COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 6 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti : • del Sig. Sergio Bonfanti Consolini, Presidente della Società A.C. Martellago; • del Sig. Claudio Corradi, Vice Presidente della Società A.C. Martellago; • della Società A.C. Martellago
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 6 Ottobre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
Nei confronti :
• del Sig. Sergio Bonfanti Consolini, Presidente della Società A.C. Martellago;
• del Sig. Claudio Corradi, Vice Presidente della Società A.C. Martellago;
• della Società A.C. Martellago
Con atto del 31/8/2004 il Procuratore Federale della F.I.G.C. deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare del C.R.
Veneto :
• Il Sig. Sergio BONFANTI CONSOLINI e Il Sig. Claudio CORRADI, rispettivamente Presidente e Vice Presidente
dell’A.C. Martellago, all’epoca dei fatti e la Società A.C. Martellago, per rispondere della violazione dell’art. 1, 1°
comma del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità (effetto relazione Ufficio
Indagini) e dell’art. 27,2° comma dello Statuto Federale per i comportamenti descritti nella parte motiva; la
Società A.C. Martellago della violazione di cui all’art. 2, commi 3° e 4° del C.G.S. per responsabilità diretta ed
oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri Dirigenti.
L’iniziativa del Procuratore Federale nasceva da un esposto inviato in data 1/7/2004 al Presidente della F.I.G.C.
ed all’Ufficio Indagini - e per conoscenza al Presidente della L.N.D. ed al Presidente del Comitato Regionale Veneto - da
alcuni Soci dell’A.C. Martellago in ordine ad una assemblea dell’Associazione asseritamene tenutasi in data 31/5/2004,
che avrebbe deliberato il cambio di denominazione sociale (da A.C. Martellago in Associazione Calcio Mestre o in
subordine A.C. Città di Mestre) e di sede (da Martellago a Mestre) dell’Associazione stessa, deliberazione in virtù della
quale il Presidente Bonfanti Consolini aveva presentato le conseguenti istanze alla Segreteria Federale.
La vicenda si complicava ulteriormente in seguito ad una successiva assemblea straordinaria tenutasi in data
14.7.2004 dell’A.C. Martellago che deliberava, tra l’altro, la perdita della qualifica di socio del Bonfanti Consolini e del
Corradi, oltre che il rinnovo del Consiglio Direttivo e delle cariche sociali, all’esito della quale è risultato eletto Presidente
Benvenuto Volpato. Avverso questa deliberazione Bonfanti Consolini e Corradi proponevano, infatti, ricorso avanti al
Tribunale di Venezia ex artt. 23 C.C. e 700 C.P.C., per ottenerne la sospensione.
Nella stessa data del 14/7/2004, infine, la Società A.C. Martellago veniva iscritta al Campionato di Eccellenza
2004/2005 con lo stesso numero di Matricola 2980 da due diversi Presidenti, espressione di altrettanti Consigli Direttivi,
nelle persone del Bonfanti Consolini e del Volpato.
L’Ufficio Indagini, attivatosi per effetto dell’esposto di cui si è detto, espletava i propri accertamenti ed in data
27.8.2004 trasmetteva la propria relazione al Procuratore Federale, il quale procedeva al deferimento come sopra
riportato.
Allegava in particolare l’Organo requirente <> e che << tali
obbiettivi sono stati raggiunti predisponendo documentazione ad arte, non suffragata da alcun documento certo
ed inoppugnabile, il cui contenuto è stato contestato dalle controparti>> - vale a dire il verbale dell’assemblea
straordinaria del 31/5/2004 – e << confezionando un documento ufficiale (raccolta delle firme dei partecipanti
all’assemblea dei soci) e utilizzando documentazione sottoscritta in precedenza per una motivazione diversa
(allegato 17)>>.
Contestava inoltre il Procuratore Federale ai soggetti deferiti l’avvenuta presentazione del ricorso ex artt. 23 C.C. e
700 C.P.C. avverso la delibera assembleare 14.7.2004 “senza la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio
Federale, a norma dell’art. 27, comma 2° dello Statuto Federale”.
