CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 18/09/2004 TRA S.p.A. Salernitana Sport contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e Ricardo Matias Veron
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
LODO ARBITRALE DEL 18/09/2004 TRA S.p.A. Salernitana Sport contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e Ricardo Matias Veron
Il Collegio Arbitrale composto da
Avv. Aurelio Vessichelli Presidente
Avv. Guido Cecinelli Arbitro
Avv. Mario Antonio Scino Arbitro
riunito in conferenza personale in data 28 settembre 2004, in
Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato promosso da:
S.p.A. Salernitana Sport, in persona del legale rapp.te p.t,
rappresentata e difesa dall’avv. Luciano Ruggiero Malagnini, presso
il cui studio è el.te domiciliata in Nola alla via S. Felice n.15 giusta
delega in calce alla domanda di arbitrato ex art. 8 del
Regolamento, giusta delega in prot. n.1056 dell’11 agosto 2004
- ricorrente -
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede a Roma,
via G. Allegri n. 14, in persona del suo Presidente e legale
rappresentante pro tempore
- convenuta non presente -
e nei confronti di
Ricardo Matias Veron, el.te domiciliato in Roma via Germanico
n.101 presso lo studio dell’Avv. Paolo Rodella, che lo
rappresenta e difende per delega rilasciata a margine della
memoria difensiva del 12.09.2004 prot. N. 1261
avente ad oggetto l’impugnativa della delibera resa dal Collegio
arbitrale della Nazionale Professionisti del 23.04.2004
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
1. A seguito della chiusura della fase di conciliazione in data 15
luglio 2004 per mancato accordo, in quanto la Federazione Italiana
Giuoco Calcio (F.I.G.C.) riteneva non conciliabile l’oggetto della
controversia e dichiarava la preclusione nascente dll’art.7.4 del
Regolamento della Camera ( Regolamento), con domanda di
arbitrato di cui all’art.8 del Regolamento della Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport datata 11 agosto 2004 (la
“Domanda di Arbitrato”) la S.p.A Salernitana Sport (“Salernitana”
o la “Ricorrente”) ha proposto istanza di arbitrato avverso la
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (“FIGC” ) e nei
confronti di Ricardo Matias Veron (Resistente), dando avvio al
procedimento arbitrale contemplato dal Regolamento della Camera
di conciliazione e arbitrato per lo sport (il “Regolamento ”).
2. Nella Domanda di Arbitrato, corredata da una serie di
documenti, la Ricorrente ha esposto, tra l’altro, quanto segue:
(i) il tesserato Ricardo Matias Veron, assumendo :
-che la società S.p.a. Salernitana Sport gli avrebbe impedito di
partecipare agli allenamenti con la prima squadra e che –
nonostante l’invito dell’11.2.04 rivolto dal medesimo resistente
alla ricorrente- non aveva provveduto a reintegrarlo nella rosa
di prima squadra ma lo avrebbe ammesso soltanto agli
allenamenti con la squadra primavera,
- che tale condotta integrava gli estremi della violazione degli
artt.10 e 16 dell’Accordo Collettivo,
- che, conseguentemente la società Ricorrente gli avrebbe
arrecato un grave pregiudizio di immagine professionale,
adiva il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti
(“LNP”) chiedendo
-la reintegra nella rosa di prima squadra con conseguente
partecipazione agli allenamenti della medesima,
-la condanna al risarcimento dei danni nella misura del 30%
pari a Euro 84.258,00, o della misura ritenuta di giustizia;
(ii) si costituiva la società ricorrente deducendo sia la
tardività che l’infondatezza del ricorso arbitrale;
(iii) con delibera del 23.4.04 il Collegio arbitrale presso la
LNP decideva:
-la reintegra del calciatore Veron R.M. negli allenamenti con
la prima squadra della ricorrente;
- la condanna della Salernitana al risarcimento della somma
di euro 84.258,00, oltre alla refusione delle spese del giudizio;
(iv) la società ricorrente ritenendo la nullità della delibera del
Collegio arbitrale della LNP proponeva domanda di arbitrato ai
sensi dell’art. 8 del Regolamento, e invocando la competenza della
Camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport, ai sensi del
combinato disposto dell’art.12 dello statuto del Coni e dell’art.27
dello statuto della FIGC, così come risultava da interpretazione
della Corte federale di cui al C.U. n.16 dl 16.04.2004, pagg.12-13.
