere nomofilattico all’interno dell’ordinamento sportivo ed è , pertanto, idonea a fornire la garanzia i tutela di cui erroneamente , con il ricorso a questa Corte , si lamenta la carenza”. Con tale motivazioni la Corte federale, dichiarava l’inammissibilità del ricorso dell’Avellino calcio. 3. Alla luce di tale esposizione, la Ricorrente, richiamati gli artt. 12 dello Statuto del CONI e 27 Statuto della FIGC e il C.U. 16 della C.F.. citata, ritenuta la giurisdizione della Camera, assumeva la nullità dell’impugnata delibera arbitrale federale in quanto il verbale della riunione arbitrale del 23.04.04 recava nell’elencazione dei componenti il collegio arbitrale l’avv. Paolo Mazzoli, quale arbitro per la società ricorrente, che aveva invece indicato come proprio arbitro l’avv. Giacinto Pelosi. Tale vizio inficerebbe in radice la deliberazione impugnata, la cui nullità veniva richiesta dalla Salernitana con la domanda arbitrale dell’11.08.04. con l’istanza citata la società ricorrente nominava quale arbitro di parte l’avv. Mario Antonio Scino. 4. Con memoria difensiva del 12 settembre 2004 si costituiva Ricardo Matias Veron, assistito dall’avv. Paolo Rodella del foro di Roma, che eccepiva: - l’inammissibilità e l’improcedibilità della domanda arbitrale perché tardiva ai sensi dell’art.7.6 del regolamento, in quanto proposta (11.8.04) oltre il 21° giorno dalla data di chiusura della procedura di conciliazione (15.7.04); - l’inammissibilità e l’improcedibilità della domanda arbitrale ai sensi dell’art.7.4. del Regolamento, che escluderebbe dalla competenza della Camera le controversie per le quali siano stati istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito federale; - l’infondatezza della domanda arbitrale perché sarebbe palese l’errore materiale in cui sarebbe incorso il verbalizzante nell’indicare il nominativo dell’arbitro della società ricorrente, che avrebbe peraltro sottoscritto il verbale medesimo; a sostegno dell’infondatezza dell’istanza arbitrale formulava richiesta di ammissione i prova testimoniale , articolando i relativi capitoli sulle decisive circostanza della presenza alla riunione arbitrale federale del 23.4.04 e della sottoscrizione del relativo verbale dell’avv. Giacinto Pelosi,indicando come testi gli Avv.ti Sergio Messina, Luigi Medugno, Giacinto Pelosi,Ornella Bonari, cioè i sottoscritti del verbale citato. - 5. La FIGC, pur regolarmente evocata, non si è costituita nel presente procedimento arbitrale. 6. In forza delle disposizioni contenute nel Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (Regolamento), il 16 settembre 2004 alle ore 15,50, presso la sede della Camera Stadio Olimpico – curva sud - 00194 ROMA, si è tenuta la prima riunione del Collegio Arbitrale nominato per la presente controversia, cui risultavano presenti tutti i Componenti del Collegio Arbitrale. Preliminarmente, i Componenti del Collegio Arbitrale, avv.ti Aurelio Vessichelli, con funzione di Presidente, Guido Cecinelli, e Mario Antonio Scino, ribadiscono la propria accettazione della nomina e si costituivano formalmente. Il Collegio Arbitrale così costituito fissava la sede dell’arbitrato presso la sede della Camera, si riserva di svolgere in località diversa udienze o singoli atti del procedimento, nomina il Dott. Marco Arpino quale segretario dell’organo arbitrale, coadiuvato dai funzionari della Camera Sig. Andrea Gruttadauria e Dott. Luca Saccone. La riunione viene chiusa alle ore 16.00. 