COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 6 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO Nei confronti : della Società A.C. Mestre ASD (già U.S. Trivignano) del Sig. Scantamburlo Luciano – Presidente pro-tempore A.C. Mestre ASD del Calciatore Matta Alex (attualmente tesserato A.S. Favaro 1948
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 6 Ottobre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO
Nei confronti :
della Società A.C. Mestre ASD (già U.S. Trivignano)
del Sig. Scantamburlo Luciano - Presidente pro-tempore A.C. Mestre ASD
del Calciatore Matta Alex (attualmente tesserato A.S. Favaro 1948
La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. con atto del 07/04/2004 ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare,
in seguito a delibera pubblicata sul proprio Comunicato n. 16/D del16/12/2004 :
• La Società A.C. Mestre ASD (già U.S. Trivignano)
• il Sig. Scantamburlo Luciano – Presidente pro-tempore A.C. Mestre ASD
• il calciatore Matta Alex – già U.S. Trivignano (attualmente tesserato A.S. Favaro 1948)
per aver concorso a formare e per avere utilizzato un atto privo della sottoscrizione della Sig.ra Marilena Orazio (madre
del minore Matta Alex ed esercente la potestà genitoriale) così palesemente violando la vigente normativa in materia di
tesseramento (art. 32,2° comma NOIF) e di trasferimento (art. 100,4° comma NOIF) di minore e comunque i più generali
doveri di lealtà, correttezza, probità di cui all’art. 1 del C.G.S.
La Commissione Disciplinare
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito nell’odierna riunione il Vice Presidente dell’U.S. Trivignano, con delega depositata presso il C.R. Veneto, come da
documentazione in atti;
constatato che il calciatore Matta Alex (attualmente tesserato A.S. Favaro 1948) ha ritenuto di non presentarsi al
dibattimento anche se regolarmente convocato;
vista l’interpretazione dell’art. 39 delle NOIF da parte della Corte Federale, pubblicata con proprio Comunicato Ufficiale n.
2/Cf del 4/8/2004, con la quale conferma che le richieste di tesseramento dei calciatori minori d’età devono essere
sottoscritte da entrambi i genitori;
ritenuto che alla luce delle acquisizioni probatorie, non é risultata alcuna apocrifia, ma una totale assenza della firma della
Sig.ra Marilena Orazio (madre del calciatore Matta Alex) nel caso di specie assolutamente indispensabile al
perfezionamento dell’atto e del resto esplicitata anche nella stessa modulistica;
constatato che tale circostanza é innegabile ed assorbente rispetto ad ogni altra questione;
stabilito infine che la responsabilità oggettiva della Società A.C. Mestre ASD, per l’irregolarità compiuta all’epoca dal suo
Presidente, consegue automaticamente
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di squalificare il calciatore Matta Alex si no al 5 Novembre 2004,
• di infliggere nei confronti della Società A.C. Mestre ASD l’ammenda di € 52,00.-;
• di assolvere Sig. Scantamburlo Luciano - Presidente pro-tempore Soc. A.C. Mestre ASD - in quanto all’epoca dei fatti
non rivestiva alcuna carica in seno alla Società stessa.
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