COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 17 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. JOVANESE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 15 del 28/10/2004 – Inibizione sino al 28/10/2007 Dirigente Cavaler Paolo; Squalifica per sette giornate giocatore Belligoli Nicola – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 17 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. JOVANESE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 15 del 28/10/2004 – Inibizione sino al 28/10/2007 Dirigente Cavaler Paolo; Squalifica per sette giornate giocatore Belligoli Nicola - Campionato Juniores Provinciale La Società A.C. Jovanese ha presentato rituale opposizione avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Verona, pubblicate sul Com. Uff. n. 15 del 28/10/2004, con le quali venivano inflitte le seguenti sanzioni disciplinari : • Inibizione sino al 28/10/2007 a carico del proprio dirigente Sig. Cavaler Paolo “perché al momento in cui l’arbitro giungeva presso la propria autovettura, lo redarguiva e successivamente lo colpiva con una violenta testata alla fronte; l’arbitro trovava rifugio nell’autovettura e il Cavaler picchiava con manate il vetro posteriore senza arrecare danni”; • Squalifica per sette giornate al proprio giocatore Belligoli Nicola perché “espulso dalla panchina per offese all’arbitro, lo minacciava; a fine gara raggiungeva il direttore di gara in campo, lo afferrava per la maglia e tentava di colpirlo in viso con molta forza, non riuscendovi per il pronto spostamento da parte dell’arbitro”. La Commissione Disciplinare letto il ricorso proposto dall’A.C. Jovanese, la quale tra l’altro incolpa del fatto attribuito al giocatore Belligoli, altro calciatore della medesima, riservando di indicarne il nome “a richiesta”; rilevato che i fatti descritti in ricorso potrebbero involgere altre e più gravi violazioni disciplinari ; ritenuta l’opportunità di consentire alla Commissione una completa ricostruzione dei fatti e dei loro autori P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di sospendere per il momento l’ulteriore esecutività della sanzione comminata a carico del giocatore Belligoli Nicola in attesa degli accertamenti di cui oltre; • di invitare la Società A.C. Jovanese a comunicare formalmente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – anticipata via fax - alla scrivente Commissione, il nominativo del calciatore asseritamene responsabile dei fatti attribuiti al giocatore Belligoli Nicola, entro il giorno 19/11 p.v.; • di riservarsi all’esito di disporre la comparizione personale dei soggetti interessati per le operazioni di identificazione; • di riservarsi di disporre altresì per la stessa udienza la comparizione personale del dirigente Cavaler Paolo (Jovanese – Dirigente) per la trattazione unitaria del ricorso.
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