COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 21/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. ORTONA CALCIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA A.S. ORTONA CALCIO / A.S. PESCINA DISPUTATA IL 19/9/04 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE STEFANO RAPINO.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 21/10/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA A.S. ORTONA CALCIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA A.S. ORTONA CALCIO / A.S. PESCINA DISPUTATA IL 19/9/04 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE STEFANO RAPINO.
Con reclamo ritualmente proposto, la Societa’ A.S. Ortona Calcio ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Societa’ A.S. Pescina per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Rapino Stefano che non aveva titolo a parteciparvi in quanto irregolarmente tesserato.
La societa’ controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni deducendo l’inammissibilità del reclamo in quanto proposto ad organo incompetente visto che la stessa ricorrente aveva già proposto preannuncio di reclamo al G.S. ai sensi dell’art.24 C.G.S. e questi aveva respinto il reclamo stesso in quanto pervenuto ben oltre le 24 ore.
Da ciò dovrebbe arguirsi che l’art. 24 citato si applicherebbe ai casi di posizione irregolare dei calciatori mentre l’art.42 riguarderebbe la posizione di altri tesserati.
Ha, inoltre, dedotto la Societa’ Pescina che l’irregolare trasferimento del Rapino Stefano dalla Societa’ Renato Curi Angolana in suo favore, avvenuto in data 16/9/04, sarebbe frutto di un errore materiale in quanto le parti intendevano trasferirlo a titolo temporaneo (come previsto dalla vigente normativa) e non a titolo definitivo (come risultante dalla lista) ed in completa buona fede era stato impiegato il calciatore nella gara del 19/9/04 avendo appreso della irregolarità solo a seguito di fax ricevuto dal Comitato Regionale FIGC in data 20/9/04 mentre con fax del 28/9/04 era stata chiesta la “regolarizzazione dello stesso trasferimento mediante sua ratifica ed eliminazione dell’errore materiale”.
Il reclamo proposto dalla Societa’ Ortona Calcio è fondato e merita accoglimento.
Risulta dagli atti ufficiali, e dalla semplice lettura degli stessi, che il calciatore Stefano Rapino è stato tesserato dalla Societa’ Pescina a titolo definitivo dalla Societa’ Renato Curi Angolana in data 16/9/04 e cioè entro i temini previsti per i trasferimenti) in spregio alle disposizioni federali che, come ricordato dalla stessa societa’ controinteressata, prevedono, invece la possibilità di trasferimenti a titolo temporaneo (V. art.100 N.O.I.F.)
Va, peraltro, sottolineato che le argomentazioni sostenute dalla Societa’ Pescina non hanno pregio. Quanto all’inammissibilità del reclamo va rilevato che non è previsto nel codice di Giustizia Sportiva il principio secondo il quale “electa una via non datur recursus ad alteram” ed in ogni caso, avendo la societa’ ricorrente proposto reclamo a questa Commissione nei termini di cui all’art.42 C.G.S., il reclamo stesso deve ritenersi tempestivo e, quindi, ricevibile nonchè ammissibile visto che quest’ultimo articolo disciplina la posizione irregolare di tesserati che abbiano preso parte alla gara in ambito regionale della L.N.D.
Quanto, invece, al merito, la circostanza del presunto errore materiale e della buona fede della Societa’ Pescina non rileva visto che, dalla semplice lettura dell’atto di trasferimento, si evince chiaramente quale fosse la volontà delle parti con la conseguenza che sarebbe impossibile dare all’atto stesso una interpretazione diversa da quella letterale.
Allo stesso modo, non rileva l’ulteriore circostanza della presunta ratifica che sarebbe stata successivamente richiesta dalla Societa’ Pescina con la nuova domanda di trasferimento visto che la stessa non reca la sottoscrizione di tutte le parti interessate.
Il reclamo va, pertanto, accolto con la conseguente sanzione della perdita della gara in danno del Pescina e con l’applicazione della ulteriore sanzione pecuniaria per responsabilità oggettiva.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di infliggere alla Societa’ Pescina la perdita della gara con il seguente punteggio:
Ortona Calcio 3 / Pescina 0.
Delibera, infine, infliggere alla stessa A.S.Pescina l’ammenda di euro 150,00. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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