COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 28/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ F.C. CONTROGUERRA AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (AMMENDA DI € 350,00; SQUALIFICA PER N. 4 GARE DEL CALCIATORE GIURI PIERLUIGI) IN RELAZIONE ALLA GARA A.C. PRO LIDO / F.C. CONTROGUERRA DISPUTATA IL 2/10/04 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.15 DEL 7/10/04 COM. REG. ABR.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 28/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA' F.C. CONTROGUERRA AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (AMMENDA DI € 350,00; SQUALIFICA PER N. 4 GARE DEL CALCIATORE GIURI PIERLUIGI) IN RELAZIONE ALLA GARA A.C. PRO LIDO / F.C. CONTROGUERRA DISPUTATA IL 2/10/04 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.15 DEL 7/10/04 COM. REG. ABR.) Con appello ritualmente proposto, la Società F.C Controguerra. ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, adottati dal G.S. per aver i calciatori della società appellante, unitamente agli avversari, provocato, a fine gara e nei pressi delle panchine, una rissa, subito sedata dai dirigenti delle due squadre; per aver un tifoso, successivamente identificato come un tesserato della Società Controguerra forzato un cancello, entrando, così, sul terreno di gioco e generando, con i calciatori locali, una colluttazione, dalla quale derivavano allo stesso tesserato, una ferita alla fronte ed al portiere della Pro Lido un lieve rossore ad un occhio ed infine per aver il calciatore Giuri Pierluigi rivolto, per reazione alle provocazioni ricevute, ingiurie ad un avversario, provocando una violenta contro reazione, che era causa di rissa tra i calciatori delle due squadre. L'appellante reputa ingiusto l'importo dell'ammenda, soprattutto se confrontato con quello dell'ammenda irrogata alla società Pro Lido, che non avrebbe adeguatamente custodito l'ingresso agli spogliatoi nè avrebbe provveduto a dissuadere i propri tesserati da comportamenti antisportivi. La Società F. C. Controguerra, inoltre, deduce che non risponde a verità quanto riportato nel referto arbitrale circa la forzatura del cancello da parte di un proprio tesserato; in merito a tale episodio, l'appellante sostiene che il referto arbitrale sarebbe stato redatto in virtù di quanto riferito all'arbitro da un dirigente della Pro Lido, alla presenza di un dirigente accompagnatore della Società Controguerra, il quale non avrebbe potuto smentire l'accaduto, perchè il presunto autore del fatto era già stato trasportato in Ospedale. L'appellante, inoltre, considera eccessiva la squalifica comminata al calciatore Giuri Pierluigi, in quanto lo stesso ha solo difeso un compagno da un'aggressione di un avversario e successivamente alla espulsione ha tenuto un comportamento estremamente corretto. In relazione alla richiesta di riduzione dell'ammenda, la Commissione Disciplinare ritiene prive di fondamento le doglianze dell'appellante, poichè l'arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato quanto riferito inizialmente, specificando di aver sentito un rumore, generato dallo scuotimento e dalla successiva apertura del cancello e di aver visto entrare dal predetto cancello uno spettatore, identificato successivamente come un tesserato della Società F.C. Controguerra, il quale causava una colluttazione con alcuni giocatori locali. L'audizione dei dirigenti delle due squadre avveniva successivamente ed a semplice integrazione di quanto percepito personalmente dal direttore di gara. Merita, invece, parziale accoglimento la richiesta di riduzione della squalifica del calciatore Giuri Pierluigi, il quale, pur rendendosi responsabile di un comportamento censurabile, subito dopo la sanzione inflitta dall'arbitro, teneva, come chiarito nel supplemento di rapporto, un comportamento corretto e rispettoso della decisione adottata; comportamento, questo, sicuramente apprezzabile anche alla luce della tensione che si era creata sia sul campo di gioco sia fuori dallo stesso. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di confermare l'ammenda di € 350,00 e di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Giuri Pierluigi a n. 3 gare, disponendo la restituzione della tassa versata.
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