COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 16 del 20 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. SPEME Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 15 del 13/10/2004 – Squalifica per 4 giornate giocatore Righetti Andrea – Campionato Juniores Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 16 del 20 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. SPEME Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 15 del 13/10/2004 – Squalifica per 4 giornate giocatore Righetti Andrea – Campionato Juniores Regionale La Società A.C. Speme ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul Com. Uff. n. 15 del 13/10/2004, con la quale veniva inflitta la squalifica per quattro giornate al proprio giocatore Righetti Andrea perché “espulso per doppia ammonizione, uscendo dal campo offendeva l’arbitro con frasi offensive, poi reiterate ed accentuate a fine gara, trattenuto dai dirigenti per far rientrare il direttore di gara negli spogliatoi”. La Commissione Disciplinare letto il reclamo proposto dall’A.C. Speme; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti, dalla quale risulta, inequivocabilmente, che le intemperanze del giocatore nei confronti del direttore di gara si sono realizzate alla fine del primo tempo e quindi temporalmente in prossimità della decisione dell’espulsione decretata dall’arbitro e non alla fine dell’incontro, contrariamente alla risultanza del giudizio di primo grado ritenuto, alla luce dei nuovi elementi acquisiti, che la sanzione della squalifica per tre giornate appare maggiormente adeguata allo svolgimento dell’episodio, oggetto del giudizio P.Q.M. delibera • di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’A.C. Speme; • di rideterminare la squalifica a carico del giocatore Righetti Andrea conducendola a tre giornate effettive di gara. La tassa reclamo non é stata versata.
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