COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 14/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. CALCIO S.PAOLO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA A.C. CARAMANICO / S.S.CALCIO S.PAOLO DISPUTATA IL 19/9/04 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA – GIR.”C”, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LIARDI ORESTE.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 16 del 14/10/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. CALCIO S.PAOLO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA A.C. CARAMANICO / S.S.CALCIO S.PAOLO DISPUTATA IL 19/9/04 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA – GIR.”C”, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LIARDI ORESTE.
Con reclamo ritualmente proposto la società S.S. Calcio S.Paolo ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe in danno della società A.C. Caramanico per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Liardi Oreste che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato per un turno per recidiva di ammonizione, II infrazione, con C.U. n.70 del 20/5/04.
Il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale che il calciatore Liardi Oreste effettivamente squalificato per un turno con C.U. n.70 del 20/50/04, avrebbe dovuto scontare la sanzione nella prima gara utile, ovvero quella oggetto di reclamo, posto che la recidiva in ammonizione era relativa alle ultime due gare della stagione scorsa (Play Out 2003/2004).
Alla sanzione della perdita della gara in danno della Societa’ A.C. Caramanico consegue quella pecuniaria per responsabilità oggettiva.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di infliggere alla Societa’ Caramanico la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: A.C.CARAMANICO / S.S.CALCIO S. PAOLO 0-3, nonché l’ammenda di Euro 150,00. Dispone restituirsi la tassa versata.
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