COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 24 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. SANT’ANNA D’ALFAEDO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 21 del 17/11//2004 – Squalifica per tre giornate Giocatore Canteri Andrea – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 24 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. SANT’ANNA D’ALFAEDO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 21 del 17/11//2004 - Squalifica per tre giornate Giocatore Canteri Andrea – Campionato di Promozione La Società A.C. Sant’Anna d’Alfaedo ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Regionale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 21 del 17/11/2004, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del proprio giocatore Canteri Andrea “per aver colpito con uno sputo un avversario”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare particolarmente penalizzante rispetto al fatto commesso, evidenziando che lo sputo non era stato intenzionale e che, comunque, aveva colpito la spalla e non il volto dell’avversario. La Commissione Disciplinare effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; ritenuto altresì che ai sensi dell’art. 31 lettera a1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro ha valore di prova privilegiata nel procedimento disciplinare; rilevato in tale quadro di riferimento che la sanzione inflitta appare congrua, rispetto al comportamento effettivamente posto in essere dal giocatore P.Q.M. delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Società A.C. Sant’Anna d’Alfaedo; • di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Canteri Andrea; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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