Il quadro di riferimento fattuale del presente procedimento si completa :
a) con l’avvenuta notificazione ai due diversi Presidenti dell’A.C. Martellago da parte del Presidente del C.R. Veneto,
in data 13/8/2004 della decisione negativa sul cambio di denominazione e sede adottata dalla Segreteria
Federale;
b) con la richiesta di decisione di cui all’art. 4, comma 6° del Regolamento della L.N.D. da parte del C.R. Veneto al
Consiglio di Presidenza della L.N.D. in data 23/8/2004, sulla quale il Consiglio, sulla scorta di un’articolata
motivazione, deliberava “di non escludere dall’attività ufficiale l’A.C. Martellago, dando corso all’iscrizione ai
Campionati richiesti da parte del Presidente Sergio Bonfanti Consolini, dal Vice Presidente Claudio Corradi e dal
Segretario Manuela Manea”;
c) con il provvedimento 6/9/2004 del Giudice Delegato del Tribunale di Venezia, che ha respinto la domanda di
sospensione dell’elezione della nomina del nuovo Presidente Volpato e del nuovo Consiglio Direttivo per difetto
del necessario requisito dell’urgenza, essendo l’A.C. Martellago stata tempestivamente iscritta al campionato di
categoria.
La Commissione Disciplinare procedeva agli adempimenti di rito, fissando per il dibattimento l’udienza del 18/9/2004,
nella quale comparivano, oltre al rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avegliano, Bonfanti Consolini
Sergio, in proprio e quale Presidente dell’ A.C. Martellago, assistito dall’avv. Leonardo Benelle, giusta delega in atti;
Corradi Claudio, vice Presidente dell’A.C. Martellago, assistito dall’avv.Leonardo Benelle, giusta delega in atti; l’A.C.
Martellago, in persona del delegato Luciano Pellizzon, assistito dall’avv. Paolo Mestrovich, giusta delega in atti, il quale
aveva altresì depositato tempestivamente memoria difensiva con documenti ed istanza di prova orale di supporto.
Accertato preliminarmente il mancato rispetto del termine di cui all’art. 37, 3° comma del C.G.S. nei confronti del
Bonfanti Consolini e del Corradi, su accordo di tutte le parti, veniva fissata contestualmente nuova udienza dibattimentale
per il 1°/10/2004, con assegnazione dei termini a difesa di cui all’art. 37, 2° e 3° comma del C.G.S.
Nelle more, la difesa del Bonfanti Consolini comunicava di aver rinunciato al mandato.
L’A.C. Martellago e il Corradi, per il tramite dei rispettivi difensori, presentavano memorie.
All’udienza dell’1/10/2004 il Corradi rilasciava personali dichiarazioni e tutte le parti – assente il solo Bonfanti
Consolini, che aveva informalmente giustificato la mancata comparizione con l’avvenuta presentazione delle sue
dimissioni da Presidente dell’A.C. Martellago – rassegnavano le proprie conclusioni.
1. Il Rappresentante della Procura – Avv. Alessandro Avegliano – chiede che vengano comminate le seguenti sanzioni
a carico dei deferiti :
• al Sig. Sergio Bonfanti Consolini l’inibizione per mesi 12;
• al Sig. Claudio Corradi l’inibizione per mesi 12;
• alla Società A.C. Martellago l’ammenda di € 400,00.-
2. Il difensore del Sig. Claudio Corradi chiede l’assoluzione da tutte le imputazioni ascrittegli.
3. Il difensore dell’A.C. Martellago chiede che a carico della Società non venga emesso nessun provvedimento
disciplinare, in quanto non può ascriversi nei suoi confronti alcuna responsabilità.
La Commissione, alla luce di tutta la documentazione, gli accertamenti e le dichiarazioni già in atti, riteneva il
procedimento sufficientemente istruito senza necessità di procedere ad ulteriori incombenti e tratteneva la causa in
decisione.
Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva ritiene questa Commissione opportuno invertire l’ordine topografico delle
questioni da affrontare e prendere in esame, per prima la contestazione relativa alla violazione dell’art. 27 comma 2) dello
Statuto Federale.
Nel caso specifico, il Procuratore Federale ha, dunque, contestato al Bonfanti Consolini ed al Corradi di aver
contravvenuto alla norma sopra indicata per aver adito l’Autorità Giudiziaria Ordinaria proponendo ricorso ex artt. 23 c.c.
e 700 c.p.c. avanti al Tribunale di Venezia senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto la prescritta necessaria
autorizzazione da parte del Consiglio Federale.
Per quanto riguarda l’aspetto fattuale la circostanza non è stata negata dalla parti ed è comunque documentalmente
provata.
Ritiene tuttavia questo Collegio che non sussistano i presupposti per ritenere violata la norma compromissoria, atteso
che una delle condizioni essenziali all’uopo consiste nella contrapposizione dell’agente con l’Ordinamento Federale.