(v) La Corte Federale, invero, con Comunicato Ufficiale n. 16
del 16.04.2004 (C.U.16/04 C.F.) , decidendo il ricorso dell’U.S.
Avellino calcio con cui si impugnavano dinnanzi ad essa C.F.
delibere del Collegio arbitrale della LNP, riteneva che “una volta
intrapresa la via della tutela arbitrale , anche in base al disposto
dell’art.27 , comma 1, dello Statuto Federale, è in quella sede che
devono essere esperiti i rimedi che l’ordinamento consente, sia in
relazione ad una possibile istanza di revocazione, sempre che ne
ricorrano i presupposti, in analogia con il dettato dell’art.831
c.p.c., sia adendo, a norma dell’art. 27 dello Statuto Federale, la
Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport istituita presso il
CONI.”. Con specifico riguardo a tale ultimo rimedio la Corte
Federale con C.U.16 citato precisava che “ ……la legge n.280 del
2003 , con l’art.3, assegna alla Camera di conciliazione e arbitrato
per lo sport funzioni che si possono considerare di carattere
nomofilattico all’interno dell’ordinamento sportivo ed è , pertanto,
idonea a fornire la garanzia i tutela di cui erroneamente , con il
ricorso a questa Corte , si lamenta la carenza”. Con tale
motivazioni la Corte federale, dichiarava l’inammissibilità del
ricorso dell’Avellino calcio.
3. Alla luce di tale esposizione, la Ricorrente, richiamati gli
artt. 12 dello Statuto del CONI e 27 Statuto della FIGC e il
C.U. 16 della C.F.. citata, ritenuta la giurisdizione della
Camera, assumeva la nullità dell’impugnata delibera
arbitrale federale in quanto il verbale della riunione
arbitrale del 23.04.04 recava nell’elencazione dei
componenti il collegio arbitrale l’avv. Paolo Mazzoli, quale
arbitro per la società ricorrente, che aveva invece indicato
come proprio arbitro l’avv. Giacinto Pelosi. Tale vizio
inficerebbe in radice la deliberazione impugnata, la cui
nullità veniva richiesta dalla Salernitana con la domanda
arbitrale dell’11.08.04. con l’istanza citata la società
ricorrente nominava quale arbitro di parte l’avv. Mario
Antonio Scino.
4. Con memoria difensiva del 12 settembre 2004 si costituiva
Ricardo Matias Veron, assistito dall’avv. Paolo Rodella del
foro di Roma, che eccepiva:
- l’inammissibilità e l’improcedibilità della domanda arbitrale
perché tardiva ai sensi dell’art.7.6 del regolamento, in quanto
proposta (11.8.04) oltre il 21° giorno dalla data di chiusura
della procedura di conciliazione (15.7.04);
- l’inammissibilità e l’improcedibilità della domanda arbitrale
ai sensi dell’art.7.4. del Regolamento, che escluderebbe dalla
competenza della Camera le controversie per le quali siano
stati istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito federale;
- l’infondatezza della domanda arbitrale perché sarebbe palese
l’errore materiale in cui sarebbe incorso il verbalizzante
nell’indicare il nominativo dell’arbitro della società ricorrente,
che avrebbe peraltro sottoscritto il verbale medesimo; a
sostegno dell’infondatezza dell’istanza arbitrale formulava
richiesta di ammissione i prova testimoniale , articolando i
relativi capitoli sulle decisive circostanza della presenza alla
riunione arbitrale federale del 23.4.04 e della sottoscrizione
del relativo verbale dell’avv. Giacinto Pelosi,indicando come
testi gli Avv.ti Sergio Messina, Luigi Medugno, Giacinto
Pelosi,Ornella Bonari, cioè i sottoscritti del verbale citato.
-
5. La FIGC, pur regolarmente evocata, non si è costituita nel
presente procedimento arbitrale.
6. In forza delle disposizioni contenute nel Regolamento della
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (Regolamento), il
16 settembre 2004 alle ore 15,50, presso la sede della Camera
Stadio Olimpico – curva sud - 00194 ROMA, si è tenuta la prima
riunione del Collegio Arbitrale nominato per la presente
controversia, cui risultavano presenti tutti i Componenti del
Collegio Arbitrale. Preliminarmente, i Componenti del Collegio
Arbitrale, avv.ti Aurelio Vessichelli, con funzione di Presidente,
Guido Cecinelli, e Mario Antonio Scino, ribadiscono la propria
accettazione della nomina e si costituivano formalmente. Il Collegio
Arbitrale così costituito fissava la sede dell’arbitrato presso la sede
della Camera, si riserva di svolgere in località diversa udienze o
singoli atti del procedimento, nomina il Dott. Marco Arpino quale
segretario dell’organo arbitrale, coadiuvato dai funzionari della
Camera Sig. Andrea Gruttadauria e Dott. Luca Saccone. La
riunione viene chiusa alle ore 16.00.