7. In pari data alle ore 16,30, presso la sede della Camera Stadio Olimpico – curva sud - 00194 ROMA, si è tenuta la prima udienza di fronte al Collegio Arbitrale,nominato per la presente controversia, nel corso della quale le parti hanno esposto le rispettive difese. Erano presenti tutti i Componenti del Collegio Arbitrale, nonché il Sig. Andrea Gruttadauria, coadiutore del Segretario, nonché per la SpA Salernitana Sport: l’ Avv. Giuseppe Lomonaco, in sostituzione dell’Avv. Luciano Ruggiero Malagnini, giusta delega depositata in udienza; per Ricardo Matias Veron: l’ Avv. Paolo Rodella. Risultavano assenti i rappresentanti della F.I.G.C. – non costituita – sebbene ritualmente convocata. Le parti presenti, preliminarmente, dichiaravano che, allo stato, non sussistevano elementi per una composizione bonaria della controversia. L’Avv. Lomonaco si riportava a quanto contenuto nella istanza e documentazione depositati, e insisteva nell’accoglimento del ricorso, rilevando altresì la tardività del deposito della memoria del difensore di Veron. Ribadiva, inoltre, la tempestività del ricorso, stante la non perentorietà del termine Regolamentare e l’applicabilità della sospensione feriale prevista dalla L. 742/69. L’Avv. Lomonaco, rilevava, inoltre, la sussistenza della competenza della Camera adita conformemente alla decisione della Corte Federale citata negli scritti difensivi. L’Avv. Rodella si riportava a quanto contenuto nella memoria e documenti depositati, insistendo nell’accoglimento dell’eccezione di tardività del ricorso introduttivo e rilevando di converso la tempestività della memoria prodotta nell’interesse di Veron, non essendo il termine Regolamentare perentorio. L’ Avv. Rodella insisteva nell’eccezione di difetto di competenza della adita Camera ai sensi dell’art, 7.4 del Regolamento e dell’art. 3 della L.280/2003. Il Collegio Arbitrale, dato atto, impregiudicata ogni decisione sulle istanze istruttorie formulate negli scritti difensivi depositati dalle parti, fissava il termine delle ore 13.00 del giorno 27 settembre 2004 per la presentazione di eventuali ulteriori memorie e documenti, Il Collegio Arbitrale fissava globalmente per tutte le parti, tenute a concorrere pro quota,( in tal senso deve infatti intendersi la formulazione indicata nell’ordinanza del 16 settembre 2004) un anticipo/saldo complessivo pari ad Euro 12.000,00 (Euro dodicimila/00), da depositare entro e non oltre il 27 settembre 2004 alle ore 13.00, presso la sede della Camera secondo le seguenti modalità: Euro 4.000,00 (Euro quattromila/00) oltre accessori di legge con assegno intestato all’Avv. Aurelio Vessichelli a cura di ciascuna parte; Euro Euro 4.000,00 (Euro quattromila/00) oltre accessori di legge con assegno intestato all’Avv. Mario Antonio Scino a cura di ciascuna parte; Euro 4.000,00 (Euro quattromila/00) oltre accessori di legge con assegno intestato all’Avv. Guido Cecinelli a cura di ciascuna parte. Il Collegio Arbitrale si riservava la decisione dichiarando chiusa la riunione alle ore 17.00. 8. Allo scadere del termine concesso a tutte le parti per il deposito di memorie e documenti, si avvaleva di detta facoltà soltanto la difesa di Ricardo Matias Veron. Invero l’Avv. Paolo Rodella depositava memoria autorizzata (prot. n. 1382), con cui : a) eccepiva la tardività del ricorso ai sensi dell’art.7.6 del Regolamento, che farebbe riferimento ad una modalità di presentazione del ricorso incompatibile con la natura ordinatoria del termine (21 giorni ) all’uopo fissato per l’introduzione dell’istanza arbitrale; b) di contro rileva la tempestività della presentazione della memoria difensiva e costitutiva, muovendo dal dettato dell’art.9.1 del Regolamento, che legittimerebbe la presentazione di difese oltre il termine ordinario di 7 giorni ivi previsto; c) in via subordinata rileva che o devono ritenersi entrambi termini ordinatori ( il che porterebbe al rigetto dell’eccezione di tardività sollevata dal ricorrente) oppure entrambi perentori, in tal ultimo caso dovendosi ritenere comunque tardivo ed improcedibile il ricorso arbitrale prima ancora della difesa del convenuto; d) in via ulteriormente gradata rileva comunque la rilevabilità ex officio della eccepita improcedibilità dell’istanza arbitrale; e) rileva, altresì, il difetto di competenza della Camera