COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 29 Settembre 2004 Delibere Della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. SPORT MANAGEMENT POZZO Avverso regolarità gara Pugnello – Sport Management del 10/9/2004 – Divisione Calcio a Cinque – Campionato di Serie C 2

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 29 Settembre 2004 Delibere Della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. SPORT MANAGEMENT POZZO Avverso regolarità gara Pugnello – Sport Management del 10/9/2004 – Divisione Calcio a Cinque - Campionato di Serie C 2 L’A.C. Sport Management Pozzo ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Pegoraro Davide (Pugnello) e del Dirigente accompagnatore Galiotto Donato Giuseppe (Pugnello) perché squalificati. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti; rilevato che il giocatore Pegoraro Davide - era effettivamente colpito da sanzione di squalifica per una giornata di gara per ammonizioni, conseguite a seguito di incontri del Campionato di Serie C/2 della stagione 2003/2004, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n.52 del 12-5-2004 del C.R. Veneto, pag. 52/1029; rilevato inoltre che il Dirigente Galiotto Donato Giuseppe, pure colpito da sanzione di squalifica per una giornata – in qualità di giocatore – per ammonizioni conseguite a seguito di incontri del Campionato di Serie C/2 della stagione 2003/2004 e pubblicata nel precitato C.U. n. 52, non ha partecipato attivamente al gioco alla gara in epigrafe, ma ha disimpegnato soltanto il ruolo di Dirigente accompagnatore; considerata quindi, agli effetti della regolarità della gara in oggetto, solo la posizione del giocatore Pegoraro Davide che doveva scontare il provvedimento sanzionatorio a suo carico, nello stesso Campionato di Serie C/2 2004/2005 a cui partecipa la Società Pugnello; constatato che il G.S. Pugnello non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’A..C. Sport Management Pozzo; • di infliggere alla Società Pugnello la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6, in base a quanto disposto dall’art. 12 n. 5/a del C.G.S.; • di comminare a carico del G.S. Pugnello l’ammenda di € 52,00 in quanto responsabile di aver impiegato, in gara ufficiale, un giocatore squalificato. La tassa reclamo non é stata versata.
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