COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 2/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE DI FRANCESCO FABIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/6/06 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA DI CALCIO A 5 SERIE “C2” MONTORIO 88 / CALCIO A CINQUE ORTONA DISPUTATA IL 23/10/04 (C.U. N.20 DEL 28/11/04 COM.REG.LE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 2/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE DI FRANCESCO FABIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/6/06 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA DI CALCIO A 5 SERIE “C2” MONTORIO 88 / CALCIO A CINQUE ORTONA DISPUTATA IL 23/10/04 (C.U. N.20 DEL 28/11/04 COM.REG.LE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, il calciatore Di Francesco Fabio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per aver colpito al volto l’arbitro con una manata alla notifica dell’espulsione e per essersi nuovamente scagliato nei suoi confronti venendo trattenuto dai suoi compagni. Ha dedotto l’appellante di essersi reso responsabile dei fatti accaduti per un momentaneo stato di disagio psicologico dovuto a problemi personali e di avere intenzione di chiedere scusa al direttore di gara. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta non apparendo il gesto, peraltro da considerare come reazione immediata al provvedimento di espulsione, di particolare gravità visto che non ha procurato conseguenze al direttore di gara Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Di Francesco Fabio fino al 31/3/06 disponendo restituirsi la tassa versata.
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