COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 18/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. VARANO CALCIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA “A.S.COLLE M.P. 98 /A.S.D. VARANO CALCIO” DISPUTATA IL 24/10/04 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI II CATEGORIA GIRONE “G” PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE VALERII MARCO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 18/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. VARANO CALCIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA “A.S.COLLE M.P. 98 /A.S.D. VARANO CALCIO” DISPUTATA IL 24/10/04 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI II CATEGORIA GIRONE “G” PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE VALERII MARCO. Con ricorso ritualmente proposto la A.S.D. Varano Calcio proponeva reclamo avverso l’esito della gara disputata in data 24/10/04 A.S.Colle MP 98 /A.S.D. Varano Calcio, campionato di II categoria girone “G”. Deduceva la società reclamante la irregolarità della gara in quanto alla stessa partecipava il giocatore Velerii Marco della A.S.Colle MP 98 che non ne aveva diritto in quanto squalificato per una partita per recidiva di ammonizione nell’ultima gara Play Off Stagione 2003-2004; a conforto di tale argomentare la ricorrente corredava il ricorso con copie di tutte le distinte della partite disputate dalla AS Colle MP 98 dalle quali si evince la partecipazione del calciatore Valerii Marco a tutte le partite di campionato sin ora disputate. Osserva la Commissione che il reclamo promosso dalla ASD Varano Calcio risulta fondato e merita accoglimento in quanto si evince dagli atti ufficiali che il giocatore Valerii Marco del Colle MP 98 non aveva titolo per partecipare alla gara disputata il 24/10/04, siccome squalificato per una gara con Comunicato Ufficiale n.71 del 27/5/04. Ne consegue che, in virtù dell’art.12 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva e, quindi, in accoglimento del reclamo debba essere irrogata la sanzione della perdita della gara in danno della AS Colle MP 98, nonché quella della ammenda che si ritieno equo determinare in euro 104,00. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di accogliere il ricorso promosso dalla ASD Varano Calcio e per l’effetto di irrogare la sanzione della perdita della gara in danno della AS Colle MP 98 con il seguente punteggio AS Colle MP 98 0 / Varano Calcio 3, nonché di comminare alla stessa AS Colle MP 98 la sanzione dell’ammenda di Euro 104,00. Dispone, infine di restituirsi la tassa versata dalla ASD Varano Calcio.
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