COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 2/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.C. LAMA AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA, 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE, AMMENDA DI EURO 55,00) IN RELAZIONE ALLA GARA VILLALFONSINA 2000 / A.C. LAMA DISPUTATA IL 30/10/04 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.10 DEL 4/11/04 – COM. PROV. CH)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 2/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.C. LAMA AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA, 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE, AMMENDA DI EURO 55,00) IN RELAZIONE ALLA GARA VILLALFONSINA 2000 / A.C. LAMA DISPUTATA IL 30/10/04 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.10 DEL 4/11/04 – COM. PROV. CH) Con appello ritualmente proposto, la A.C.Lama ha impugnato i provvedimenti disciplinari di cui in epigrafe, adottati dal G.S. per non essersi presentata in campo per disputare la gara fissata per il giorno 30/10/04, chiedendone l’annullamento. Ha dedotto l’appellante che la decisione del primo Giudice doveva ritenersi illegittima in quanto, in realtà, i propri calciatori si erano recati presso il campo sportivo della Società Villalfonsina per la data stabilita giungendo alle ore 15.00 in previsione del fatto di dover giocare ale ore 15.30 ma avevano trovato il direttore di gara che opponeva rifiuto a far disputare la gara in quanto la stessa doveva essere iniziata alle ore 14.30 come da comunicato ufficiale n.8 del 21/10/04 del Com.Prov.di Chieti. Dal momento, quindi, che da tale comunicato non era dato rilevarsi con chiarezza quale fosse l’orario di inizio della gara, e che fino a quel momento era in vigore l’ora legale, doveva concludersi, che legittimamente, la stessa società aveva ritenuto che l’inizio fosse stato fissato per le ore 15.30 del 30/10/04 anche in considerazione del fatto che la stessa gara era stata in precedenza fissata per il 31/10/04 e solo su richiesta della Società Villalfonsina era stata anticipata al 30/10/04, giorno nel quale vigeva,come detto, l’orario legale. L’appello è infondato e non merita accoglimento. Dalla semplice lettura del Comunicato Ufficiale del Comitato Provinciale di Chieti n.8 del 21/10/04 si evince chiaramente che la gara oggetto di reclamo era stata fissata per il giorno 30/10/04 alle ore 14.30. Dal momento che, a norma dell’art.13 N.O.I.F. le disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali si intendono conosciute fin dal momento della loro pubblicazione, non può darsi rilievo alla invocata buona fede della società reclamante, con la conseguenza che la decisione del primo Giudice deve essere confermata e l’appello deve essere respinto. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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