COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 22 Settembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI F.I.G.C. Nei confronti : • della Società GIPS Salizzole (Matricola n. 780322) • del Sig. Migliorini Leonello – Presidente pro-tempore GIPS Salizzole • del calciatore Rangaioli Eugenio
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 22 Settembre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI F.I.G.C.
Nei confronti :
• della Società GIPS Salizzole (Matricola n. 780322)
• del Sig. Migliorini Leonello – Presidente pro-tempore GIPS Salizzole
• del calciatore Rangaioli Eugenio
La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con atto del 17/3/2004, ha deferito dinanzi alla scrivente
Commissione Disciplinare, in seguito alla delibera apparsa sul proprio Comunicato n. 14/D del 9/12/2003 :
• la Società GIPS Salizzole (Matricola n. 780322)
• il Sig. Leonello Migliorini – Presidente pro-tempore GIPS Salizzole
• il calciatore Rangaioli Eugenio
per infrazione degli articoli n.1,1° comma e n.8,2° comma del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per infrazione
dell’art. n. 39,2° comma delle NOIF per aver violato le norme relative al tesseramento dei calciatori – in particolare
dell’art. 39,2° comma, delle NOIF – formando o concorrendo a formare una richiesta di tesseramento recante la
sottoscrizione apocrifa del Sig .Rangaioli Claudio, padre del calciatore Rangaioli Eugenio, minore di età.
La Commissione Disciplinare
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
presa visione della memoria difensiva presentata dalla Società GIPS Salizzole;
sentito nell’odierna riunione il Sig. Migliorini Leonello – Presidente pro-tempore della Società GIPS Salizzole anche
all’epoca dell’episodio in esame;
constatato che il calciatore Rangaioli Eugenio (attualmente tesserato U.S. Cerea) ha ritenuto di non presentarsi al
dibattimento anche se regolarmente convocato;
vista l’interpretazione dell’art. 39 delle NOIF da parte della Corte Federale, pubblicata con proprio Comunicato Ufficiale n.
2/Cf del 4/8/2004, con la quale conferma che le richieste di tesseramento dei calciatori minori d’età devono essere
sottoscritte da entrambi i genitori;
ritenuto che alla luce delle acquisizioni probatorie non risultano, al di là delle dichiarazioni delle parti, prove obiettive delle
modalità con cui è avvenuta la raccolta dell’apparente sottoscrizione del padre del calciatore sul modulo di tesseramento,
talché non è possibile attribuire con certezza al calciatore stesso una qualche responsabilità sull’apposizione della firma
apocrifa;
considerato che, proprio per quanto sopra, non può invece ritenersi immune da responsabilità il Presidente della Società
GIPS Salizzole perché, a tutto concedere, stando alle sue stesse dichiarazioni, ha consentito che le formalità di
sottoscrizione della richiesta di tesseramento da parte dei genitori (consegna del modulo al Sig. Rangaioli Claudio
affinché provvedesse a sottoscriverlo lui assieme alla moglie ed al figlio calciatore) venissero espletate in modo da non
consentirgli un diretto controllo sulla riferibilità effettiva delle firme ai soggetti che le apponevano;
stabilito infine che la responsabilità oggettiva della Società GIPS Salizzole, per l’irregolarità compiuta dal suo Presidente,
consegue automaticamente
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di infliggere nei confronti della Società GIPS Salizzole l’ammenda di € 52,00.-;
• di comminare la sanzione della inibizione a carico del Sig. Migliorini Leonello (Presidente pro-tempore Soc. GIPS
Salizzole) sino al 22 Ottobre 2004;
• di assolvere il calciatore Rangaioli Eugenio dalle incolpazioni ascrittegli.
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