COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 18/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. S.BENEDETTO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TUZI ATTILIO PER N.4 GARE IN RELAZIONE ALLA GARA PATERNO/S.BENEDETTO DISPUTATA IL 24/10/04 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N.20 DEL 28/10/04 – C.R.A.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 18/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. S.BENEDETTO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TUZI ATTILIO PER N.4 GARE IN RELAZIONE ALLA GARA PATERNO/S.BENEDETTO DISPUTATA IL 24/10/04 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N.20 DEL 28/10/04 – C.R.A.) Con appello ritualmente proposto, la S.S. S.Benedetto ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore protestato smodatamente nei confronti dell’arbitro, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’eccessività delle sanzioni in quanto il calciatore si era limitato a protestare in occasione della concessione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria. L’appello è parzialmente fondato e deve essere accolto. Si evince dagli atti che la leggera spinta data dal calciatore al direttore di gara, in occasione della concessione di un calcio di rigore, non riveste carattere di particolare gravità con la conseguenza che la sanzione inflitta può essere leggermente ridotta. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Tuzi Attilio a n.3 gare disponendo restituirsi la tassa versata.
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