COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ROSSO BLU NERETO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA S.S. NOTARESCO 89 / A.S.D. ROSSO BLU NERETO DISPUTATA IL 7/11/04 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (COM. PROV. TERAMO) PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI MARIO LUPO, OSMI DOMENICO, ALOISI GIUSEPPE, DI GIOVANNANTONIO GIULIANO, PARNANZONE DANILO E RON TONELL.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 25/11/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ROSSO BLU NERETO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA S.S. NOTARESCO 89 / A.S.D. ROSSO BLU NERETO DISPUTATA IL 7/11/04 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (COM. PROV. TERAMO) PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI MARIO LUPO, OSMI DOMENICO, ALOISI GIUSEPPE, DI GIOVANNANTONIO GIULIANO, PARNANZONE DANILO E RON TONELL.
Con reclamo ritualmente proposto, la società A.S.D. Rosso Blu Neretto ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe, in danno della società S.S. Notaresco 89 per aver quest’ultima utilizzato i calciatori di cui in epigrafe che non avevano titolo a parteciparvi in quanto non regolarmente tesserati.
Il reclamo è fondato e merita accoglimento
Risulta dagli atti ufficiali che solo i calciatori Aloisi e Di Giovannantonio sono regolarmente tesserati con la S.S. Notaresco 89 mentre i calciatori Lupo, Tonell risultano inesistenti e Parnanzone risulta tesserato con la Società Guardia Vomano.
Alla sanzione della perdita della gara in danno della società Notaresco consegue quella pecuniaria per responsabilità oggettiva.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di infliggere alla società S.S. Notaresco 89 la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: NOTARESCO 89 0 – ROSSO BLU NERETO 3, nonché l’ammenda di euro 52,00.
Dispone restituirsi la tassa versata.
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