a conoscere della presente controversia ai sensi dell’art.7.4 del Regolamento, il cui chiaro tenore letterale renderebbe inattendibile l’interpretazione ad esso dato dalla corte federale, al cui parere la Camera non sarebbe tenuta comunque ad uniformarsi; l’incompetenza discenderebbe altresì dall’art.3 della L.280/2003. f) Nel merito si richiamavano le difese articolate con il precedente scritto difensivo, a sostegno del quale veniva prodotta documentazione che attesterebbe inequivocabilmente la legittima composizione del collegio arbitrale preso la LNP. Infatto l’avv. Rodella produce n.2 dichiarazioni sottoscritte l’una da tutti i componenti del collegio arbitrale de quo e l’altra dall’avv. Paolo Mazzoli: entrambi i documenti proverebbero inequivocabilmente il mero errore materiale di trascrizione del nominativo dell’arbitro designato dalla società ricorrente; g) ribadisce le istanze istruttorie formulate con la memoria costitutiva. MOTIVI DELLA DECISIONE A. Sul procedimento 1. Preliminarmente il Collegio ritiene utile correttamente inquadrare il significato e la natura del presente procedimento, confermandone la natura arbitrale. In primo luogo, deve rilevarsi che la Camera è stata istituita ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del CONI del 2000 presso il medesimo ente pubblico in quanto rappresentativo di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo; e che in riferimento a ciò è stato approvato lo Statuto della FIGC, il quale all’art. 27 consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale. In secondo luogo, si deve sottolineare che le regole contenute nel Regolamento sono state approvate dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 30 aprile 2004, che prevede che il lodo sia imputabile esclusivamente all’organo arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI. In terzo luogo, deve essere rimarcato che, sempre nell’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, la l. 17 ottobre 2003 n. 280, nel devolvere la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive rilevanti per l’ordinamento statale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, allo stesso tempo, ha affermato espressamente che “in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni sportive” (art. 3 comma 1). In conclusione, dunque, per tutte queste ragioni, il Collegio riafferma che la presente procedura attivata dalla Ricorrente ha natura arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI, tanto che le parti hanno dato atto che la decisione arbitrale richiesta è irrevocabilmente riconosciuta come manifestazione della propria volontà e di conseguenza si sono impegnate a rispettarla. B. Sulla competenza della Camera 1. In considerazioni delle pregiudiziali considerazioni in ordine alla natura del presente giudizio, ritiene il Collegio preliminarmente, e con carattere assorbente di ogni altra eccezione e deduzione sollevata dalle parti con gli scritti difensivi ed in udienza, esaminare e verificare la questione, sollevata da entrambe le parti , seppure con considerazioni di segno opposto, relativa alla questione della competenza o giurisdizione dell’adito Collegio. La controversia oggetto del presente arbitrato attiene ad una deliberazione arbitrale del 23 aprile 2004 del Collegio arbitrale presso la LNP di reintegrazione del calciatore Veron Ricardo Matias negli allenamenti con la prima squadra della S.p.a. Salernitana Sport, che veniva condannata al risarcimento nei suoi confronti di euro 84.258,00, e che sarebbe secondo la società ricorrente affetta da nullità per indicazione della presenza nel verbale di riunione arbitrale , al posto dell’arbitro avv. Giacinto Pelosi regolarmente indicato dalla società, dell’avv. Paolo Mazzoli. Preliminarmente la difesa della società ricorrente ritiene la competenza della Camera ai sensi dell’art.12 dello Statuto del Coni e dell’art.27 dello