7. In pari data alle ore 16,30, presso la sede della Camera
Stadio Olimpico – curva sud - 00194 ROMA, si è tenuta la
prima udienza di fronte al Collegio Arbitrale,nominato per la
presente controversia, nel corso della quale le parti hanno
esposto le rispettive difese.
Erano presenti tutti i Componenti del Collegio Arbitrale, nonché il
Sig. Andrea Gruttadauria, coadiutore del Segretario, nonché per la
SpA Salernitana Sport: l’ Avv. Giuseppe Lomonaco, in sostituzione
dell’Avv. Luciano Ruggiero Malagnini, giusta delega depositata in
udienza; per Ricardo Matias Veron: l’ Avv. Paolo Rodella.
Risultavano assenti i rappresentanti della F.I.G.C. – non costituita
– sebbene ritualmente convocata.
Le parti presenti, preliminarmente, dichiaravano che, allo stato,
non sussistevano elementi per una composizione bonaria della
controversia.
L’Avv. Lomonaco si riportava a quanto contenuto nella istanza e
documentazione depositati, e insisteva nell’accoglimento del
ricorso, rilevando altresì la tardività del deposito della memoria del
difensore di Veron. Ribadiva, inoltre, la tempestività del ricorso,
stante la non perentorietà del termine Regolamentare e
l’applicabilità della sospensione feriale prevista dalla L. 742/69.
L’Avv. Lomonaco, rilevava, inoltre, la sussistenza della competenza
della Camera adita conformemente alla decisione della Corte
Federale citata negli scritti difensivi.
L’Avv. Rodella si riportava a quanto contenuto nella memoria e
documenti depositati, insistendo nell’accoglimento dell’eccezione di
tardività del ricorso introduttivo e rilevando di converso la
tempestività della memoria prodotta nell’interesse di Veron, non
essendo il termine Regolamentare perentorio. L’ Avv. Rodella
insisteva nell’eccezione di difetto di competenza della adita Camera
ai sensi dell’art, 7.4 del Regolamento e dell’art. 3 della
L.280/2003.
Il Collegio Arbitrale, dato atto, impregiudicata ogni decisione sulle
istanze istruttorie formulate negli scritti difensivi depositati dalle
parti, fissava il termine delle ore 13.00 del giorno 27 settembre
2004 per la presentazione di eventuali ulteriori memorie e
documenti,
Il Collegio Arbitrale fissava globalmente per tutte le parti, tenute a
concorrere pro quota,( in tal senso deve infatti intendersi la
formulazione indicata nell’ordinanza del 16 settembre 2004) un
anticipo/saldo complessivo pari ad Euro 12.000,00 (Euro
dodicimila/00), da depositare entro e non oltre il 27 settembre
2004 alle ore 13.00, presso la sede della Camera secondo le
seguenti modalità:
Euro 4.000,00 (Euro quattromila/00) oltre accessori di legge con
assegno intestato all’Avv. Aurelio Vessichelli a cura di ciascuna
parte;
Euro Euro 4.000,00 (Euro quattromila/00) oltre accessori di legge
con assegno intestato all’Avv. Mario Antonio Scino a cura di
ciascuna parte;
Euro 4.000,00 (Euro quattromila/00) oltre accessori di legge con
assegno intestato all’Avv. Guido Cecinelli a cura di ciascuna parte.
Il Collegio Arbitrale si riservava la decisione dichiarando chiusa
la riunione alle ore 17.00.
