COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 29 Settembre 2004 Delibere Della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CALCIO FONTANE Avverso regolarità gara Fontane – Altino del 19/9/2004 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 29 Settembre 2004 Delibere Della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CALCIO FONTANE Avverso regolarità gara Fontane - Altino del 19/9/2004 – Campionato di 2^ Categoria L’U.S. Calcio Fontane ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Bon Lorenzo (Altino) perché squalificato. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti; rilevato che il giocatore Bon Lorenzo era effettivamente colpito da sanzione di squalifica per una giornata di gara per ammonizioni, conseguite a seguito di incontri del Campionato di 2^ Categoria della stagione 2003/2004, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n.52 del 12-5-2004 del C.R. Veneto, pag. 52/1029; accertato che detto provvedimento doveva essere scontato nello stesso Campionato di 2^ Categoria 2004/2005 a cui partecipa la Società Altino; constatato che l’A.S. Altino non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’U.S. Calcio Fontane; • di infliggere alla Società Altino la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, in base a quanto disposto dall’art. 12 n. 5/a del C.G.S.; • di comminare a carico dell’A.S. Altino l’ammenda di € 52,00 in quanto responsabile di aver impiegato, in gara ufficiale, un giocatore squalificato. La tassa reclamo non é stata versata.
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