statuto della FIGC, così come da puntuale interpretazione della Corte Federale C.U. n.16 del 16.4.2004: la controversia de qua non troverebbe alcun limite, quanto alla competenza o la giurisdizione della Camera, in ragione dell’estraneità alla materia antidoping, che è esclusa dal novero delle controversie di competenza della Camera. La difesa di Veron Ricardo Matias , sul punto, eccepiva la preclusione di cui all’art.7.4 del Regolamento . Il Collegio ritiene fondata tale eccezione disponendo testualmente l’art.7.4 del regolamento della Camera che “ Sono escluse dalla competenza della Camera le controversie per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito delle Federazioni.” D’altra parte analoga disposizione è contenuta nell’art.12 , comma 6, dello Statuto del CONI. Le suindicate norme sono in evidente contrasto con l’interpretazione delle stesse ad opera della Corte Federale FIGC con il C.U. 14 del 16.4..2004 (pagg.12-13), non potendo sussistere per la medesima controversia un doppio arbitrato, proprio in relazioni alle considerazione del Collegio sopra esposte. Invero i rimedi esperibili avverso la deliberazione arbitrale impugnata , che deve ritenersi lodo irrituale, sono solo quelli previsti dal codice civile ( Art.1420 e ss. cod. civ.) secondo le regole del codice di rito : l’azione per eventuali vizi del negozio da proporre con l’osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione ( ex multis :Cass., sez I, 22 novembre 2000, n. 15070, Cass, sez I, 28 maggio 1998 n.5280)). Stante la natura privatistica dell’arbitrato, che si configura come rinuncia all’azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato e come opzione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, l’irregolare composizione del collegio arbitrale può essere sollevata davanti al giudice ordinario solo se la questione relativa all’illegittimità di tale composizione sia stata dedotta nel corso del giudizio arbitrale ( ex multis : Cass, sez. I, 26 febbraio 2000 n. 2184;..Cass., sez. I, 29 gennaio 2002, n.1066; Cass., sez I, 3 ottobre 2002 n.14182; Cass,I sez, 2139 del 13.2.2003; Cass,1 sez, n. 2208 del 14.2.2003). 3. In conclusione, dunque, ritiene il Collegio che, non sussistendo i presupposti per radicare la competenza della Camera ai sensi delle norme suindicate, deve essere dichiarato il difetto assoluto della giurisdizione della Camera,che non è competente a conoscere della presente controversia. Il Collegio arbitrale rigetta , dunque, il ricorso perché inammissibile. C. Sulle spese 1. Gli onorari arbitrali sono stati liquidati con l’ordinanza del 16 settembre 2004 prot. n. 1289. Si dà atto dell’avvenuto versamento da parte di Matias Ricardo Veron, della somma di euro 14.568,00, comprensivo degli onorari pari a euro 12.000,00 e relativi oneri di legge. Si precisa al riguardo che la somma versata doveva intendersi a carico di tutte la parti in causa, che dovevano concorrere pro quota all’importo complessivo di 12.000,00 euro. Pertanto il sig. Matias Ricardo Veron avrà azione di regresso nei confronti delle altri parti. 2. Sussistono giusti motivi, anche in considerazione della obiettiva incertezza e novità delle questioni preliminari, per compensare le spese di assistenza legale sopportate da ciascuna delle parti nel presente procedimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, - rigetta il ricorso; - spese compensate; - dispone come da separata ordinanza gli onorari, che pone a carico delle parti in via solidale; - determina come da separata ordinanza gli onorari e le spese a carico delle parti in via solidale da corrispondere all’organo arbitrale. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2004, nella conferenza personale degli arbitri e con voti unanimi. F.to Avv. Aurelio Vessichelli F.to Avv. Guido Cecinelli F.to Avv. Mario Antonio Scino
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