COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 14 ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SANTA MARIA – GARA POSEIDON / S. MARIA DEL 19.9.04 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 30 del 14 ottobre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO SANTA MARIA – GARA POSEIDON / S. MARIA DEL 19.9.04 – PROMOZIONE
La C.D., letto ed esaminato il reclamo proposto dalla società S. Maria del 19.9.04 avente per oggetto la posizione del calciatore Giannatiempo Guglielmo (n. 3.6.1979) appartenente alla società Poseidon, rileva che lo stesso è inammissibile. Invero dall’esame degli atti in possesso di questa C.D. risulta che il reclamo è stato spedito il 4.10.2004 oltre il termine fissato dell’art. 42 comma 3 (i reclami avverso le posizioni di tesserati che abbiano preso parte alla gara,…omissis..., sono proposti alla C.D. nel termine di sette giorni dallo svolgimento della stessa gara). P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo disponendo nel contempo di addebitare la tassa non versata sul conto della società.
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