COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 6 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO Nei confronti : della Società A.C. Mestre ASD (già U.S. Trivignano) del Sig. Scantamburlo Luciano – Presidente pro-tempore A.C. Mestre ASD del Calciatore Tonus Nicola (attualmente tesserato A.S. Favaro 1948

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 6 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO Nei confronti : della Società A.C. Mestre ASD (già U.S. Trivignano) del Sig. Scantamburlo Luciano - Presidente pro-tempore A.C. Mestre ASD del Calciatore Tonus Nicola (attualmente tesserato A.S. Favaro 1948 La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. con atto del 03/06/2004 ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare, in seguito a delibera pubblicata sul proprio Comunicato n. 16/D del16/12/2004 : La Società A.C. Mestre ASD (già U.S. Trivignano) il Sig. Scantamburlo Luciano – Presidente pro-tempore A.C. Mestre ASD il calciatore Tonus Nicola – già U.S. Trivignano (attualmente tesserato A.S. Favaro 1948) per violazione degli artt. 1 e 2 in relazione all’art. 8 del C.G.S., perché formando la lista di trasferimento n. 129327 relativa al calciatore Tonus Nicola, irregolarmente ed in difformità delle disposizioni federali in materia, apponevano o consentivano l’apposizione di firma apocrifa del genitore del predetto Tonus, Sig.ra Dorotea Bonaventura, ed utilizzavano la stessa per il perfezionamento dell’atto, così violando gli obblighi di lealtà, correttezza e probità che i tesserati devono osservare in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva; in Mestre il 10/7/2003. La Commissione Disciplinare esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito nell’odierna riunione il Vice Presidente dell’U.S. Trivignano, con delega depositata presso il C.R. Veneto, come da documentazione in atti; sentito il calciatore Tonus Nicola (attualmente tesserato A.S. Favaro 1948) assistito dai genitori; accertato che il tesseramento del giocatore Tonus Nicola difettava del legittimo consenso della Sig.ra Bonaventura Dorotea (madre del minore Tonus Nicola contitolare della potestà genitoriale) così palesemente violando la vigente normativa in materia di tesseramento considerato che non può invece ritenersi immune da responsabilità l’allora Presidente dell’U.S. Trivignano (ora Mestre ASD), per aver consentito che le formalità della sottoscrizione del modulo di trasferimento da parte dei genitori, venissero espletate in maniera irregolare; stabilito quindi la responsabilità oggettiva della Società A.C. Mestre ASD, per l’irregolarità compiuta all’epoca dal suo Presidente, consegue automaticamente P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di infliggere al calciatore Tonus Nicola la sanzione della squalifica sino al 5/11/2004; • di infliggere nei confronti della Società A.C. Mestre ASD l’ammenda di € 52,00.-; • di assolvere Sig. Scantamburlo Luciano - Presidente pro-tempore Soc. A.C. Mestre ASD - in quanto all’epoca dei fatti non rivestiva alcuna carica in seno alla Società stessa
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