8. Allo scadere del termine concesso a tutte le parti per il deposito
di memorie e documenti, si avvaleva di detta facoltà soltanto la
difesa di Ricardo Matias Veron. Invero l’Avv. Paolo Rodella
depositava memoria autorizzata (prot. n. 1382), con cui :
a) eccepiva la tardività del ricorso ai sensi dell’art.7.6 del
Regolamento, che farebbe riferimento ad una modalità di
presentazione del ricorso incompatibile con la natura
ordinatoria del termine (21 giorni ) all’uopo fissato per
l’introduzione dell’istanza arbitrale;
b) di contro rileva la tempestività della presentazione della
memoria difensiva e costitutiva, muovendo dal dettato
dell’art.9.1 del Regolamento, che legittimerebbe la
presentazione di difese oltre il termine ordinario di 7 giorni
ivi previsto;
c) in via subordinata rileva che o devono ritenersi entrambi
termini ordinatori ( il che porterebbe al rigetto
dell’eccezione di tardività sollevata dal ricorrente) oppure
entrambi perentori, in tal ultimo caso dovendosi ritenere
comunque tardivo ed improcedibile il ricorso arbitrale
prima ancora della difesa del convenuto;
d) in via ulteriormente gradata rileva comunque la rilevabilità
ex officio della eccepita improcedibilità dell’istanza
arbitrale;
e) rileva, altresì, il difetto di competenza della Camera a
conoscere della presente controversia ai sensi dell’art.7.4
del Regolamento, il cui chiaro tenore letterale renderebbe
inattendibile l’interpretazione ad esso dato dalla corte
federale, al cui parere la Camera non sarebbe tenuta
comunque ad uniformarsi; l’incompetenza discenderebbe
altresì dall’art.3 della L.280/2003.
f) Nel merito si richiamavano le difese articolate con il
precedente scritto difensivo, a sostegno del quale veniva
prodotta documentazione che attesterebbe
inequivocabilmente la legittima composizione del collegio
arbitrale preso la LNP. Infatto l’avv. Rodella produce n.2
dichiarazioni sottoscritte l’una da tutti i componenti del
collegio arbitrale de quo e l’altra dall’avv. Paolo Mazzoli:
entrambi i documenti proverebbero inequivocabilmente il
mero errore materiale di trascrizione del nominativo
dell’arbitro designato dalla società ricorrente;
g) ribadisce le istanze istruttorie formulate con la memoria
costitutiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Sul procedimento
1. Preliminarmente il Collegio ritiene utile correttamente
inquadrare il significato e la natura del presente procedimento,
confermandone la natura arbitrale.
In primo luogo, deve rilevarsi che la Camera è stata istituita ai
sensi dell’art. 12 dello Statuto del CONI del 2000 presso il
medesimo ente pubblico in quanto rappresentativo di tutti i
soggetti dell’ordinamento sportivo; e che in riferimento a ciò è stato
approvato lo Statuto della FIGC, il quale all’art. 27 consente la
devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la
federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale.
In secondo luogo, si deve sottolineare che le regole contenute nel
Regolamento sono state approvate dal Consiglio Nazionale del
CONI nella riunione del 30 aprile 2004, che prevede che il lodo sia
imputabile esclusivamente all’organo arbitrale e che in nessun
caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI.
In terzo luogo, deve essere rimarcato che, sempre nell’ambito delle
controversie compromettibili in arbitrato, la l. 17 ottobre 2003 n.
280, nel devolvere la maggior parte delle controversie aventi ad
oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive rilevanti per
l’ordinamento statale alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, allo stesso tempo, ha affermato espressamente che
“in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle
clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni sportive”
(art. 3 comma 1).
In conclusione, dunque, per tutte queste ragioni, il Collegio
riafferma che la presente procedura attivata dalla Ricorrente ha
natura arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere
considerato atto della Camera o del CONI, tanto che le parti hanno
dato atto che la decisione arbitrale richiesta è irrevocabilmente
riconosciuta come manifestazione della propria volontà e di
conseguenza si sono impegnate a rispettarla.
B. Sulla competenza della Camera
1. In considerazioni delle pregiudiziali considerazioni in
ordine alla natura del presente giudizio, ritiene il Collegio
preliminarmente, e con carattere assorbente di ogni altra
eccezione e deduzione sollevata dalle parti con gli scritti
difensivi ed in udienza, esaminare e verificare la questione,
sollevata da entrambe le parti , seppure con considerazioni
di segno opposto, relativa alla questione della competenza o
giurisdizione dell’adito Collegio.
La controversia oggetto del presente arbitrato attiene ad una
deliberazione arbitrale del 23 aprile 2004 del Collegio arbitrale
presso la LNP di reintegrazione del calciatore Veron Ricardo
Matias negli allenamenti con la prima squadra della S.p.a.
Salernitana Sport, che veniva condannata al risarcimento nei
suoi confronti di euro 84.258,00, e che sarebbe secondo la
società ricorrente affetta da nullità per indicazione della
presenza nel verbale di riunione arbitrale , al posto dell’arbitro
avv. Giacinto Pelosi regolarmente indicato dalla società, dell’avv.
