COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 28 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI F.I.G.C. Nei confronti : della Società U.S. Comelico del Sig. Tonon Luigi – Presidente U.S. Comelico del calciatore Zandonella Daniele (attualmente tesserato Val Padola Calcio)

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 28 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI F.I.G.C. Nei confronti : della Società U.S. Comelico del Sig. Tonon Luigi – Presidente U.S. Comelico del calciatore Zandonella Daniele (attualmente tesserato Val Padola Calcio) La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con atto del 28/4/2004, ha deferito dinanzi alla scrivente Commissione Disciplinare, in seguito alla delibera apparsa sul proprio Comunicato n. 19/D del 13/2/2004 : • la Società U.S. Comelico • il Sig. Tonon Luigi – Presidente U.S. Comelico • il calciatore Zandonella Daniele (attualmente tesserato Val Padola Calcio) per rispondere della violazione dell’art. 8, commi 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, avendo consentito l’apposizione della firma apocrifa di Zandonella Raffaele (padre del calciatore Zandonella Daniele) sul modulo di tesseramento n. 260555 del 10/9/2001 e quindi di aver omesso di osservare le disposizioni federali (art. 39, 2° comma delle N.O.I.F.) che prescrivono la presenza della sottoscrizione di entrambi i genitori, esercenti la potestà, sulle richieste di tesseramento di calciatori minorenni. La Commissione Disciplinare esaminata la documentazione ufficiale agli atti; vista l’interpretazione dell’art. 39 delle NOIF da parte della Corte Federale, pubblicata con proprio Comunicato Ufficiale n. 2/Cf del 4/8/2004, con la quale conferma che le richieste di tesseramento dei calciatori minori d’età devono essere sottoscritte da entrambi i genitori; presa visione della memoria difensiva presentata dalla Società U.S. Comelico; sentito nell’odierna riunione il Sig. Tonon Luigi, Presidente dell’U.S. Comelico anche all’epoca dell’episodio in esame; constatato che il calciatore Zandonella Daniele (attualmente tesserato Val Padola Calcio) ha ritenuto di non presentarsi al dibattimento, anche se regolarmente convocato; ritenuto che, alla luce delle acquisizioni probatorie, risultano prove obiettive delle modalità con cui è stata apposta la sottoscrizione del padre del calciatore sul modulo di tesseramento; considerato che il padre del suddetto calciatore, all’epoca, oltre ad espletare le mansioni di custode del campo sportivo dell’U.S. Complico, rivestiva anche la carica di dirigente accompagnatore della medesima Società; considerato inoltre che la predetta circostanza assume carattere decisivo per giustificare le modalità di raccolta della sottoscrizione dei genitori – che, di fatto, avveniva nell’ambito sociale in ragione della carica rivestita dal Sig. Zandonella Raffaele – e ben qualificare come incolpevole l’affidamento del modulo di tesseramento da parte del Presidente della Società; accertato altresì che il calciatore Zandonella Daniele ha quantomeno consapevolmente utilizzato, un modulo non regolare ai fini del tesseramento, in quanto dichiaratamente non sottoscritto dal padre P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di mandare assolta la Società U.S. Complico ed il Sig. Tonon Luigi (Presidente U.S. Comelico) • di comminare la sanzione della squalifica a carico del calciatore Zandonella Daniele (attualmente tesserato Val Padola Calcio) sino al 26 Novembre 2004.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it