Difatti l’art. 27 comma 2 dello Statuto Federale impone ai tesserati – ferma restando la possibilità di eventuali gravami in
seno sempre alla Giustizia Sportiva - l’accettazione delle decisioni e dei provvedimenti dei suoi Organi, mentre nel caso
in esame è pacifico che i ricorrenti non abbiano impugnato o, comunque, avversato una decisione particolare o un
provvedimento generale ascrivibile ad Organi della F.I.G.C., ma una decisione assembleare dell’Associazione sportiva di
appartenenza avverso la quale l’unico rimedio possibile era e non poteva che essere quello giurisdizionale.
Il piano sul quale opera il gravame è, dunque, quello endoassociativo, del tutto estraneo all’ambito applicativo della
norma dell’art. 27 comma 2, Statuto Federale.
Tale assunto risulta del resto conforme anche alla ricordata decisione adottata dal Consiglio di Presidenza della Lega
Nazionali Dilettanti che, proprio pronunciandosi in ordine alla possibile revoca dell’affiliazione dell’A.C. Martellago, ha
statuito che la controversia in essere fra i soggetti che si disputano la titolarità del A.C. Martellago è questione
meramente endoassociativa, ed in quanto tale estranea all’Ordinamento Sportivo.
I profili sopra indicati assorbono ogni eventuale esame degli ulteriori aspetti evidenziati dal difensore del Corradi in
ordine all’inapplicabilità della norma ritenuta violata sul presupposto che – all’epoca della proposizione della domanda
cautelare – i ricorrenti in via giudiziaria non avrebbero rivestito la qualifica di soci dell’ A.C. Martellago e
conseguentemente non avrebbero più potuto essere considerati affiliati alla F.I.G.C., e, come tali, vincolati alla clausola
compromissoria.
Il cuore della vicenda riguarda la diversa violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva ascritta dal deferimento
ai signori Bonfanti Consolini e Corradi nonchè all’A.C. Martellago a titolo, per quest’ultima, di responsabilità diretta e
oggettiva.
Reputa questo Collegio che la colpevolezza delle predette persone fisiche debba trovare positivo riconoscimento, e
conseguentemente essere sanzionata, pur se limitatamente alle gravissime condotte contestate in relazione
all’assemblea straordinaria dei soci dell’A.C. Martellago del 31.5.2004, non potendosi, per converso, ravvisare violazioni
di rilevanza disciplinare nei comportamenti tenuti con riferimento all’assemblea del Consiglio Direttivo dell’A.C. Martellago
del 22.03.2004.
Infatti in questa ultima occasione gli incolpati non sembrano aver posto in essere attività illecite nella prospettiva della
Giustizia Sportiva, non rivestendo per quest’ultima rilievo eventuali irregolarità sotto il profilo delle norme statutarie o
civilistiche (quali certamente sono, ad esempio, la cooptazione nel Consiglio Direttivo di soggetti non soci) se non come
sintomo di un più generale modus operandi all’interno dell’Associazione, culminato nella fantomatica Assemblea del
31.5.2004 e nelle conseguenti istanze alla Segreteria Federale.
Quanto alle condotte connesse con la vicenda assembleare del 31.5.2004, dal materiale probatorio acquisito emerge
che i soci dell’A.C. Martellago dati come presenti non sono stati, in realtà, nemmeno convocati per l’assemblea stessa e
che il verbale attestante la loro partecipazione espone accadimenti non verificatisi.
Queste circostanze sono da considerare ampiamente dimostrate già alla luce delle deposizioni testimoniali rese
all’Ufficio Indagini dai signori Zanata, Scattolin e Scoleri (cfr. documenti 21,22 e 24 allegati alla relazione dell’Ufficio
Indagini), i quali hanno tutti confermato di non aver partecipato ad alcuna assemblea asseritamente svoltasi in data
31.5.2004, della quale, inoltre, affermano di non aver mai ricevuto alcuna notizia di convocazione ed ovviamente di non
aver mai apposto alcuna sottoscrizione relativamente al predetto verbale assembleare, precisando che le sottoscrizioni
riguardavano un diverso documento in precedenza redatto.
La fondatezza di quanto sopra è stata in ogni caso confermata in sede dibattimentale dallo stesso Corradi, il quale ha
reso specifica dichiarazione, di rilevanza confessoria, ammettendo che nessuna assemblea dei soci dell’A.C. Martellago
si è mai tenuta in data 31.5.2004 e di aver viceversa sottoscritto, in veste di segretario dell’assemblea, un verbale già
predisposto dal Bonfanti Consolini, al quale non risultava allegato l’elenco dei partecipanti.