Paolo Mazzoli.
Preliminarmente la difesa della società ricorrente ritiene la
competenza della Camera ai sensi dell’art.12 dello Statuto del
Coni e dell’art.27 dello statuto della FIGC, così come da
puntuale interpretazione della Corte Federale C.U. n.16 del
16.4.2004: la controversia de qua non troverebbe alcun limite,
quanto alla competenza o la giurisdizione della Camera, in
ragione dell’estraneità alla materia antidoping, che è esclusa dal
novero delle controversie di competenza della Camera.
La difesa di Veron Ricardo Matias , sul punto, eccepiva la
preclusione di cui all’art.7.4 del Regolamento .
Il Collegio ritiene fondata tale eccezione disponendo
testualmente l’art.7.4 del regolamento della Camera che “ Sono
escluse dalla competenza della Camera le controversie per le
quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito delle
Federazioni.” D’altra parte analoga disposizione è contenuta
nell’art.12 , comma 6, dello Statuto del CONI.
Le suindicate norme sono in evidente contrasto con
l’interpretazione delle stesse ad opera della Corte Federale FIGC
con il C.U. 14 del 16.4..2004 (pagg.12-13), non potendo
sussistere per la medesima controversia un doppio arbitrato,
proprio in relazioni alle considerazione del Collegio sopra
esposte.
Invero i rimedi esperibili avverso la deliberazione arbitrale
impugnata , che deve ritenersi lodo irrituale, sono solo quelli
previsti dal codice civile ( Art.1420 e ss. cod. civ.) secondo le
regole del codice di rito : l’azione per eventuali vizi del negozio
da proporre con l’osservanza delle norme ordinarie sulla
competenza e del doppio grado di giurisdizione ( ex multis
:Cass., sez I, 22 novembre 2000, n. 15070, Cass, sez I, 28
maggio 1998 n.5280)).
Stante la natura privatistica dell’arbitrato, che si configura
come rinuncia all’azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello
Stato e come opzione per la soluzione della controversia sul
piano privatistico, l’irregolare composizione del collegio arbitrale
può essere sollevata davanti al giudice ordinario solo se la
questione relativa all’illegittimità di tale composizione sia stata
dedotta nel corso del giudizio arbitrale ( ex multis : Cass, sez. I,
26 febbraio 2000 n. 2184;..Cass., sez. I, 29 gennaio 2002,
n.1066; Cass., sez I, 3 ottobre 2002 n.14182; Cass,I sez,
2139 del 13.2.2003; Cass,1 sez, n. 2208 del 14.2.2003).
3. In conclusione, dunque, ritiene il Collegio che, non
sussistendo i presupposti per radicare la competenza della
Camera ai sensi delle norme suindicate, deve essere dichiarato
il difetto assoluto della giurisdizione della Camera,che non è
competente a conoscere della presente controversia.
Il Collegio arbitrale rigetta , dunque, il ricorso perché
inammissibile.
C. Sulle spese
1. Gli onorari arbitrali sono stati liquidati con l’ordinanza del 16
settembre 2004 prot. n. 1289. Si dà atto dell’avvenuto versamento
da parte di Matias Ricardo Veron, della somma di euro 14.568,00,
comprensivo degli onorari pari a euro 12.000,00 e relativi oneri di
legge. Si precisa al riguardo che la somma versata doveva
intendersi a carico di tutte la parti in causa, che dovevano
concorrere pro quota all’importo complessivo di 12.000,00 euro.
Pertanto il sig. Matias Ricardo Veron avrà azione di regresso nei
confronti delle altri parti.
2. Sussistono giusti motivi, anche in considerazione della
obiettiva incertezza e novità delle questioni preliminari, per
compensare le spese di assistenza legale sopportate da ciascuna
delle parti nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel
contraddittorio tra le parti, disattesa ogni ulteriore istanza,
eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- spese compensate;
- dispone come da separata ordinanza gli onorari, che pone a
carico delle parti in via solidale;
- determina come da separata ordinanza gli onorari e le spese a
carico delle parti in via solidale da corrispondere all’organo
arbitrale.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2004, nella conferenza
personale degli arbitri e con voti unanimi.
F.to Avv. Aurelio Vessichelli
F.to Avv. Guido Cecinelli
F.to Avv. Mario Antonio Scino