COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 6 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO Nei confronti : della Società A.C. Mestre ASD (già U.S. Trivignano) del Sig. Scantamburlo Luciano – Presidente pro-tempore A.C. Mestre ASD del Calciatore Tonus Nicola (attualmente tesserato A.S. Favaro 1948
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 6 Ottobre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO
Nei confronti :
della Società A.C. Mestre ASD (già U.S. Trivignano)
del Sig. Scantamburlo Luciano - Presidente pro-tempore A.C. Mestre ASD
del Calciatore Tonus Nicola (attualmente tesserato A.S. Favaro 1948
La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. con atto del 03/06/2004 ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare,
in seguito a delibera pubblicata sul proprio Comunicato n. 16/D del16/12/2004 :
La Società A.C. Mestre ASD (già U.S. Trivignano)
il Sig. Scantamburlo Luciano – Presidente pro-tempore A.C. Mestre ASD
il calciatore Tonus Nicola – già U.S. Trivignano (attualmente tesserato A.S. Favaro 1948)
per violazione degli artt. 1 e 2 in relazione all’art. 8 del C.G.S., perché formando la lista di trasferimento n. 129327 relativa
al calciatore Tonus Nicola, irregolarmente ed in difformità delle disposizioni federali in materia, apponevano o
consentivano l’apposizione di firma apocrifa del genitore del predetto Tonus, Sig.ra Dorotea Bonaventura, ed utilizzavano
la stessa per il perfezionamento dell’atto, così violando gli obblighi di lealtà, correttezza e probità che i tesserati devono
osservare in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva; in Mestre il 10/7/2003.
La Commissione Disciplinare
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito nell’odierna riunione il Vice Presidente dell’U.S. Trivignano, con delega depositata presso il C.R. Veneto, come da
documentazione in atti;
sentito il calciatore Tonus Nicola (attualmente tesserato A.S. Favaro 1948) assistito dai genitori;
accertato che il tesseramento del giocatore Tonus Nicola difettava del legittimo consenso della Sig.ra Bonaventura
Dorotea (madre del minore Tonus Nicola contitolare della potestà genitoriale) così palesemente violando la vigente
normativa in materia di tesseramento
considerato che non può invece ritenersi immune da responsabilità l’allora Presidente dell’U.S. Trivignano (ora Mestre
ASD), per aver consentito che le formalità della sottoscrizione del modulo di trasferimento da parte dei genitori, venissero
espletate in maniera irregolare;
stabilito quindi la responsabilità oggettiva della Società A.C. Mestre ASD, per l’irregolarità compiuta all’epoca dal suo
Presidente, consegue automaticamente
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di infliggere al calciatore Tonus Nicola la sanzione della squalifica sino al 5/11/2004;
• di infliggere nei confronti della Società A.C. Mestre ASD l’ammenda di € 52,00.-;
• di assolvere Sig. Scantamburlo Luciano - Presidente pro-tempore Soc. A.C. Mestre ASD - in quanto all’epoca dei fatti
non rivestiva alcuna carica in seno alla Società stessa
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