Al di là di ogni altra pur possibile considerazione, limitando l’attenzione all’ambito del diritto sportivo – che è il solo
che compete a questa Commissione – i comportamenti tenuti al riguardo dai signori Bonfanti Consolini e Corradi
rivestono, senza alcun dubbio e con ogni evidenza, un grado di disvalore sportivo elevatissimo, ancor più accentuato ove
si consideri che il verbale in questione era strumentale – ed è stato poi effettivamente utilizzato dal Bonfanti Consolini –
alla richiesta di cambio di denominazione e di sede dell’Associazione, che, se accolta, avrebbe portato al suo definitivo
sradicamento dal contesto ambientale in cui era sorta ed alla totale scomparsa di una storica e significativa realtà
sportiva dal paese di Martellago. La consapevole predisposizione ed il successivo utilizzo di un tale verbale erano diretti
ad ottenere artatamente una decisione in tal senso dagli Organi Deliberanti della Federazione di appartenenza.
La violazione dell’art.1 del Codice di Giustizia Sportiva, sotto questi profili, è dunque pacifica nella sua estrema
gravità ed andrà conseguentemente sanzionata come da dispositivo, precisandosi che la Commissione non ritiene di
dover essere vincolata alle richieste della Procura Federale.
Va peraltro in qualche modo differenziata la posizione delle due persone fisiche soggette al presente procedimento.
Infatti le risultanze processuali evidenziano come il complesso delle attività contestate sia ascrivibile in primis al
Bonfanti Consolini, stante anche la sua qualifica di Presidente ed i connessi precisi oneri statutari.
Questo di per sé non sgrava la posizione del Corradi, rispetto al quale appare indubbio il concorso con la testé
delineata condotta del Bonfanti Consolini. Egli, invero, da una parte, ha sottoscritto come segretario il verbale
dell’assemblea del 31.05.04 e, dall’altra, avvalendosi del medesimo, al pari del Bonfanti Consolini, all’atto della
proposizione del ricorso ex artt. 23 c.c. e 700 c.p.c. avanti all’Autorità Giudiziaria - pur sapendo per sua stessa
ammissione, come si è visto che nessuna assemblea si era invece effettivamente tenuta - ha dimostrato di essere ben al
corrente e compartecipe dei fatti ascritti dalla Procura Federale.
Peraltro, la sua responsabilità appare, sia pur minimamente, attenuata rispetto a quella del Bonfanti Consolini, alla
luce del comportamento parzialmente resipiscente adottato all’udienza dell’1.10.04 avanti alla C.D., che ha consentito
una più certa e celere ricostruzione dei fatti oggetto di giudizio.
Resta da dire della posizione dell’A.C. Martellago.
Ritiene questa Commissione insussistente l’addebitata responsabilità oggettiva. Infatti la costante giurisprudenza
della C.A.F. reputa che quest’ultima possa ravvisarsi solamente nella circostanza in cui dai fatti posti in essere dai
dirigenti, soci o tesserati la società stessa tragga un beneficio od un vantaggio, ovvero soggetti terzi ne possano soffrire
danno.
Nel caso di specie la società A.C. Martellago non consta aver conseguito alcun beneficio dalle condotte realizzate dai
Signori Bonfanti Consolini e Corradi, anzi ne è stata essa stessa danneggiata, nella misura in cui si è richiesto un
trasferimento della sua radicata sede ed addirittura il cambiamento della storica denominazione sociale. Né peraltro tale
attività risulta aver spiegato effetti negativi nei confronti di terzi estranei alla compagine sociale, le cui vicende interne,
ovviamente, non rivestono pregnanza veruna nell’ambito prettamente sportivo che qui occupa.
I rilievi che precedono consentono di escludere anche una qualsiasi forma di responsabilità diretta dell’Associazione
per l’abusivo operato dei suoi dirigenti, illegittimo in primo luogo rispetto all’Associazione stessa
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare, disattesa ogni diversa domanda, eccezione ed istanza, così definitivamente statuisce:
1. Infligge al Signor Sergio Bonfanti Consolini la sanzione dell’inibizione per anni tre e mesi nove.
2. Infligge al Signor Claudio Corradi la sanzione dell’inibizione per anni tre.
3. Proscioglie da ogni addebito la società A.C. Martellago.
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